Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
ORDINANZA n. 7
MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB- Ufficio del Gabinetto
REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000150- 09/03/2015- REGISTRAZIONE
Allegati
Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l'articolo 2, comma 9, e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e la sua durata in carica;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e. storiche;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica;
VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-V e n e zia Giulia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, recante approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordina mento scolastico in provincia di Bolzano;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con cui viene riformato il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 23 quinquies, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG. RIC e n. 834/2015 REG. PROV. COLL. in data 18 febbraio 2015 in virtù della quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto a fissare le elezioni entro e non oltre il30 aprile 2015;
ORDINA
Art. t
Indizione delle elezioni.
1. Sono indette le elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 28 aprile 2015 dalle ore 8,00 alle ore 15,00.
Art. 2
Termini e abbreviazioni
1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel presente decreto si intende per:
- Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Consiglio: Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- Decreto: D. Lgs. 30 giugno 1999, n. 233;
- CEC: Commissione elettorale centrale;
- CEI: Commissione elettorale di istituto;
- A.T.A.: personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
PARTE PRIMA
SOGGETTI
Art. 3
Componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto, è formato da 36 componenti secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
2. Fanno parte del Consiglio:
A) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette scuole, così ripartiti:
- 1 per la scuola dell'infanzia;
- 4 per la scuola primaria;
- 4 per la scuola secondaria di primo grado;
- 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
B) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.
C) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.
D) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della V alle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
E) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono designati dalla Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali e tre sono designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
F) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
3. Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del Decreto, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici. A tal fine, verrà inviata formale comunicazione in relazione alla necessità di procedere di volta in volta all'individuazione del suddetto rappresentante.
Art. 4
Tempi e modalità per le designazioni e le nomine
1. Nei venti giorni successivi alla data di adozione della presente ordinanza, il Ministro invia formale richiesta di procedere alle designazioni di rappresentanti in seno al Consiglio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lett. b) e d) del Decreto, alla Conferenza unificata StatoRegioni, città e autonomie locali, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle associazioni rappresentative delle scuole paritarie.
2. Nelle designazioni e nelle nomine dei componenti del Consiglio deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Le designazioni devono essere fatte pervenire al Ministro entro il ventesimo giorno successivo a quello delle votazioni.
Art. 5
Diritto di elettorato
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).
Art. 6
Elettorato attivo e passivo del personale docente delle scuole statali
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto di elettorato spetta anche ai docenti con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni.
2. I docenti con incarico di reggenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico sono inseriti come docenti.
3. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun ordine e grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 1.
Art. 7
Elettorato attivo e passivo dei dirigenti scolastici delle scuole statali
1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle scuole statali.
Art. 8
Elettorato attivo e passivo del personale A. T .A. delle scuole statali
1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta a tale personale di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni
Art. 9
Personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti ed educandati. Personale educativo delle scuole speciali 1. Il personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale partecipa alle elezioni della componente docente della scuola primaria nel Consiglio. Al predetto personale è equiparato il personale assistente educativo delle scuole statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni di cui al precedente comma partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del Consiglio.
3. Il personale educativo. e A.T.A. delle istituzioni di cui ai commi precedenti vota presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale ordine di scuola.
Art. 10
Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio
1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o in posizioni simili partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel Consiglio.
2. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi della scuola o dell'ufficio di titolarità, salvo che non presenti domanda a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori di cui al successivo articolo 20. La Commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.
3. Il personale della scuola residente in Comune diverso dalla sede di servizio o che nel giorno delle votazioni si trovi per servizio fuori sede può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.
4. Tale documentazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto (Allegato 1- Parte Seconda).
Art. 11
Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato
1. Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha, altresì, diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
Art. 12
Elettorato attivo e passivo del personale delle scuole di lingua tedesca, delle scuole di lingua slovena e delle scuole della V alle d' Aosta
1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione nel Consiglio del rappresentante delle scuole di lingua tedesca, del rappresentante delle scuole di lingua slovena e del rappresentante delle scuole della V alle d'Aosta spetta al personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio nelle predette scuole senza alcuna distinzione tra le varie componenti.
