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08-06-2015 N. 19 - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Roma, 08/06/2015

Prot 37 / 0009445

CIRCOLARE N. -19 /2015

 

 

Agli indirizzi in allegato

 

Oggetto: D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative.

 

L'articolo 4, del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), recante "semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", ha introdotto una profonda modifica della disciplina in materia di DURC.

Trattasi di un intervento principalmente volto ad una semplificazione dell'attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l'acquisizione del Documento, attraverso la verifica "con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale [del]la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore del! 'edilizia, nei confronti delle Casse edili".

Il Legislatore ha demandato la definizione e l'efficacia della nuova disciplina ad un decreto interministeriale, chiamato a fissare i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

Il decreto in questione, adottato dal Ministro del lavoro e de]]e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 dello giugno 2015.

Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto interministeriale che, ai sensi del comma 5 dell'art. 10, sarà efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e si forniscono al contempo i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta applicazione.

Resta demandata agli Istituti e alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) l'illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva.

 

Art. 1 (Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva)

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; trattasi in particolare di "amministrazioni aggiudicatrici. organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti ( .... )";

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell'art. 37, comma 7 bis, del D.L. n. 66/2014 (conv. da L. n. 89/2014).

In relazione alle ipotesi di cui alle lett. e) e f) la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall'impresa - lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito – è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Si precisa che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lett. e) e f) resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.

Resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

 

Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva)

I soggetti abilitati indicati all'art. l possono verificare in tempo reale, con le modalità che saranno di seguito illustrate, la regolarità contributiva nei confronti dell' INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. Così come previsto dall'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente D.M. 24 ottobre 2007, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite "da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa e l'esito della stessa - fatte salve le esclusioni indicate dall'art. 9 del D.M. e di cui si dirà - sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:

a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;

b) nell' ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;

c) per il rilascio dell' attestazione SOA.

 

Art. 3 (Requisiti di regolarità)

Così come esplicitamente previsto dallo stesso art. 4 del D.L. n. 34/2014, la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - cioè tutti i soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 - che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Con riguardo agli obblighi contributivi In questione, si specifica che la verifica della regolarità contributiva dell' impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli telativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

La verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'INPS per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.

Laddove il codice fiscale indicato ai fini della verifica non sia presente negli archivi degli Istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità.

Nell 'ipotesi di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza dell' interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato.

In ordine all'arco temporale della verifica rispetto al momento della richiesta si precisa quanto segue. Laddove, a seguito dell'invito a regolarizzare disciplinato dal successivo atto 4, la denuncia non sia presentata dall'impresa, sia stata presentata con importo pari a zero, ovvero non contenga gli elementi necessari, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'informazione dell'omissione con l'indicazione di un importo pari a zero.

Analogamente, la verifica attesterà un esito di irregolarità con riguardo alla denuncia trasmessa che, tuttavia, alla stessa data presenti incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante.

Nelle predette fattispecie, infatti, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell' irregolarità, stante il comportamento omissis va dell' impresa.

Atteso che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

La regolarità sussiste comunque in caso di:

a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa m pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice";

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile, In tal caso il D.M. stabilisce che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Si precisa che l'importo di € 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata con riguardo al\'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.

 

Art. 4 (Assenza di regolarità)

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale - e fatte salve le ipotesi di esclusione indicate all'art. 9 del D.M. - l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. Con tale previsione si è inteso definire le diverse competenze in ordine ai soggetti che, ai sensi dell'art. 1 del D.M., sono abilitati ad effettuare la verifica rispetto a quelli che, al contrario, sono abilitati a gestire il processo di regolarizzazione. Infatti l'invito a regolarizzare dovrà essere trasmesso esclusivamente o al soggetto interessato dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e quindi abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell' esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla realtà. Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

Si evidenzia che il procedimento di regolarizzazione che consegue al mancato esito di regolarità in tempo reale ha efficacia per tutte le interrogazioni effettuate durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per tutte quelle eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso. La regolarizzazione determinerà la formazione del Documento di cui all'art. 7 del D.M. che sarà reso disponibile dal sistema presso il quale l'interrogazione è stata effettuata in formato "pdf'. Tale Documento, ai sensi del già citato art. 2, comma 2, del D.M., sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito dal precedente art. 2 del D.M., nel limite della sua validità fissata in 120 giorni dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014. Tale norma infatti ha espressamente stabilito che la risultanza dell' interrogazione sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto.

La lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del D.M. con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, nella logica di semplificazione che ha guidato l'intervento del Legislatore, sancisce pertanto l'unicità del DURC.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. il Documento di cui all'articolo 7 soddisfà il possesso del requisito indicato all'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma l, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista. Al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n. 62304 del 19 maggio 2015.

Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'articolo 6. Pertanto la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. Ciò stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art, 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Ove per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Documento di cui al successivo articolo 7 ancora in corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata.

In tutti i casi in cui l'interrogazione non fornisca l'esito di regolarità, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l'emissione dell'invito a regolarizzare secondo le indicazioni sopra illustrate. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Documento recherà l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità per consentire alle Pubbliche Amministrazioni, ove ne ricorrano presupposti, l'attivazione dell'intervento sostitutivo come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).

 

Art. 5 (Procedure concorsuali)

Particolari disposizioni, anche in ragione delle problematiche interpretati ve affrontate nel corso degli anni da questo Ministero, sono dettate in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.

Al riguardo il comma 1 dell'art. 5 disciplina la fattispecie del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.). In tale ipotesi, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Resta fermo che, ai fini dell'attestazione della regolarità, dovrà sempre essere verificato il regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza legale successiva alla predetta data.

Da tale previsione si evince che l'attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che, pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili, espliciterà la modalità di definizione dell' esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all'art. 161 della L.F.

Al contrario, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco", l'assenza del piano concordatario comporterà l'attestazione dell'irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L'esito di regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato, ali 'integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili anteriori alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato.

Pertanto, nell'ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l'invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi secondo e terzo del citato art. 161.

La valutazione della regolarità nei termini sin qui evidenziati, trova la sua motivazione nella disposizione di cui al comma 2 dell' art. 160 L.F .. introdotta, a decorrere dallo gennaio 2008, dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 169/2007. Tale norma ha previsto, diversamente dalla pregressa disciplina, la possibilità per il debitore di formulare una proposta che preveda "che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente ... ".

Da ciò consegue che l'esito di irregolarità comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).

Infatti, nella fattispecie disciplinata dal citato comma 6 dell'art. 161 L.F., si producono a favore del debitore gli effetti "protettivi" (c.d. "automatic stay") nei confronti dei creditori, concernenti il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione. Ciò al fine di consentire all'imprenditore la formulazione di una adeguata proposta concordataria e del relativo piano ovvero, in alternativa, di modificare la propria originaria proposta, verificata la disponibilità dei creditori, attraverso un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell' art. 182 bis L. F.

In tal modo, costituendo la proposta ex art. 161, comma 6, di fatto una mera dichiarazione di intenti, si ritiene in questa fase ammissibile r esercizio del potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione in quanto il pagamento delle esposizioni debitorie evidenziate nel Documento avviene in adempimento di un obbligo di legge che, come tale, non può considerarsi in contrasto con la previsione che stabilisce, ai fini della tutela della par condicio credito rum, che il ricorrente effettui pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda se non autorizzati dal Tribunale.

In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del R.D. n. 267/1942, che prevede la continuazione temporanea dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, la regolarità verrà attestata a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti alla data della richiesta.

Da ciò si evince che, in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’ art. 16 L.F., la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro (delle imprese ai sensi dell' art. 17, comma 2, della L. F. risultino essere stati insinuati alla data della richiesta.

In caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999, l'impresa si considera regolare a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. La condizione di regolarità alla data della richiesta resta tuttavia subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all' amministrazione straordinaria.

La disposizione che subordina la regolarità ali 'insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma l, del D.M che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l'arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità. Tale previsione resta valida con riguardo alla contribuzione che, in relazione alla singola procedura, sia dovuta per i periodi decorrenti da ciascuna delle date sopra specificate.

