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30-12-2016 N. 17742 - NOTA MIUR

Argomenti trattati: nota ministeriale, Cessazioni, Afam,
Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'anno accademico 2017/2018.

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

 

Prot. 17742     30-12-2016

 

Ai Direttori e ai Presidenti

delle Accademie di Belle Arti

dei Conservatori di Musica

dell' Accademia Nazionale di Danza

dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica

degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche

LORO SEDI

 

e p. c.

 

Agli Istituti Superiori di Studi Musicali

LORO SEDI

 

Alle Organizzazioni Sindacali AFAM

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'anno accademico 2017/2018.

 

 

Con la presente nota, si forniscono le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio daIl'1/11/2017 del personale indicato in oggetto.

 

A) Per il personale in possesso dei requisiti al 31/12/2011

In ossequio all'art. 1 della legge n. 243/2004, così come modificata dalla legge n. 247/2007 e normativa in esse richiamata, la disciplina previdenziale introdotta dalla C.d. riforma Fornero (con riferimento sia alla pensione di vecchiaia, sia a quella di anzianità) non si applica al personale che ha maturato (entro il 31 dicembre 2011) i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla previgente normativa.

Ciò detto, secondo il disposto di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2 e ribadito dall'art. 2 c. 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, tale personale rimane obbligatoriamente soggetto al precedente regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico e non può, neppure su opzione, essere assoggettato alla nuova normativa, fatto salvo il calcolo della quota di contributi maturata dal 2012 in avanti con il sistema contributivo pro rata. Pertanto, in base alla previgente normativa:

Ø  i requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, entrambi compiuti entro il 31 dicembre 2011, congiuntamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva (15 per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. C del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503);

Ø  i requisiti utili per pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247) e quindi il raggiungimento della quota 96.

A riguardo occorre precisare che per la determinazione della predetta quota 96 i requisiti minimi devono essere posseduti sempre al 31 dicembre 2011 e precisamente: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi senza arrotondamenti, mentre l'ulteriore anno necessario per conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto aggregando frazioni diverse di età e contribuzione (es: 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione ).

Ciò premesso si rileva altresì quanto segue:

Ø  matura il diritto al trattamento di quiescenza il personale che, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva (cioè la massima anzianità contributiva della disciplina previgente) entro il 31 dicembre 2011;

Ø  devono essere collocati a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età i dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso dei requisiti previsti per la pensione secondo le previgenti disposizioni (art. 2 C. 5 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013).

 

B) Per il personale in possesso dei nuovi requisiti secondo la normativa vigente

In applicazione della normativa pensionistica attualmente vigente e precisamente delle disposizioni introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero) per il personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera A), si indicano i requisiti vigenti per l'anno 2017 per l'accesso alle due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), ritenuto che a decorrere dall'anno 2016 i predetti requisiti di accesso al trattamento pensionistico sono ulteriormente incrementati di 4 mesi (in attuazione del disposto di cui all'art. 12 comma 12 bis del D.L. n. 78{2010). Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente:

Ø  il requisito utile per la pensione di vecchiaia per il personale, sia maschile che femminile, è il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 ottobre 2017 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; ciò determina il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente. Rimane salva a domanda dell'interessato ai sensi dell'art. 59 c. 9 della legge n. 449{1997, la possibilità di essere collocati a riposo ove lo stesso maturi il predetto requisito anagrafico nel periodo compreso tra il 10 novembre e il 31 dicembre 2017;

Ø  il requisito utile per la pensione anticipata è aver maturato, entro il 31 dicembre 2017, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento. Rimane salva la possibilità per i dipendenti con meno di 62 anni di età, di usufruire del disposto di cui, all'art. 1, comma 113 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), che ha previsto la sospensione della penalizzazione prevista dalla legge Fornero (art. 24 c. 10) sui trattamenti pensionistici decorrenti dallo gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

 

"Opzione donna"

L'art. 1, comma 281, della L. 208{2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004 fino a dicembre 2015 che consente alle lavoratrici di conseguire il diritto a pensione di anzianità se in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30/04/1997 n. 180.

I requisiti previsti per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo di cui sopra sono: anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi alla data del 31 dicembre 2015, termine entro cui devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione di anzianità in regime sperimentale donna; requisiti che consentono alle lavoratrici di accedere al trattamento pensionistico a decorrere dallo novembre 2017.

 

Disposizioni in materia di settima salvaguardia

II comma 265, lett. d), dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, per i lavoratori che assistono figli con gravi disabilità, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico previgente alla riforma Fornero a condizione che perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201{2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (settima salvaguardia).

I soggetti quindi che avranno ricevuto la relativa certificazione da parte dell'INPS potranno presentare la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 10 novembre 2017 secondo i termini previsti dalla presente nota (31 gennaio 2017).