2. Tale diritto è esercitato nella sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio il giorno delle votazioni.
Art.13
Costituzione e insediamento della Commissione elettorale centrale
1. Entro il trentanovesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, la CEC, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.
2. La CEC può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione stessa.
3. La CEC si insedia entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione, procedendo agli adempimenti prescritti dall'art. 17, comma 1. Delle operazioni svolte viene redatto processo verbale.
Art.14
Costituzione dei Nuclei elettorali territoriali
1. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun ufficio scolastico regionale sono costituiti i nuclei elettorali regionali, nominati dal rispettivo direttore generale e sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione regionale.
2. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun ambito territoriale provinciale, sono costituiti ad opera del dirigente preposto i nuclei elettorali provinciali e sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell'ambito territoriale.
3. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, devono essere costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale e/ o regionale per l'elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e per le scuole della Valle d'Aosta. Essi sono composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di coordinamento.
Art. 15
Costituzione e insediamento delle Commissioni elettorali di istituto
1. Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite presso le singole istituzioni scolastiche le commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nella scuola.
2. Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, sono costituite dal dirigente scolastico presso le scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della V alle d'Aosta, le commissioni elettorali di istituto che sono composte da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nella scuola.
3. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione e di questa operazione viene redatto processo verbale (Allegato 1- Parte prima).
Art. 16
Organizzazione e funzionamento delle commissioni elettorali
1. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto sono presiedute da uno dei membri scelto dagli stessi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
2. Le commissioni durano in carica tre anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
3. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I membri delle commissioni non possono essere inclusi in liste di candidati.
Art.17
Compiti della Commissione elettorale centrale
1. La CEC ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente indicata:
- scelta del proprio presidente;
- ricevimento delle liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- pubblicazione ed invio agli uffici scolastici regionali delle liste dei candidati;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità delle liste e delle candidature;
- raccolta dei dati elettorali dei nuclei elettorali regionali;
- redazione dei relativi verbali;
- proclamazione degli eletti in relazione a ciascuna componente;
- comunicazione e pubblicazione dei risultati elettorali;
- esame degli eventuali ricorsi e eventuale nuova proclamazione degli eletti.
Art. 18
Compiti dei nuclei elettorali territoriali
1. Ogni singolo nucleo elettorale provinciale ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente indicata:
- acquisizione da tutte le istituzioni scolastiche operanti nell'ambito territoriale di competenza del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva;
- riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
- redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali in relazione all'ambito di competenza;
- comunicazione dei risultati al nucleo elettorale regionale tramite PEC;
- deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso
- l'ufficio competente per la debita conservazione.
2. Ogni singolo nucleo elettorale regionale ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente indicata:
- acquisizione da tutti i nuclei elettorali provinciali operanti nell'ambito territoriale di competenza del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva;
- riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
- redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali in relazione all'ambito di competenza;
- comunicazione dei risultati alla CEC tramite PEC;
- deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso l'ufficio competente per la debita conservazione.
Art. 19
Compiti delle commissioni elettorali di istituto
1. Le conumss1oni elettorali di istituto hanno il compito di procedere a1 seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente precisata:
- scelta del proprio presidente;
- acquisizione dell'elenco generale del personale in serv121o, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
- formazione degli elenchi degli elettori;
- esame di eventuali ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi;
- affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
- acqms1z1one del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
- nomina dei presidenti di seggio;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite PEC;
- deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.
PARTE SECONDA
PROCEDURA ELETTORALE
Art.20
Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:
- a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nella scuola nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;
- b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
dirigente scolastico;
docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza che negli istituti comprensivi si deve formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per ordine e grado di scuola;
personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.
2. In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 31, gli elenchi sono altresì divisi per seggio· e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.
3. I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più scuole statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.
4. Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.
6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio.
7. Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.
8. Le commissioni elettorali d'istituto costituite presso le scuole di lingua tedesca, slovena e della V alle d'Aosta formano, rispettivamente, un unico elenco degli elettori, comprendente il personale dirigente, docente e A.T.A con le stesse modalità e tempistica sopra indicata.