Si prevede infine che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del R.D. n. 267/1942, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli artt. 160 e 182-bis del medesimo R.D., si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.

Anche per tale ipotesi, la regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Si conferma che la verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi contributivi in capo alle imprese interessate da una delle procedure concorsuali indicate resta assoggettata alle previsioni di cui all'art. 3 del D.M.

 

Art. 6 (Modalità della verifica)

In tema di modalità della verifica il D.M. stabilisce che la stessa è attivata dai soggetti di cui all'art. 1 dello stesso Decreto, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, "operano in integrazione e riconoscimento reciproco. indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare".

Inoltre, la verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e da norme speciali nonché, come esplicitato alle lettere e) e f) dell'art. 1 del D.M., dai soggetti a ciò specificatamente delegati.

Qualora la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il Documento in formato .pdf di cui al successivo art. 7, il sistema presso il quale l'interrogazione viene effettuata rinvierà al medesimo Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.

 

Art. 7 (Contenuti)

Come anticipato, l'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato ".pdf' non modificabile. Il Documento riporta i seguenti contenuti minimi:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;

b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;

c) la dichiarazione di regolarità;

d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Detto Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica di cui all'articolo 6 ed è "liberamente consultabile" tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

L'applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini de 11' estrazione del medesimo Documento.

 

Art. 8 (Cause ostative alla regolarità)

Analogamente a quanto già previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, l'attuale disciplina individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

Trattasi di violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A del D.M. commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. che, come noto, disciplina l'istituto della applicazione della pena su richiesta.

Anche In tali ipotesi, così come nella previgente disciplina, è stabilito che "non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito".

Il D.M. specifica inoltre che:

- il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 C.p.;

- le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) ovvero di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.).

Sotto il profilo procedurale si prevede che, ai fini della regolarità contributiva, l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica "a campione" la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni indicate nell'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. In tal caso va chiarito che, considerata l'identità di violazioni, si ritengono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007, per le quali si richiamano le note di chiarimento trasmesse da questa Direzione e, in particolare, la nota prot. 8667 del 12 maggio 2010.

È inoltre precisato, per ragioni di "continuità" rispetto alla previgente disciplina, che le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007.

In ultimo si evidenzia che la verifica di regolarità da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal D.M., dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle.

 

Art. 9 (Esclusioni)

Il D.M. prevede che, in via transitoria "e comunque non oltre il 1° gennaio 2017", resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in particolare del DURC richiesto in applicazione:

a) dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia del DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.;

b) dell'art. 6, comma 11-ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare "con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento";

c) della procedura di emersione di cui all'art. 5, comma 2 lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012;

d) della procedura di "esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere" di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

Inoltre, per il medesimo periodo transitorio, nella logica di garantire un miglior servizio ai richiedenti, continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del DURC nei casi in cui la verifica "in tempo reale" non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili. Resta fermo che in tali ipotesi, comunque, la verifica di regolarità sarà effettata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal decreto in trattazione.

Da ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

 

Art. 10 (Norme di coordinamento)

L'ultimo articolo del D.M. detta le norme di coordinamento individuando anzitutto, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, alcune disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4.

Da ciò deriva che le verifiche di regolarità già previste al comma 1 dell'art. 10 del D.M., in particolare con riguardo alle fattispecie riportate alle lettere b), c) e d), saranno effettuate secondo le modalità indicate dallo stesso D.M.

Si prevede inoltre che, dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 - ossia le "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti ( ... )" - utilizzano il Documento di cui all'articolo 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.

Il D.M. stabilisce inoltre che resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).

A tale riguardo, si rammenta che l'obbligo di attivazione del predetto procedimento è stato esteso alle ipotesi disciplinate dal comma 8 bis de1l'art. 31 del citato D.L. n. 69/2013 (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del DURC).

Da ultimo il D.M. prevede che alcune disposizioni in esso contenute, in particolare quelle previste dall'art. 3, commi 2 e 3, e agli artt. 5 e 8 siano immediatamente operative, mentre le altre troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. in gazzetta ufficiale.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Danilo Papa)

Scadenze di: ottobre 2024