 

Trattenimento in servizio

L'art. 1 del DL n. 90 del 24/6/2014 convertito dalla L.n.114 deIl'11/8/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Non è stato, invece, oggetto di abrogazione quanto disposto dall'articolo 509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico. Pertanto nel 2017 potranno inoltrare istanza di trattenimento in servizio, entro il 31 gennaio 2017, i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 ottobre 2017, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima data; per tale personale, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno di età, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 2S febbraio 2017, che dovrà essere inserita nell'apposito campo con la funzione fornita dal CINECA tra il 6 e 1'11 marzo 2017.

 

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

In virtù delle disposizioni di cui all’art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014, le Istituzioni possono risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito:

Ø  entro il 31 ottobre 2017 gli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, per i dipendenti cui si applica la normativa di cui al DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;

Ø  entro il 31 dicembre 2011, l'anzianità contributiva massima di 40 anni, per i dipendenti cui si applica la "vecchia normativa".

Ciò premesso, le Istituzioni che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno procedere come segue:

Ø  il Direttore amministrativo, entro il 31 gennaio 2017, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'elenco del personale che maturerà entro il 31 ottobre 2017 l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di quello che ha raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni al 31 dicembre 2011 (tenuto conto che i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento degli anni di anzianità contributiva sopra indicati nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento);

Ø  Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale tecnico-amministrativo, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 25 febbraio 2017.

Si precisa che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all'1.11.2017, data d'inizio dell'a.a. 2017/2018, e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 29 aprile 2017, in considerazione del prescritto preavviso semestrale.

 

Tempistica

Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età (nei ristretti limiti sopra evidenziati in cui siano ancora ammissibili) e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre il 31 gennaio 2017; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dallo novembre 2017. L'eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente entro la data del 4 febbraio 2017.

Le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere presentate all'INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti della modalità. ai sensi della circolare n. 131 del 19/11/2012 del detto Istituto previdenziale:

1. presentazione della domanda on-Iine accedendo al sito dell'istituto previdenziale (www.inpdap.gov.it. oppure www.inps.it), previa registrazione;

2. presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803164);

3. presentazione telematica della domanda tramite l'assistenza gratuita dei patronati.

Ai fini della procedibilità della domanda in questione è necessario che la presentazione dell'istanza all'ente previdenziale avvenga secondo le dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità.

Conseguentemente, si rinnova l'invito a prestare la massima collaborazione e a curare la tempestiva diffusione delle nuove regole.

Entro il 25 febbraio 2017 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattenimento in servizio ed al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati.

L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 4 marzo 2017 senza emissione di un atto formale.

Dal 6 all'11 marzo 2017 attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dall'1.11.2017.

Si rinnova l'invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente per individuare con certezza il momento di maturazione dei requisiti che comporterà l'applicazione della previgente o dell'attuale normativa. Si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all'evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione presentate dal personale.

Con successiva nota saranno fornite le indicazioni relative alle disposizioni pensionistiche presenti nella Legge di bilancio 2017.

Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti la gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente.

 

Distinti Saluti

 

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele LIVON

 

 

 

TEMPISTICA CESSAZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO A.A. 2017-2018

 

SCADENZA PRESENTAZIONE

DOMANDE

31 GENNAIO 2017 (martedì)

 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE

AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO

ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

CHE HA MATURATO I 40 ANNI DI

SERVIZIO ENTRO IL 31/12/2011 E DI

QUELLO CHE MATURERA' I NUOVI

REQUISITI PER LA PENSIONE

ANTICIPATA ENTRO IL 31/10/2017

 

 

 

 

31 GENNAIO 2017 (martedì)

 

 

RINUNCIA DOMANDA

4 FEBBRAIO 2017 (sabato)

 

 

• DELIBERAZIONI DI RISOLUZIONE

UNILATERALE DEL RAPPORTO DI

LAVORO;

• DELIBERAZIONE TRATTENIMENTO IN

SERVIZIO;

• ACCERTAMENTO SUSSISTENZA

DIRITTO AL TRATTAMENTO

PENSIONISTICO E COMUNICAZIONE

EVENTUALE MANCATA

MATURAZIONE DELLO STESSO

 

 

 

 

25 febbraio 2017 (sabato)

 

 

ACCETTAZIONE DOMANDE DI

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

4 marzo (sabato)

 

 

INSERIMENTO DOMANDE AL CINECA

6 MARZO 2017 (lunedi) - 11 MARZO 2017(sabato)

 

 

TERMINE UL TIMO PER LA NOTIFICA

DEI PROWEDIMENTI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AGLI

INTERESSATI

 

 

29 APRILE 2017 (sabato)

 

Scadenze di: dicembre 2024