Art.21
Ricorsi avverso la compilazione degli elenchi degli elettori
1. Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/ o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono formati al termine delle decisioni su tutti i ricorsi pervenuti e sono depositati secondo la procedura descritta nel comma 7 del precedente articolo. Essi sono rimessi all'atto del loro insediamento ai seggi elettorali i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio dell'elenco definitivo degli elettori ai seggi le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede e/ o sul sito della istituzione scolastica.
Art. 22
Rettifiche e integrazioni degli elenchi degli elettori
1. Il personale dirigente, docente, educativo e A.T.A. eventualmente trasferito o assegnato provvisoriamente in un momento successivo alla formazione degli elenchi provvisori degli elettori di cui all'articolo 20 devono presentare istanza di rettifica, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto che ha formato gli elenchi entro tre giorni dalla data di affissione all'albo e/ o pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi di cui all'articolo 21, gli interessati devono presentare entro il giorno successivo a tali provvedimenti istanza di integrazione, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto, che decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale competente, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui deve votare, l'elenco degli elettori in cui era originariamente inserito.
4. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio di tale certificato al presidente del seggio della sede nei cui elenchi era originariamente inserito l'elettore e al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
S. L'elettore vota nella sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene allegato in copia agli elenchi dei seggi di origine e di destinazione. Di ciò viene fatta menzione nel verbale nelle parte relativa alle operazioni di votazione (Allegato 1 - Parte seconda: Fatti notevoli intervenuti).
Art. 23
Formazione delle liste dei candidati
1. Dovrà essere assicurata e favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola alle operazioni elettorali.
2. Non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali.
3. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva.
4. I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.
S. Nella composizione delle liste deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
6. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
1) personale docente della scuola dell'infanzia;
2) personale docente della scuola primaria;
3) personale docente della scuola secondaria eli primo grado;
4) personale docente della scuola secondaria eli secondo grado;
5) personale dirigente;
6) personale A.T.A.;
7) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole eli lingua tedesca;
8) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole eli lingua slovena;
9) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della V alle d'Aosta.
7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine eli presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori.
8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data eli nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede eli servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
9. Per la presentazione delle liste (Allegati 2 - 3)sono richieste almeno dieci firme del personale appartenente alla componente elettiva eli riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena eli nullità della firma apposta.
10. Le liste debbono essere corredate:
- dalle dichiarazioni eli accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte eli altre liste della stessa componente;
- per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità eli elettore in possesso del diritto eli elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce (Allegato 5).
11. Il membro eli una commissione elettorale d'istituto che risulti incluso in una lista eli candidati deve essere immediatamente sostituito.
Art.24
Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.
Art.25
Presentazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per componente elettiva, ad eccezione eli quelle relative alle elezioni dei rappresentanti delle scuole eli lingua tedesca, eli lingua slovena e della V alle d'Aosta, nelle quali non c'è distinzione tra le varie componenti.
2. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della CEC dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
4. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 26
Pubblicazione delle liste dei candidati
1. Nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste la CEC ne cura l'affissione all'albo ufficiale della sede del Ministero e la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero nella sezione "In evidenza'.
Art. 27
Verifica della regolarità delle liste dei candidati
1. Entro quattro giorni dalla pubblicazione delle liste, la CEC verifica che:
a) i presentatori appartengano alla componente elettiva cui si riferisce la lista; le liste presentate siano debitamente firmate dal presentatore; le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ai sensi dell'articolo 24 e la relativa qualità risulti dai certificati allegati di cui all'articolo 23, comma 10. La procedura di presentazione per la quale manchi uno di detti requisiti sarà dichiarata non valida;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati; gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme siano debitamente autenticate ai sensi dell'articolo 24 e la loro qualità risulti dai certificati allegati di cui all'articolo 23, comma 1 O. Saranno cancellati i nomi dei candidati per i quali manchi uno di tali requisiti.
