L’INPS, con il messaggio n. 1799 del 22/4/2016, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione della determinazione presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati Inps, unitamente al Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, allegato alla convenzione e parte integrante di essa.
Inoltre, nello stesso viene precisato che:
il nuovo testo convenzionale ha validità a decorrere dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2017;
i soggetti già convenzionati ed interessati alla prosecuzione del rapporto convenzionale in essere con l’INPS potranno avvalersi della facoltà di rinnovo;
le convenzioni sottoscritte dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari già vigenti alla data di emanazione della predetta determinazione presidenziale sono state prorogate fino al 30 aprile 2016, data di completamento dell’iter di rinnovo.;
a decorrere dal 1° maggio 2016, le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati dovranno rimborsare per ogni contratto di cessione, per singola rata euro 1,61 (euro uno/61), IVA esente (art.13 della convenzione);
le Banche e gli Intermediari Finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento presso l’INPS dovranno corrispondere un onere pari a euro 87,26 (euro ottantasette/26), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 7,27 (euro sette/27) per singola rata (art.12 delle Disposizioni per la cessione del quinto);
l’aggiornamento del costo del servizio dovuto da parte delle Banche e degli Intermediari finanziari che operano in regime di accreditamento decorre dalla data del 1° maggio 2016;
all’art. 10 del testo convenzionale, nella tabella contenente i tassi soglia convenzionali riportata per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito, in corrispondenza della fascia di età ricompresa tra i 70 e i 79 anni per prestiti oltre 5.000 euro, è stato indicato il tasso di 10,31 anziché quello vigente alla data di approvazione della convenzione - pari a 12,91.