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Perequazione automatica delle pensioni dall'1/1/2015

Nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2/12/2014 è stato pubblicato il decreto 20/11/2014,

Nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2/12/2014 è stato pubblicato il decreto 20/11/2014, avente per oggetto la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2014 e il valore definitivo per l’anno 2013.

Tale provvedimento è composto da 3 articoli.

Nel primo articolo viene stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni  per l’anno 2013 è determinata in misura pari a +1,1% dal 1° gennaio 2014. Poiché il valore di previsione per tale anno è stato pari a +1,20% e quindi superiore di +0,10%, ciò comporterà una riduzione di quanto percepito con il recupero della differenza.

Nel secondo articolo viene previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3% dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

In virtù di quanto novellato nella Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 483), il suddetto incremento sarà applicato sui trattamenti pensionistici come segue:

-    al 100% (0,30%), sulle pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo Inps;

-    al 95% (0,285%), sulle pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo Inps;

-    al 75% (0,225%) sulle pensioni di importo fino a 5 volte il trattamento minimo Inps;

-    al 50% (0,15%), sulle pensioni d’importo oltre 6 volte il trattamento minimo Inps;

-    al 45% (0,135%), per il 2015 ed il 2016, sulle pensioni d’importo oltre 6 volte il trattamento minimo Inps.

Ai fini del suddetto calcolo è da considerare che la misura del trattamento minimo Inps per il 2014 è pari ad euro 500,88.

Infine, nel terzo e ultimo articolo viene indicato che le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27/5/59, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, vanno determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa e sulla pensione.

 

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