L’INPS, con la circolare n. 42 del 26/2/2016, ha fornito istruzioni amministrative ed operative per l’indennità di maternità/paternità per gli iscritti alla gestione separata, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 13 del D.LGS n. 80, del 15/6/2015, all’art. 64 del D.LGS n. 151, del 26/3/2001 (introduzione dell’art. 64 bis – Adozioni e affidamenti – e 64 ter – Automaticità delle prestazioni).
A riguardo, nello specifico viene precisato che:
l’indennità di maternità/paternità agli iscritti alla gestione separata, genitori adottivi o affidatari, spetta per un periodo di 5 mesi;
il diritto all’indennità di maternità/paternità per gli iscritti alla gestione separata spetta anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi;
l’indennità di maternità/paternità è soggetta a tassazione corrente (art. 11 DPR 917/86 – TUIR).