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07-09-2015 N. 8041 - Nota MIUR

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti:compiti e funzioni degli Enti Locali. Risposta a quesiti

MIUR- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

AOODGOSV- D.G . per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.

REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0008041-07/09/2015- USCITA

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema Nazionale di istruzione

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti preposti

agli Uffici scolastici Regionali

per la Basilicata

per il Friuli Venezia Giulia

per il Molise

per I'Umbria

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE

Al Capo Dipartimento

per il sistema educativo di istruzione e formazione

SEDE

Al Capo Dipartimento

per la programmazione e la gestione delle risorse umane,

finanziarie e strumentali

SEDE

Alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

SEDE

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle

d'Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZA1:-10

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia

TRENTO

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni

Via Parigi ROMA

All'Unione delle Province d'Italia

Piazza Carde! li, 4 00186 ROMA

All'Associazione Nazionale Comuni italiani

Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA

 

Oggetto: Centri provinciali per l' istruzione degli adulti: compiti e funzioni degli Enti Locali. Risposta a quesiti

 

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti alla Scrivente anche per le vie brevi concernenti l' oggetto, relativamente a quanto previsto dal punto 3.8 del decreto 12 marzo 2015 Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno del! 'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per quanto di competenza, si ritiene che in tali fattispecie risulti applicabile la disposizione contenuta nell'art. 3 della legge 23/ 1996.

Pertanto si ravvisa l' opportunità che venga favorita la massima collaborazione ed interazione con gli Enti locali, per assicurare, in sintonia, una gestione proficua ed ottimale degli immobili affidati ai punti di erogazione dei CPIA anche e soprattutto al fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti .

In un simile contesto appare opportuno precisare che i percorsi di primo livello secondo periodo didattico, realizzati presso i Centri provinciali per l' istruzione degli adulti (unità amministrativa), sono riconducibili al primo ciclo di istruzione, in quanto non finalizzati al diploma di istruzione secondaria superiore e realizzati da docenti appartenenti a classi di concorso relative alla scuola secondaria di primo grado l percorsi di secondo livello, viceversa, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, e vengono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica rimanendo in esse incardinati, con cui i CPIA stringono gli accordi di cui all'art. 5 - comma 2 - del D.P.R. n. 263/2012 (unità didattica).

Ciò detto, si precisa che gli interventi di ampliamento dell'offerta formativa (come disciplinati dalle Linee Guida adottate con D.l. 12 marzo 2015), attivati attraverso gli accordi di cui all'art. 2, comma 5 del D.P.R. n. 263/2012 rientrano - a tutti gli effetti - nella titolarità del C PIA, in quanto unità amministrativa.

Resta ovviamente inteso che- all'interno dei suddetti accordi - i correlati compiti in materia di edilizia scolastica potranno essere individuati secondo modalità definite a livello locale, facendo comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 3 della citata legge n. 23/96. Si fa presente infine che tali disposizioni debbono intendersi applicabili anche nel caso di attivazione di altre sedi destinate allo svolgimento di interventi di ampliamento dell'offerta formativa e/o delle aule AGORA, di cui al § 5.3 delle citate Linee Guida.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

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