La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 23/9/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Secondo la consulta, la norma in questione, nel non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso retribuito, viola i parametri indicati negli artt. 2,3 e 32 della Costituzione.