Come è noto, in relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973 prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione (art. 97, primo comma e art. 99, comma 5).
Tali disposizioni sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenze rispettivamente del 18-27 maggio 1992, n. 232 e del 13-22 dicembre 1989, n. 566.
In particolare è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 97, comma 1 “nella parte in cui il legislatore non ha determinato la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima”.
L’articolo 99, quinto comma, è stato dichiarato illegittimo in quanto, come precisato tra le motivazioni, il legislatore “non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra il trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa speciale. Nel rispetto del principio di ragionevolezza la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma”.
A riguardo, l’INPS con la circolare n. 195 dell’11/11/2016 ha comunicato di ritenere di dover adottare una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli emolumenti in esame, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli interessati.
Nel premettere che la soluzione in argomento è condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel merito viene precisato che:
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per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente;
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dalla medesima data, gli interessati potranno richiedere alla sede Inps che gestisce la relativa pensione la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente;
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acquisita la domanda la Sede provvederà al ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti della prescrizione quinquennale;
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in ipotesi di pendenza di causa le sedi provvederanno a riconoscere l’indennità integrativa speciale e la tredicesima con gli accessori di legge nei limiti della prescrizione. La documentazione attestante l’avvenuto adempimento sarà depositata in giudizio al fine di conseguire la pronuncia di cessazione della materia del contendere;
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con riguardo, ai ricorsi amministrativi pendenti gli stessi devono essere considerati, innanzitutto, istanze di riesame del provvedimento impugnato (nella fattispecie, il diniego alla corresponsione degli emolumenti in oggetto) e che, in ogni fase dell’iter operativo per la loro gestione, deve essere valutata d’ufficio l’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento in autotutela;
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per i ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria (compresi quelli già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali) devono essere restituiti, alla competente Direzione provinciale che provvederà ad adottare, in autotutela, la citata lettera-provvedimento di ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità, prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale considerata alla data della originaria istanza oggetto dell’impugnato diniego.