Il Direttore Generale
VISTO il D.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in " materia di istruzione e successive modifiche e integrazioni e in particolare la Parte V - Scuole Italiane all' estero;
VISTO il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 - Ordir).amento dell'Amministrazione degli Affari Esteri - e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.lgs. del 27 ottobre 2009, n.150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il CCNL per il personale del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007 e in particolare gli artt. 4 e 108;
VIST A la Legge del 26 febbraio 2011, n. lO di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante disposizioni e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;
Visto il D.lgs. del 30 giugno 2011, n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell' attività di analisi e valutazione della spesa";
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, in Legge del 7 agosto 2012, n. 135 (spending review) e, in particolare,
l'art. 14, commi 11 e 12 che, modificando l'art. 639 del D.Lgs 297/94, determina il contingente del personale scolastico in servizio all' estero "fino al raggiungimento del limite massimo di 624 unità";
VISTA la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015);
VISTA la Legge del 23 dicembre 2014, n. 191, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";
CONSIDERATO che sulla materia dei trasferimenti sono state sentite le organizzazioni sindacali;
ATTESO l'obbligo di assicurare il puntuale e il corretto avvio dell' anno scolastico " 2015/2016 nelle sedi estere e, pertanto, di dover dettare specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale scolastico (docente ed amministrativo) in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero, comprese le Iniziative scolastiche ex art. 636 del D.lgs. 297/94 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere;
CONSIDERATO che con il presente provvedimento l'Amministrazione intende rispettare il dettato del CCNL/07 per quanto compatibile con le disposizioni normative vigenti e con le esigenze di bilancio;
VISTO il D.P.R. n. 68 del 6 novembre 2012 - registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2012, Reg. n.10, Fg. n.162 - di nomina del Ministro Plenipotenziario Andrea Meloni a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese;
DECRETA
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del decreto
1. Il presente decreto disciplina, per l'anno scolastico 2015/2016, la mobilità del personale docente ed amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all' estero, comprese le Iniziative scolastiche ex art. 636 del D.lgs del 16 aprile 1994, n. 297 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere all' estero.
2. Il presente decreto stabilisce i criteri generali ed i principi per le operazioni di mobilità di cl;!i al comma precedente. Esso è prioritariamente diretto ad assicurare il regolare e puntuale avvio dell'anno scolastico 2015/2016 presso le sedi estere.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di emanazione del presente decreto ed hanno validità per l'anno scolastico 2015/2016.
4. Tutte le operazioni di cui al presente decreto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1° settembre 31 agosto).
5. Con apposito Messaggio dell' Amministrazione vengono diramate per le Scuole Europee le istruzioni relative alle modalità e ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché ai termini di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.
6. Le annesse tabelle, di cui agli allegati A, B e C sono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Disponibilità per i trasferimenti
1. Sono considerati disponibili per i trasferimenti a domanda relativi all' anno scolastico 2015/2016 quei posti di contingente presso le Scuole Europee, di cui all'allegato C, che rimarranno vacanti dopo i trasferimenti d'ufficio.
2. Non sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti che si rendano eventualmente vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti.
Art. 3
Trasferimenti d'ufficio e a domanda
1. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o di altra tipologia, ovvero da corsi a scuole e viceversa, nonché nell' ambito delle istituzioni accademiche straniere, della stessa area linguistica di attuale servizio o, in subordine, di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007, indette con i DD.II. n. 4747 del 28 luglio n. 4377 del 7 ottobre 2011.
2. Può presentare domanda di trasferimento unicamente il personale in servizio presso le Scuole Europee. I movimenti di detto personale sono disciplinati dal successivo art. 6.
3. I trasferimenti a domanda avvengono nell' ambito della stessa area linguistica di nomina o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007, indette con i DD.!!. n. 4747 del 28 luglio 2006 e n. 4377 del 7 ottobre 2011.
4. I movimenti dei docenti in servizio presso le Università straniere in qualità di lettori sono disciplinati dai successivi artt. 7 e 8.
Art. 4
Ordine delle precedenze
1. Néi trasferimenti a domanda hanno precedenza nell' ordine le sotto elencate categorie di personale:
a) Personale non vedente (Legge 120/91);
b) Personale di cui all'art. 21, Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni.
