Come noto, i lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:
· permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
· prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
· riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
· congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Con l’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, sono state introdotte alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave.
In particolare:
- il comma 6 bis dell’art. 25 prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
- il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).
L’INPS, con la circolare n. 127 dell’8/7/2016, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle disposizioni richiamate con particolare riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.