Come è noto, nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.
Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del beneficio suddetto.
A riguardo l’INPS, in quanto deputata a corrispondere l’assegno in argomento, con la circolare n. 93 dell’8/5/2015, ha fornito le istruzioni operative.