Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti responsabili
degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. ad INDIRE
Prot. N.36167 del 5/11/2015
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi.
1. Quadro di riferimento
L’anno scolastico 2015-16 vede un’ampia immissione in ruolo di docenti di tutti i gradi e gli ordini scolastici, per effetto dei dispositivi normativi previsti nella legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali immissioni avvengono attraverso fasi distinte, che comunque fissano al 1° settembre 2015 la decorrenza giuridica delle nomine, a prescindere dalla data di effettiva assunzione del servizio. Attraverso una adeguata e flessibile progettazione regionale delle iniziative formative, anche per sequenze successive, dovrà essere garantito ai docenti neoassunti che ne hanno titolo lo svolgimento del periodo di prova e di formazione (art. 1 del decreto), da realizzare presso la sede in cui viene validamente prestato il servizio.
La legge 107/2015 prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del periodo di prova e di formazione, regolamentato dal D.M. n. 850 del 27/10/2015. In coerenza con i contenuti del predetto decreto, che si allega alla presente nota, si forniscono alcune indicazioni utili a programmare un ordinato avvio delle attività e una opportuna informazione ai dirigenti scolastici e ai docenti coinvolti nelle operazioni.
Tali orientamenti sono in larga parte desunti dall’esito positivo delle innovazioni in materia di anno di formazione, introdotte sperimentalmente già dall’anno scolastico 2014-15. Le risultanze del monitoraggio delle attività svolte sono oggetto di report che saranno resi disponibili negli appositi spazi dedicati dei siti dell’ INDIRE e del MIUR-Direzione Generale per il personale, per le parti di rispettiva competenza.
2. Destinatari e servizi utili per il periodo di formazione e di prova
Così come previsto dall’art.2 del citato D.M., sono tenuti al periodo di formazione e di prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Inoltre il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Per quanto riguarda le attività didattiche, l’art.3 del D.M. prevede che nei centoventi giorni siano considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.
Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale dove il neoassunto docente presta servizio come supplente, anche sulla base dei seguenti criteri:
• la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
• la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
• per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
• la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.
L’attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.
3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare i docenti neo-assunti tenuti all’effettuazione del periodo di prova e formazione (artt. 2 e 3 del decreto) circa le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione, con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor.
Un’attenzione particolare sarà posta nella individuazione del docente che svolge funzioni di tutor nei confronti dei neoassunti (art. 12 del decreto). Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell’azione professionale del docente lui “affidato”, ma soprattutto nel corso dell’intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.
Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l’intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all’intreccio continuo tra pratica e riflessione (art. 6 del decreto).
La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 11 novembre 2011); la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti. Tendenzialmente ogni docente neoassunto avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa classe di concorso o relativa abilitazione, o classe affine o area disciplinare, ed operante di norma nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.
Si rimanda ai contenuti del decreto citato per quanto riguarda i criteri di valutazione dei docenti in periodo di prova (art. 4), per le procedure di conclusione del periodo di prova e il ruolo del Comitato di valutazione (art. 13) e per gli annessi adempimenti per il Dirigente Scolastico (art. 14).
4. Caratteristiche dell’intervento formativo
Ferme restando le prescrizioni contenute nel D.M., si sintetizzano di seguito alcuni orientamenti cui dovranno ispirarsi le azioni di progettazione della formazione per i docenti neo-assunti:
- un incontro propedeutico su base territoriale sarà dedicato all’accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo;
- la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con l’ausilio del suo tutor (art. 5 del decreto); a tal fine sarà fornito un modello digitale all’interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la elaborazione di questo primo profilo;
- il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico;
- sulla base dei bisogni rilevati l’amministrazione scolastica organizzerà indicativamente nei mesi di gennaio-marzo 2016 specifici laboratori di formazione (art. 8 del decreto), la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale;
- a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (art. 9 del decreto); a tal fine saranno successivamente fornite opportune linee guida;
- la formazione on line (art. 10 del decreto) sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in guisa di portfolio (art. 11 del decreto), le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review. La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE;
- le attività formative saranno concluse da un incontro finale (art. 7 del decreto) per la valutazione dell’attività realizzata. Tale incontro potrà assumere forme differenziate sulla base delle diverse esigenze organizzative.
