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Precisazioni e istruzioni operative sull'assegno di natalità - Messaggio Inps

Argomenti trattati: assegno per il nucleo familiare,
L'Inps, con la circolare n.93 dell’8/05/2015, ha impartito le prime indicazioni sull'assegno di natalità

L’Inps, con la circolare n.93 dell’8/05/2015, ha impartito le prime indicazioni sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 contenente le relative disposizioni attuative per la fruizione di tale beneficio.

L’11 maggio 2015 è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande che devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

·         WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);

·         Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

·         Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi

La gestione e la liquidazione delle domande sono di competenza dell’Inps che provvede al pagamento mensile dell’assegno,  il cui importo è pari a 80  euro  se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a  25.000 euro annui, oppure 160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.

A riguardo l’Inps con il messaggio n. 4845 del 17/7/2015, ha fornito precisazioni e istruzioni. Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo del suddetto messaggio si riportano di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Evento adozione

1) I genitori affidatari che hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. Rimane fermo che le mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato;

2) i genitori affidatari che non hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo, possono presentare domanda in occasione dell’adozione. Una volta intervenuta l’adozione del minore, è preclusa la possibilità di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiché tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva con conseguente perdita delle mensilità antecedenti alla presentazione della domanda. Il diritto all’assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, se la domanda è presentata tempestivamente;

3) in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento. Quindi se per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilità di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l’adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell’assegno fino a 36 mesi;

4) nell’eventualità che il minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell’affidatario;

5) se l’assegno è richiesto e concesso ora ai genitori ora all’affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l’affidatario, è possibile che:

a)   i genitori abbiano richiesto il beneficio a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso, l’affidatario può richiedere l’assegno dalla data di affidamento e per la durata dello stesso. Se il figlio, entro i 3 anni di vita, ritorna presso il nucleo dei genitori, costoro possono presentare domanda di assegno (entro 90 giorni dalla fine del dell’affidamento temporaneo) per le mensilità residue. Tali regole si applicano anche nel caso in cui intervengano più affidamenti temporanei nei 3 anni di vita del bambino;

b)   i genitori non abbiano richiesto l’assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso non si esclude che i genitori possano presentare la domanda di assegno, per la prima volta, al termine dell’affidamento temporaneo e quindi in occasione del ritorno del figlio nella famiglia d’origine. La domanda in questo caso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell’affidamento temporaneo e l’assegno decorre dal mese successivo dal termine dell’affidamento temporaneo. Non è invece possibile recuperare le mensilità pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell’affidamento temporaneo;

6) nel caso di affidamento temporaneo l’affidatario può far richiesta dell’assegno anche nel caso in cui non l’abbiano precedentemente fatto i genitori.

 

Gestione allegati

La procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità – disponibile sul sito www.inps.it (Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Assegno di natalità –> Bonus bebè) è stata implementata con un’ulteriore funzione per l’allegazione di documenti.

Tale funzione si trova nell’ultima schermata riepilogativa, sopra il tasto di conferma dell’invio della domanda. 

È possibile, comunque, acquisire documenti sia contemporaneamente  alla trasmissione della domanda sia successivamente all’invio, ove ciò si renda necessario per integrare  informazioni utili al completamento dell’istruttoria.

 

Gestione  domande

In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, le domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato in base alle modalità richieste nella domanda.

Se il valore ISEE risulta superiore alla soglia (25.000 euro annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda è rigettata in automatico.

Le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro definizione nel caso in cui risulti necessario un approfondimento dell’ istruttoria ed una integrazione di documentazione.

 

Gestione Pagamenti

L’assegno è erogato dall’Inps per massimo 36 mensilità che si computano a partire  dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza, nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

In sede di prima liquidazione, che avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, verranno corrisposte tutte le rate maturate a tale data. Il primo pagamento comprenderà anche le eventuali mensilità arretrate spettanti.

A regime, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.

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