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25-02-2015 N. 1647 - NOTA MIUR

Argomenti trattati: nota ministeriale, Tasse scolastiche,
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2015/2016.

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

 

Prot. n. 0001647

Roma 25/02/2015

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI

SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI

 

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

BOLZANO

 

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN

LINGUA TEDESCA

BOLZANO

 

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA

DELLE LOCALITA' LA DINE

BOLZANO

 

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTO

 

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

 

p.c.

 

AL CAPO DI GABINETTO

AL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

 

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO - MINISTERO

DELLL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIREZIONE I -ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

VIA XX SETTEMBRE, 97

00187 ROMA

 

 

 

OGGETTO: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2015/2016.

 

L'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti di reddito previsti dall' art6. 28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione I - Analisi Economico e Finanziaria ha comunicato in data 11 febbraio 2015 che il tasso d'inflazione programmato per il 2015 è pari a 0,6 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2015/2016 come dal seguente prospetto in euro:

 

Per i nuclei familiari

formati dal seguente

numero di persone

Limite massimo di

reddito per l'anno

scolastico

2014/2015 riferito

all'anno d'imposta

2013

Rivalutazione in

ragione dello 0,6%

Con arrotondamento

all'unità di euro

superiore

Limite massimo di

reddito espresso in

euro per l' a.s.

2015/2016 riferito

all'anno d'imposta

2014

 

1

5.251,00

32,00

5.283,00

2

8.708,00

52,00

8.760,00

3

11.192,00

67,00

11.259,00

4

13.367,00

80,00

13.447,00

5

15.540,00

93,00

15.633,00

6

17.612,00

106,00

17.718,00

7 e oltre

19.680,00

118,00

19.798,00

 

 

La misura delle tasse scolastiche, è stata determinata dal D.P. C.M. 18 maggio 1990 (O.v. Serie Generale n. 118 del 23-5-1990); le tipologie determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a:

-      tassa di iscrizione (euro 6,04);

-      tassa di frequenza (euro 15,13);

-      tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);

-      tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

A riguardo, si precisa che l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15 giugno 2010.

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n. 13 del 30-1-2007 è stato precisato che l'esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale esonero resta confermato anche per l'anno scolastico 2015/2016, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile "una tantum" all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Sembra opp01tuno far presente che, come già precisato con la O.M. n. 37 del 19 maggio 2014, art. 23, il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Scadenze di: ottobre 2024