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26-02-2015 - Messaggio MIUR/MAECI

Mobilità del personale della scuola all'estero

26 febbraio 2015

PERSONALE DELLA SCUOLA - ORDINANZA MIUR SULLA MOBILITA'

 

Il MIUR ha appena pubblicato l'Ordinanza Ministeriale n. 4 del 24 febbraio sulla mobilità del personale docente, educativo ed amministrativo (A.T.A.) per l'anno scolastico 2015/2016. Si sarà dunque grati alle Rappresentanze e agli Uffici Consolari per una cortese e tempestiva notifica delle disposizioni contenute nel presente messaggio alle dipendenti istituzioni scolastiche e culturali e ai lettori in servizio presso le locali Università richiamando l'attenzione del personale interessato al rispetto dei termini e delle modalità indicate.

 

1. Il personale elencato nell’All. 1 è restituito ai ruoli metropolitani a decorrere dal 1 settembre 2015 o 1 marzo 2016, avendo completato il periodo massimo di servizio all'estero.

Si comunica, inoltre, che le modalità per l’assegnazione della sede metropolitana del personale restituito ai ruoli o che intenda rientrare a domanda sono stabilite all’art. 5 del CCNI del 23.02.2015 in allegato; le procedure e le scadenze per la presentazione delle domande sono regolate dall’art. 3 dell’O.M. del MIUR n. 4 del 24.02.2015, parimenti allegata.

RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER FINE SERVIZIO ALL’ESTERO E ASSEGNAZIONE DI SEDE

Si avvale dell'assegnazione di sede che precede il regolare movimento metropolitano il personale che, collocato fuori ruolo per la destinazione all'estero, abbia perso la titolarità della cattedra. Detto personale, il cui rientro ai ruoli di provenienza è disciplinato dall’art. 5 del C.C.N.I. del 23.02.2015, deve inoltrare la domanda di rientro, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza MIUR n. 4 del 24.02.2014, direttamente agli Uffici Scolastici Regionali, territorialmente competenti rispetto alla provincia scelta entro il 2.03.2015 per i docenti e entro il 2.04.2015 per il personale A.T.A., ai fini di consentire l’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.

RESTITUZIONI AI RUOLI METROPOLITANI A DOMANDA

Per il personale docente e A.T.A., in servizio all'estero, che intenda rientrare nei ruoli metropolitani prima del termine prescritto dal decreto di destinazione ovvero non voglia avvalersi dell'eventuale mantenimento in servizio, le scadenze per presentare domanda agli Uffici Scolastici Regionali sono le stesse precedentemente segnalate (2 marzo per i docenti e 2 aprile per gli A.T.A.).

Per ragioni organizzative, come negli anni precedenti, si invita comunque tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A., a consegnare copia della propria domanda inviata agli USR anche alle Rappresentanze diplomatiche di riferimento entro il 2 marzo, le quali saranno chiamate a inviare la documentazione ricevuta entro il 6 marzo al seguente indirizzo PEC: dgsp.05@cert.esteri.it. Sarà cura delle Rappresentanze diplomatiche e consolari trasmettere a questo Ministero anche le eventuali domande avanzate da personale A.T.A., dopo la data del 2 marzo e comunque entro la scadenza fissata dal MIUR del 2.04.2015.

Il personale che ha già presentato domanda di rientro anticipato prima dell’emanazione delle presenti disposizioni, ai fini dell’assegnazione della sede in territorio metropolitano, dovrà attenersi alle istruzioni del presente messaggio.

I testi delle normativa citata, nonché i modelli di domanda che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati, sono reperibili sul sito internet:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/personale-scuola.

 

2. Come per gli anni precedenti, sussiste la possibilità dei mantenimenti in servizio del personale in scadenza fino al raggiungimento di un periodo complessivo non superiore a 9 anni scolastici. Quanto precede si riferisce al personale di cui all'allegato n. 2, fatti salvi il parere favorevole dei competenti Uffici Scolastici Regionali, sulla base della normativa vigente, l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli uffici competenti nonché la definizione del contingente relativa all’a.s. 2015/16.

 

Si evidenzia che i citati Allegati 1, 2 e 3 potranno essere soggetti a modifiche e integrazioni a seguito di verifiche ulteriori da parte di questo Ufficio.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

CCNI 23/02/2015

 

Dal C.C.N.I. del 23.02.2015

ART. 5 – RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA

1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell’anno scolastico 2014/2015, ha perso la propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), il personale di cui all’art. 15 comma 6 e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. 8.11.2013 n. 128 e il personale docente, vincitore dei concorsi a cattedra nei licei classici e scientifici presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.

 

2. Atal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto all’assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2015/16, garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d’ufficio a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. In caso di posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi del presente articolo, l’assegnazione della sede definitiva d’ufficio è effettuata a partire dall’ultima posizione in graduatoria.

 

3. Per il personale docente ed educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo precedente.

 

4. Inattuazione di quanto previsto, all’art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di provenienza nei confronti del personale A.T.A. che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso nella qualifica di precedente provenienza.

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