Come è noto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
In particolare, i commi da 214 a 216 dell’art. 1 della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tal fine, il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 concernente le istruzioni operative per i competenti uffici territoriali in relazione alla ottava procedura di salvaguardia.
Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo delle suddette disposizioni, si evidenzia, di seguito, quanto disposto dal
• comma 214, lettera e): lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
I lavoratori interessati devono presentare la richiesta di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2 marzo 2017.
Per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge n. 232 del 2016, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, i dirigenti responsabili dei singoli Ispettorati territoriali si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, le Commissioni previste, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell’INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.
Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all’indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori degli Ispettorati territoriali del lavoro dovranno provvedere a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.
Al fine dell’uniforme procedimentalizzazione delle relative attività, alla circolare sono allegate, le “Fasi e modalità operative” connesse all’attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:
- modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- modello di decisione di accoglimento della Commissione;
- modello di decisione di non accoglimento della Commissione.
La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf editabile.