2. La CEC provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi in eccesso, nonché a depennare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Nell'eventualità che la CEC riscontri irregolarità nelle liste o nella loro presentazione, ne dà immediata comunicazione mediante affissione all'albo del Ministero e pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero nella sezione "In evidenza'. Contestualmente invita gli interessati a procedere alla regolarizzazione della lista o della procedura di presentazione entro sei giorni dalla suddetta affissione/pubblicazione delle irregolarità riscontrate.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni effettuate dagli interessati sono rese pubbliche entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine previsto per le predette regolarizzazioni nel precedente comma, con affissione all'albo e la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero nella sezione sopra indicata. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi tre giorni dalla data di affissione/pubblicazione con ricorso al Ministro. I ricorsi sono decisi entro i successivi quattro giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo del Ministero e pubblicate sul home page del sito istituzionale del Ministero nella sezione sopra indicata. Esse sono inviate, per PEC con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Liste definitive dei candidati", agli uffici scolastici regionali che provvederanno al successivo invio alle commissioni elettorali d'istituto per l'affissione nei locali del seggio entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Art. 28
Rappresentanti di lista
1. Il presentatore di ciascuna lista comunica immediatamente al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali ed ai presidenti delle commissioni elettorali d'istituto i nominativi dei rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive componenti - o all'area comune a più componenti nella quale sia presente lo stesso motto – in ragione di uno per ogni commissione elettorale e per ogni nucleo elettorale.
2. I rappresentanti di lista dopo il loro insediamento assistono alle operazioni di votazione e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
Art. 29
Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Entro tale data sono consentiti:
a) la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio. A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.
4. Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate al corpo elettorale appartenente alle scuole ove la riunione si svolge, ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare.
5. Le riunioni di cui alle lettera c) del precedente comma 3 devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni scuola, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.
6. Il dirigente scolastico stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste, e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con l'avvertenza che tali richieste, scritte od orali, siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
Art.30
Predisposizione delle schede e del materiale elettorale
1. Le istituzioni scolastiche provvedono a fornire alla commissione elettorale di istituto il materiale elettorale necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali (schede elettorali, buste, urne, ecc.). Provvedono, altresì, a fornire il format del verbale (Allegato 1) delle operazioni di seggio della commissione elettorale d'istituto, comprensivo delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali del seggio stesso.
2. Le schede elettorali nella facciata esterna debbono riportare la dicitura: "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero del seggio, la denominazione e la sede della scuola dove è costituito il seggio, la vidimazione.
3. Le schede elettorali (Allegato 6) nella facciata interna debbono recare le indicazioni: "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero romano e il motto di ciascuna lista. Nello spazio al fianco di ciascuna lista e del relativo motto, inoltre, devono essere tracciate delle righe per l'indicazione delle preferenze da parte dell'elettore. Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per componente elettiva (esempio: per i docenti delle scuole dell'infanzia, una riga). In calce alla scheda deve essere apposta una nota con l'indicazione del numero massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere secondo quanto previsto dall'articolo 3 della presente ordinanza. L'elettore indicherà la sua scelta anche mettendo una croce sulla lista o sul motto corrispondente a quello del candidato prescelto.
4. Le schede debbono essere vidimate da almeno un componente del seggio. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
Art.31
Modalità delle votazioni
1. In ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale; i plessi o le sezioni associate sono accorpati con la sede centrale. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
2. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.
3. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
4. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa annotazione nel verbale (Allegato 1, Parte seconda - Operazioni di votazione: 3. Fatti notevoli intervenuti).
5. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta annotazione nel verbale (Allegato 1, come specificato nel comma 4).
6. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli sopra i quali vanno poste tante urne sigillate quante sono le componenti da eleggere.
7. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto alloro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.
8. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente del seggio elettorale.
9. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista, indicato nella scheda, e mediante l'indicazione del cognome e, ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.
10. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per lettera né per interposta persona.
