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04-05-2015 N. 248 - DECRETO MINISTERIALE

Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Prot. n. 0000248 - 04/05/2015

"Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente"

 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e in particolare l'articolo 4;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università e in particolare l'articolo 3-bis, istitutivo delle graduatorie aggiuntive per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e in particolare l'articolo 1, comma 607;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni che stabilisce la cadenza triennale dell' aggiornamento delle graduatorie di istituto di cui all' articolo 5, comma 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e in particolare l'articolo 23-quinquies, comma l, in base al quale "nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124" e in particolare l'articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;

VISTE le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, e valutata l'opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni (di seguito DM 249/2010);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312, concernente l'attivazione del II ciclo del tirocinio formativo attivo ai sensi del DM 249/2010;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, ove si stabilisce che "con successivi provvedimenti saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l'inserimento in II fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti docenti, all' atto del conseguimento del titolo di abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza";

CONSIDERATA l'opportunità di dover garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno e di contemperare le aspettative dei soggetti controinteressati;

 

DECRETA

Art. 1

1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti già collocati nella III fascia delle graduatorie di istituto che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

2. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto concernenti la scuola dell'infanzia e primaria, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308. Sono valutabili i titoli conseguiti entro il termine del 23 giugno di cui al DM 22 maggio 2014 n.353. Nelle more degli aggiornamenti periodici delle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma l, il titolo di abilitazione è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da III fascia delle graduatorie di istituto per i soggetti che vi sono inseriti. A tal fine, gli interessati presentano domanda per via telematica alla scuola polo, che procede alla variazione.

4. In subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie di istituto, il possesso dell' abilitazione rappresenta titolo prioritario nella scelta dei supplenti attraverso messa a disposizione.

 

Art. 2

1. Negli stessi termini temporali di cui all' articolo 1, commi 1 e 2, è consentito agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità di inserirlo nelle graduatorie di istituto ove sono presenti, per l'attribuzione delle relative supplenze. L'inserimento del titolo non dà luogo al riconoscimento del relativo punteggio, che avrà luogo all' atto della costituzione triennale delle predette graduatorie.

2. In subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie di istituto, il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità rappresenta titolo prioritario nella scelta dei supplenti per i relativi incarichi attraverso messa a disposizione.

 

Art. 3

1. Con apposito decreto direttoriale sono stabilite le modalità operative di attuazione del presente decreto.

 

 

IL MINISTRO

Stefania Giannini

Scadenze di: dicembre 2024