Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, sono stati pubblicati i decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, che incidono sulla disciplina della indennità NASpI.
In particolare, l’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo n.22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.
Il decreto legislativo n.150 del 2015 dispone in materia di politiche attive del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. A tal fine definisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui l’INPS relativamente alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) – istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 – con ruolo di coordinamento della rete.
Il medesimo decreto inoltre introduce, all’art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all’art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l’indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l’Impiego finalizzate alla rioccupazione. L’art. 20 introduce altresì il patto di servizio personalizzato - stipulato dal disoccupato con il Centro per l’impiego - quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall’ANPAL.
L’Inps con la circolare n. 194 del 27/11/2015 fornisce ulteriori chiarimenti sull’indennità NASpI.