11. Coloro che sono portatori di handicap che impediscono l'esercizio personale del voto possono servirsi dell'ausilio di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, perché quest'ultimo eserciti il diritto di voto presso la stessa sede. Tale evenienza viene fatta constatare con annotazione nel verbale (Allegato 1, come specificato nel comma 4) ..
12. Alle ore otto del giorno delle votazioni, alla presenza di tutti i componenti, il presidente apre il seggio.
13. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutinatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutinatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente.
Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutinatori.
14. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutinatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti (Allegato 1, Parte seconda).
15. Le operazioni di votazione devono essere descritte nel verbale, che è sottoscritto in ogni pagina e siglato nei punti di unione dei vari fogli dal presidente e dagli scrutinatori.
Art.32
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte in linea generale fino alloro completamento.
2. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e procede, per ogni componente elettiva, se prevista, ai seguenti adempimenti:
verifica della corrispondenza tra il numero degli elettori votanti in base agli elenchi predisposti con gli eventuali certificati allegati, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, e il numero delle schede utilizzate per la votazione;
scrutinio delle schede votate. In via del tutto eccezionale, solo nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare sia notevole e/ o si verifichino fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere, con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi, i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.
3. Il presidente del seggio, sentiti i membri del seggio, deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso. In particolare:
se l'elettore abbia espresso preferenze per un candidato di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non la preferenza;
se, invece, l'elettore abbia espresso preferenza per candidato di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per il candidato prescelto e per la lista alla quale esso appartiene;
se le preferenze espresse sono maggiori del consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti;
le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
4. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale (Allegato 1 - Parte terza), che è sottoscritto in ogni pagina e siglato nei punti di unione dei vari fogli dal presidente e dagli scrutinatori. In detto processo verbale devono essere indicati:
il numero degli elettori iscritti negli elenchi, distinguendo, se necessario, tra quelli che hanno esercitato il diritto di voto in sede e quelli fuori sede, il numero ed i nominativi degli eventuali elettori non iscritti che abbiano esercitato il diritto di voto in sede, nonché il numero complessivo degli elettori votanti;
la data e l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni di spoglio nonché, eventualmente, di sospensione e di riapertura delle stesse, in relazione a ciascuna componente elettiva, con descrizione delle operazioni compiute;
le cifre elettorali di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato per componente elettiva in apposite tabelle riassuntive;
il numero complessivo delle schede messe a disposizione del seggio, conteggiando nello specifico quelle non utilizzate e quelle effettivamente utilizzate, con particolare distinzione tra le schede bianche, quelle nulle e quelle validamente votate;
gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché eventuali contestazioni e rilievi.
5. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito territoriale di competenza. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi del territorio provinciale. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
6. Successivamente si procede a sigillare e controfirmare ciascun plico, come distinto per componente elettiva, se tale distinzione è prevista. Nei plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle. Con plico separato sono inserite le schede inutilizzate e l'originale del verbale contenente le tabelle riassuntive, distinte in relazione alle varie componenti elettive e contenenti la specifica indicazione dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato. Tutti i plichi sono immediatamente depositati presso la segreteria dell'istituzione scolastica.
7. Una copia del verbale in cui sono contenute le tabelle riassuntive deve essere rimessa al nucleo elettorale provinciale, per il tramite degli uffici amministrativi della scuola, attraverso l'invio per PEC con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di seggio", entro il giorno successivo a quello delle votazioni o a quello eventuale di chiusura delle operazioni di scrutinio.
Art. 33
Adempimenti dei nuclei elettorali provinciali e regionali
1. Il nucleo elettorale provinciale, sulla base dei dati pervenuti dalle commissioni elettorali d'istituto e contenuti nelle tabelle riassuntive, a sua volta determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito territoriale di competenza. Viene, a tal fine, predisposto un verbale (Allegato 7) contenente le tabelle riassuntive in cui sono riportate per componente elettiva, ove prevista, le cifre elettorali di lista e le cifre individuali di ciascun candidato di tutti i seggi operanti nella provincia. Una copia del verbale è inviata, per PEC con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di riassunzione dei voti", al nucleo elettorale regionale entro sei giorni dal ricevimento del materiale. Il nucleo elettorale consegna immediatamente all'ufficio competente un plico sigillato contenente l'originale del verbale e tutto il materiale elettorale ai fini della debita conservazione.
