Come è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti di reddito previsti dall'art. 628, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
A riguardo il Miur con la nota prot. 1647 del 25/2/2015, ha comunicato che:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione I - Analisi Economico e Finanziaria ha comunicato in data 11 febbraio 2015 che il tasso d'inflazione programmato per il 2015 è pari a 0,6 per cento;
- i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2015/2016 come dal seguente prospetto in euro:
Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone
|
Limite massimo di
reddito per l'anno
scolastico
2014/2015 riferito
all'anno d'imposta
2013
|
Rivalutazione in
ragione dello 0,6%
con arrotondamento
all'unità di euro
superiore
|
Limite massimo di
reddito espresso in
euro per l' a.s.
2015/2016 riferito
all'anno d'imposta
2014
|
1
|
5.251,00
|
32,00
|
5.283,00
|
2
|
8.708,00
|
52,00
|
8.760,00
|
3
|
11.192,00
|
67,00
|
11.259,00
|
4
|
13.367,00
|
80,00
|
13.447,00
|
5
|
15.540,00
|
93,00
|
15.633,00
|
6
|
17.612,00
|
106,00
|
17.718,00
|
7 e oltre
|
19.680,00
|
118,00
|
19.798,00
|
ü la misura delle tasse scolastiche, è stata determinata dal D.P. C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del 23-5-1990); le tipologie determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a:
- tassa di iscrizione (euro 6,04);
- tassa di frequenza (euro 15,13);
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
- tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13);
- l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15 giugno 2010;
- le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato precisato che l'esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Tale esonero resta confermato anche per l'anno scolastico 2015/2016, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione;
- le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile "una tantum" all'atto dell'iscrizione al quarto anno;
- il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio;
- la misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie;
- il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.