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18-12-2015 N. 939 - D.M. MIUR

Presentazione delle domande di cessazione da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, dal 1° settembre 2016

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Decreto ministeriale n. 939

MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000939.18-12-2015

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’art. 1, comma 2, che prevede che con “decreto del Ministro della pubblica istruzione”, è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’articolo 72, comma 11, come sostituito dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l’articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l’articolo 2, commi 4 e 5;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l’articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell’anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all’applicazione dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

 

D E C R E T A

Art. 1
(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 22 gennaio 2016 il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2016.

2. Entro il medesimo termine del 22 gennaio 2016, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la relativa domanda di revoca.

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

 

Art. 2
(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti è effettuato entro le scadenze previste con successiva circolare del Direttore Generale per il Personale scolastico, con la quale sono individuate specifiche indicazioni operative.

2. Tali scadenze tengono conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

 

Art. 3
(Adempimenti finali)

1. L’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Quando l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

 

IL MINISTRO
Stefania Giannini

Scadenze di: dicembre 2024