2. Ricevuti i dati elettorali parziali elaborati da parte di tutti i nuclei elettorali provinciali, il nucleo elettorale regionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito di competenza secondo quanto precisato nel precedente comma.
Predispone un verbale (Allegato 8) con le tabelle riassuntive che invia, per PEC con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di riassunzione dei voti", alla commissione elettorale centrale entro sei giorni dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali provinciali. Il nucleo elettorale consegna immediatamente all'ufficio competente in un plico sigillato, contenente l'originale del verbale e tutto il materiale elettorale ai fini della debita conservazione.
Art.34
Attribuzione dei posti
1. Le procedure per l'attribuzione dei posti spettano alla CEC.
2. La CEC determina complessivamente, per ogni componente elettiva, ove prevista, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato sulla base dei dati trasmessi dai nuclei elettorali regionali.
3. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, per ogni componente elettiva. Fra i quozienti così ottenuti, si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti più alti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio. (Vedi fig. 1)
4. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
5. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
6. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
Fig. 1
Liste
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
voti
|
100.000
|
350.000
|
1200.000
|
150.000
|
: 1
|
100.000
|
350.000
|
1200.000
|
150.000
|
: 2
|
50.000
|
1175.000
|
100.000
|
75.000
|
:3
|
33.333
|
1116.666
|
66.666
|
50.000
|
: 4
|
125.000
|
87.500
|
50.000
|
37.500
|
: 5
|
20.000
|
70.000
|
40.000
|
30.000
|
: 6
|
16.666
|
58.333
|
33.333
|
25.000
|
L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alia lista (350.000); 2° posto alla III lista (200.000); 3° posto alla II lista (175.000); 4° posto alla IV lista (150.000) e così via sino all’attribuzione di tutti i posti. Nella figura le cifre sono arrotondate per difetto all'unità, in caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.
Art. 35
Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la CEC procede alla proclamazione degli eletti non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali regionali.
2. La comunicazione della proclamazione ai candidati eletti va data immediatamente mediante affissione del relativo elenco nell'albo del Ministero e mediante pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero, nella sezione "In evidenza'.
3. La CEC provvede a inviare, tramite PEC con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione- Proclamazione degli eletti", copia dell'elenco dei candidati proclamati eletti ai nuclei elettorali regionali per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d'istituto ai fini dell'affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.
Art. 36
Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla CEC avverso i risultati delle elezioni entro tre giorni dalla comunicazione e/ o pubblicazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi sono decisi entro cinque giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. I componenti della CEC, io sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati, i rappresentanti di lista presenti presso la commissione elettorale centrale e i candidati hanno diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai verbali e agli atti relativi alla procedura elettorale descritta nei precedenti articoli.
4. In caso di accoglimento, le elezioni devono essere ripetute presso i seggi oggetto di ricorso entro tre giorni dalla decisione e i termini dei relativi adempimenti sono dimezzati di un giorno rispetto a quelli stabiliti nelle norme precedenti.
Art. 37
Costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
1. Il Ministro emana il provvedimento con il quale è costituito il Consiglio secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto e ne dispone la prima convocazione.
Art. 38
Permanenza in carica e decadenza dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
1. Il Consiglio svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale ed entro tale termine deve essere ricostituito. Può funzionare, in attesa dell'insediamento del nuovo organo, secondo quanto previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15luglio 1994, n. 444, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi.
2. Decadono dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti.
Art. 39
Surroga - Elezioni suppletive
1. I membri del Consiglio che cessano dalla carica per qualsiasi causa debbono essere sostituiti a mezzo procedimento di surroga. Il membro cessato, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. La surroga viene effettuata mediante scorrimento della lista a cui appartiene il membro cessato con la nomina del primo dei candidati non eletti di detta lista.
3. In caso di impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
Art. 40
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
IL MINISTRO
Stefania Giannini
Allegati (mod zip)