Le situazioni che danno titolo all'inclusione nelle categorie a) e b) devono essere documentate con certificazione '0 copia autenticata rilasciata dalle ASL. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
2. Qualora concorrano al trasferimento a domanda su una stessa sede più unità di personale comprese nelle categorie di cui al precedente comma, nell' ambito della stessa categoria, si terrà conto del punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, comma 4, in materia di ordine delle operazioni.
Art. 5
Individuazione perdenti posto
1. A seguito di soppressione di posto, nell'ambito della revisione annuale del contingente di cui all'art. 639 del D.Lgs. 297/94, così come modificato dall'art. 14, commi 11 e 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in. Legge n. 135 del 7 agosto 2013, sarà individuato presso le sedi interessate il personale perdente posto per l'anno scolastico 2015/2016, con riferimento allo specifico insegnamento prestato nella scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi. A questo riguardo, il Dirigente scolastico, ovvero ove non sia presente, il Console formula un' apposita graduatoria secondo la specifica tabella dei 'punteggi (allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all' albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica e/ o del Consolato. Avverso il punteggio attribuito gli interessati potranno proporre, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all' autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi 7 giorni.
2. Il personale di cui al precedente art. 4, comma 1 punti a e b, sarà inserito nella graduatoria dei perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile.
3. È individuato come perdente posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore punteggio.
4. Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.
5. La procedura di trasferimento d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti.
Art. 6
Personale in servizio nelle Scuole Europee
1. Per il personale in servizio presso le Scuole Europee il trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili.
2. Le operazioni di trasferimento avvengono tenuto conto dell' ordine indicato nel successivo art. 7 paragrafo 1.
3. Le precedenze e i benefici di cui all' art. 4 - comma 1 lettere a e b - e all' art. 5 - comma 2 - trovano pari applicazione.
4. Le sedi disponibili sono elencate nell' allegato C.
5. L'attribuzione della sede di trasferimento a domanda avviene sulla base del punteggio assegnato in conformità con la relativa tabella, allegato A.
Art. 7
Ordine delle operazioni
1. Le operazioni relative ai trasferimenti sono disposte secondo il seguente ordine:
a) trasferimenti d'ufficio del personale individuato quale perdente posto;
b) trasferimento d'ufficio del personale destinatario di un provvedimento di revoca del gradimento da parte dell' Autorità accademiche dell'Università di servizio, per i lettori;
c) trasferimento d'ufficio del destinatario di un provvedimento di incompatibilità a permanere nella stessa sede, ove l'Amministrazione decida di non procedere alla restituzione ai ruoli;
d) trasferimenti a domanda, esclusivamente per il personale delle Scuole Europee.
2. I trasferimenti d'ufficio sono disposti nell' ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa. Si specifica che per limitrofa si intende la sede più vicina, calcolando la distanza chilometrica in linea d'aria dalla sede di partenza a quella di nuova destinazione. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione di cui all' art. 3 comma 1 e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica interessata.
3. Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro emisfero.
4. Per quanto attiene ai trasferimenti d'ufficio dei lettori, stante la specificità del loro servizio, si rimanda a quanto riportato nel successivo articolo 8.
5. La"non accettazione del trasferimento d'ufficio e a domanda comporta la restituzione ai ruoli metropolitani.
Art. 8
Lettori destinati presso le Università straniere
1. I trasferimenti dei lettori, per l'anno scolastico 2015/2016, sono disposti d'ufficio.
2. Le operazioni di trasferimento d'ufficio dei lettori sono condizionale dalla sP3 if§J> 2 della funzione che richiede II espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche dell'Università di nuova destinazione.
3. Nel corso delle operazioni di trasferimento, qualora le Autorità accademiche dell'Università di nuova destinazione non esprimano il gradimento sul curriculum del docente destinato a quella sede, l'Amministrazione inoltrerà il curriculum ad altra sede ove disponibile.
4. La procedura di trasferimento d'ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani nei seguenti casi:
a. indisponibilità di sedi vacanti;
b. mancato gradimento da parte delle Autorità accademiche di due Università;
c. mancata accettazione del trasferimento d'ufficio da parte dell'interessato.
Roma, 29 MAG.2015
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA DEL PAESE
Amb. Andrea Meloni
Allegati mod PDF