Come è noto, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 - all’art.1, comma 211, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
A riguardo l’INPS, con il messaggio n. 368 del 26/1/2017, ha precisato che:
i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti riguardati dalle disposizioni sopra richiamate vengono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali;
sui ratei di pensione del 2017, continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016; infatti, tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell’anno successivo a quello di riferimento;
l’esenzione fiscale ed il rimborso delle ritenute già operate verranno applicati d’ufficio, con lavorazione a livello centrale, a favore dei soggetti, titolari dei trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, individuati attraverso le informazioni disponibili presso questo Istituto.