In attesa del compimento del Piano Nazionale di Formazione, i laboratori formativi, rivolti a docenti utilizzati nella scuola primaria, ai sensi del comma 20 dell’art. 1 della legge 107/2015, per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria, saranno incentrati sulle metodologie didattiche relative ai predetti insegnamenti nello specifico settore scolastico. La Direzione generale per il personale scolastico provvederà successivamente a comunicare agli USR le caratteristiche dei laboratori formativi dedicati a questa tipologia di personale.
5. Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali
Ogni Ufficio Scolastico Regionale procederà a verificare il numero dei docenti, immessi in ruolo nelle diverse fasi delle operazioni di nomina, tenuti alla frequenza del periodo di prova e formazione, sulla base delle previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto. La natura “modulare” e “personalizzata” della formazione potrà consentire un avvio scaglionato delle azioni formative, anche per evitare sovrapposizioni nei diversi momenti in cui si articola il percorso formativo.
E’ opportuno che gli incontri territoriali iniziali di carattere informativo per i docenti neo-assunti, anche per gruppi differenziati, siano calendarizzati a partire dal mese di novembre p.v.. Durante tali incontri saranno fornite indicazioni per le diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, linee guida per l’osservazione in classe, format del portfolio). Si suggerisce che a tali incontri partecipino anche i tutor o loro rappresentanti, incaricati della supervisione dei neo-assunti, per la condivisione di informazioni e strumenti. Eventuali incontri potranno essere organizzati anche separatamente per i tutor.
Gli USR, avvalendosi della collaborazione degli uffici di ambito territoriale e del supporto delle scuole-polo provinciali, procederanno alla progettazione dell’offerta di laboratori formativi “tarati” sui bisogni formativi segnalati dai docenti neo-assunti in sede di predisposizione del bilancio di competenze. I laboratori saranno rivolti a piccoli gruppi di docenti (orientativamente non più di 30), consentendo ai docenti neo-assunti la scelta tra diverse opportunità. Sarà obbligatoria la frequenza di almeno un modulo dedicato ai temi dei bisogni educativi speciali e della disabilità. I laboratori avranno inizio orientativamente a partire dal mese di gennaio 2016.
Le istituzioni scolastiche già individuate a livello regionale e destinatarie dei fondi per l’anno di formazione 2014-15 sono riconfermate quali titolari della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti, così come anticipato nella Nota MIUR-DirPERS n. 6768 del 27-2-2015, in modo da favorire una migliore e più celere organizzazione delle diverse attività.
6. Impegni del MIUR e risorse finanziarie
Il Ministero dell’Istruzione (art. 15 del decreto) definisce le caratteristiche generali del progetto formativo, sulla base dei contenuti del Decreto Ministeriale citato, in considerazione degli elementi di novità contenuti nella legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, commi 115-120). Sarà cura della Direzione Generale per il Personale predisporre gli strumenti operativi per la gestione delle varie fasi del percorso, avvalendosi della collaborazione dell’INDIRE e dell’ apposito Gruppo di coordinamento nazionale istituito con Decreto DGPERS n.118 del 27/02/2015. Tali materiali saranno inviati agli Uffici Scolastici Regionali in previsione delle diverse scadenze operative del piano di formazione.
Per l’organizzazione delle attività formative le scuole-polo e gli Uffici Scolastici Regionali potranno fare affidamento sulle risorse finanziarie annuali disponibili a bilancio sui capitoli per la formazione, comprensivi di una parte dei nuovi stanziamenti previsti dalla L.107/2015, sulla base degli standard di costo pro-capite (47 euro) definiti negli scorsi anni per la stessa tipologia di attività formative. Sarà cura di questo ufficio comunicare, con successiva nota, l’ammontare delle assegnazioni finanziarie definite a livello regionale sulla base dei docenti neoassunti in servizio. Nelle more, tenendo conto che si tratta di impegni obbligatori e dovuti per legge, si invitano i soggetti titolari delle azioni formative a procedere alla progettazione delle iniziative, tenendo conto della “pianificazione ottimale” allegata alla presente comunicazione.
L’assegnazione dei fondi avverrà direttamente alle scuole-polo già individuate dagli USR per il 2014-15. Tale finanziamento è comprensivo anche dei fondi (5%) da destinarsi a misure regionali di coordinamento, incontri, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, e verrà attribuito alla scuola-polo del capoluogo di regione.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli
Allegati: 1 – Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti - Allegato 2 – Proposta di pianificazione delle attività per i docenti neoassunti