Come è noto, l'art. 4, del D.L. n. 34/2014, convertito dalla legge n. 78/2014, recante "semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva",
Come è noto, l’art. 4, del D.L. n. 34/2014, convertito dalla legge n. 78/2014, recante “semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”, è intervenuto sull’attuale sistema di acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso la verifica “con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL”.
I contenuti e le modalità della verifica sulla base dei criteri previsti nel comma 2, del suddetto art. 4, nonché la definizione e l’efficacia della nuova disciplina, sono stati riportati in apposito decreto (adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione) pubblicato sulla G.U. n. 125, del 1° giugno 2015.
A riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 19/2015, prot. n. 37 dell’8/6/2015, ha illustrato la nuova disciplina contenuta nel succitato decreto interministeriale (che sarà efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.) e fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta interpretazione.