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10-03-2015 N. 2066 - NOTA MIUR

Indicazioni operative - Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 7/2015.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di valutazione

 

 

Prot. n. 2066 del 10-03-2015

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Ai Dirigenti scolastici

delle Istituzioni scolastiche

statali di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

E, p.c.

 

Al Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per il

sistema educativo di istruzione e

formazione

 

Al Capo Ufficio stampa

SEDE

 

 

Oggetto: Indicazioni operative - Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 7/2015.

 

 

Si trasmette l'ordinanza che indice le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e definisce, come previsto dall'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 233 del 1999, i termini e le modalità di tali elezioni, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti.

Si precisa che il 18 febbraio u.s. è stata emanata la sentenza del Consiglio di Stato n. 834/2015 REG. PROV. COLL. a conclusione di un lungo contenzioso davanti ai giudici amministrativi relativo all'obbligo del Ministero di emanare la presente ordinanza ai fini della ricostituzione del suddetto organo collegiale. Tale sentenza ha ordinato al Ministero di fissare la data delle elezioni entro e non oltre il 30 aprile 2015.

Giova precisare che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è l'organo collegiale a livello nazionale che deve garantire, per espressa previsione normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e ha funzione di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.

Esso, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 233 del 30 giugno 1999, è formato da 36 componenti:

•        15 rappresentanti di tutto il personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.

•        3 rappresentanti rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

•        15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali e tre sono designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

•        3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio deve, poi, essere integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

La presente ordinanza è distinta in due parti: una attiene ai soggetti (i titolari del diritto di elettorato attivo e passivo e i livelli organizzativi coinvolti), un'altra si occupa della procedura elettorale.

A chiarimento di alcuni aspetti dell'Ordinanza in oggetto indicata e al fine di facilitare lo svolgimento delle procedure elettorali, si rappresenta quanto segue:

1. GIORNO DELLE ELEZIONI

A causa dei tempi di adempimento molto ristretti fissati dal Consiglio di Stato, si bandiscono le

elezioni all'art. 1 per un unico giorno feriale (28 aprile 2015).

2. DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO

L'articolo 23 quinquies, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha previsto che, in via di pl1.ma applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, tale ordinanza possa operare anche in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 2, al comma 5, lett. a). In quest'ultima lettera si prevede che i quindici componenti del Consiglio debbano essere eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali. Poiché i consigli scolastici locali non sono mai stati costituiti, l'elezione dei suddetti quindici componenti è affidata direttamente a tutto il personale in servizio nelle scuole statali. Una disciplina ad hoc è dettata per il personale della scuola che si trova in situazioni particolari (comando, aspettativa, trasferimento, fuori molo, esonero, assenza dal servizio) al fine di garantirne la più ampia partecipazione.

Inoltre, per non creare disagio agli elettori, essi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto nella sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. In base a ciò deve essere redatto l'elenco del personale da parte dei dirigenti scolastici ai fini della consegna alla commissione elettorale di istituto.

3. DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

La componente elettiva del personale della scuola, nel tentativo di ass1curarne un'adeguata rappresentatività, è stata così ripartita:

•        12 rappresentanti del personale docente di molo e non di molo delle scuole statali di ogni ordine e grado, così ulteriormente suddivisi:

- 1 per la scuola dell'infanzia;

- 4 per la scuola primaria;

- 4 per la scuola secondaria di primo grado;

- 3 per la scuola secondaria di secondo grado.

•        2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali.

•        1 rappresentante del personale A.T.A. di molo e non di molo delle scuole statali.

Con riferimento ai tre rappresentanti eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio presso le predette scuole senza alcuna distinzione tra le varie componenti.

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Trattandosi di un'operazione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato, per non caricare eccessivamente nessun livello organizzativo, sono previsti diversi passaggi.

Sono, pertanto, istituite presso le scuole delle vere e proprie commissioni elettorali, composte da cinque membri con personale della scuola (il dirigente scolastico - due docenti - due A.T.A). Tali commissioni predispongono le liste degli elettori, gestiscono le operazioni di voto, effettuano lo scrutinio, redigono i relativi verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali e provvedono a trasmettere tali cifre elettorali allivello provinciale.

Nell'ambito territoriale provinciale, invece, viene costituito un più snello nucleo elettorale, costituito da tre membri con personale dell'amministrazione. Esso non svolge l'attività tipica di una commissione elettorale, ma si limita a riassumere i voti di lista e di preferenza risultanti dalle tabelle riassuntive contenute nel verbale, trasmesso per PEC, dalle commissioni di istituto operanti nell'ambito di competenza. Tale conteggio viene poi trasmesso a livello regionale presso cui opera uno stesso nucleo con identica funzione e composizione che, invece, si relaziona direttamente con la struttura operante a livello ministeriale.

Presso il Ministero è, invece, costituita una vera e propria commissione elettorale composta sempre da personale dell'amministrazione. Essa riceve le liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva, ne verifica la regolarità e l'ammissibilità, raccoglie i dati elettorali dei nuclei elettorali regionali, procede, infine, all'attribuzione dei posti con successiva proclamazione degli eletti.

5. SEGGI

Di norma deve essere costituito un unico seggio elettorale in ciascuna Istituzione scolastica, provvedendo ad accorpare i plessi o le sezioni associate con la sede centrale, sempre al fine di ridurre al minimo il disagio degli elettori.

6. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino alloro completamento. La sospensione è ammessa, in via del tutto eccezionale, solo nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare sia notevole e/o si verifichino fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, dandone adeguata e puntuale motivazione nel verbale. In tal caso i lavori riprenderanno il mattino successivo.

7. PUBBLICIZZAZIONE

L'ordinanza in oggetto deve essere pubblicizzata sul sito di ogni singola istituzione scolastica e nell'albo istituzionale di ogni sede al fine di consentirne la massima diffusione e di garantire il più ampio afflusso possibile alle urne.

Con riferimento a tutta la procedura elettorale si deve provvedere, come previsto nella stessa ordinanza, ad assicurare tempestivamente la massima diffusione di elenchi, dati e risultati.

8. FORMAT

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati in via esclusiva i format posti in allegato alla ordinanza in oggetto. Ciò consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento, comparazione e riassunzione dei dati in essi contenuti.

9. ADEMPIMENTI E TEMPISTICA

Con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alle attività proprie delle commissioni e dei nuclei elettorali si allega un prospetto in cui sono schematizzati i profili più rilevanti con indicazione della relativa tempistica, ove prevista. Si segnala, in particolare, che il primo adempimento a carico delle istituzioni scolastiche per la costituzione delle commissioni elettorali di istituto è stato previsto per il giorno 13 marzo p.v.

Per ogni altro aspetto di carattere organizzativo, si rimanda all'autonomia di ogni singola istituzione scolastica.

Riferimenti relativi alle procedure elettorali:

Telefono: 06 5849 2742

Fax: 06 5849 2254

E-mail: cspi@istruzione.it.

 

 

Il Direttore Generale

Carmela Palumbo

Scadenze di: settembre 2024