Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
D.D. n. 832
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTO il piano programmatico, di cui all'art. 1 , comma 3, lett.t) della Legge 28 marzo 2003, n.53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
VISTO il D.lgs.l5 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 22, "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
VISTI i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO l'articolo 16, comma 1, lett.g) della legge 8 novembre 2013, n. 138, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante" Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale sono assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione le risorse finanziarie iscritte allo stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 20 14;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1 del 10 febbraio 2014 , con il quale sono assegnate alle Direzioni Generali le risorse finanziarie di competenza;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014, riguardante le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
CONSIDERATA la necessità di definire, in attuazione dell'art.7, comma 1, del Decreto Ministeriale sopracitato, le specifiche dei progetti formativi per accrescere le competenze dei docenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali in merito alla fase di pianificazione e programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
DECRETA
Art. 1
Finalità
Al fine di migliorare l'alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica volta all'apprendimento basato su esperienze concrete di lavoro, risulta fondamentale promuovere attività di formazione finalizzate a:
1. accrescere le competenze dei docenti dei licei, istituti tecnici e degli istituti professionali in merito alla fase di pianificazione e programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per far acquisire agli studenti saperi anche in ambienti non formali ed informali;
2. far acquisire ai docenti tutor dei progetti di alternanza, l'abilità di individuare ed applicare metodi e percorsi per il rafforzamento delle competenze e conoscenze degli studenti, al fine di sviluppare le capacità di valutazione di quanto appreso nei percorsi di alternanza.
Art. 2
Obiettivi dei progetti formativi
1. Gli interventi formativi coerentemente alle finalità previste dall'art. l del presente decreto, dovranno essere idonei a
potenziare le competenze dei docenti nel realizzare un'alternanza intesa come "formazione congiunta" tra la classe e il luogo di lavoro, tra la scuola e l'impresa atta a sviluppare negli. studenti la consapevolezza del valore formativo ed educativo del lavoro.
2. Gli interventi formativi, pertanto, dovranno essere strutturati su modelli flessibili e di confronto tra gli attori coinvolti, tali da contribuire a sviluppare quelle competenze utili a superare l'esclusività della didattica basata sulle singole discipline a vantaggio di una diversificazione degli approcci, compresa l'esperienza diretta sul campo, in modo che il curricolo risulti essere un insieme coerente di azioni diverse.
3. Le iniziative formative dovranno essere finalizzate in particolare a:
a) accrescere le competenze del docente in merito alla fase di pianificazione e programmazione dei percorsi di alternanza, in modo da migliorare la qualità dell'insegnamento/apprendimento con il supporto di metodologie che valorizzano i saperi acquisiti anche in ambiti non formali e informali;
b) sostenere il docente nell'acquisizione di competenze relazionali al fine di favorire la crescita e la motivazione dello studente rendendolo progressivamente più critico e consapevole del percorso realizzato e delle possibili scelte future;
c) promuovere nel docente la consapevolezza che, nell'attuale società della conoscenza, l' informazione, la comunicazione e la didattica innovativa, rivestono un ruolo fondamentale nei percorsi in alternanza per il successo formativo degli studenti;
d) contribuire a sviluppare nel docente un atteggiamento che ritenga la valutazione delle competenze individuate ed acquisite nei percorsi in alternanza un elemento fondamentale per la verifica della qualità e della valorizzazione degli obiettivi raggiunti nel processo di apprendimento.
Art. 3
Realizzazione dei progetti formativi
1. Per l' organizzazione e gestione dei progetti formativi sono privilegiate le istituzioni scolastiche educative e statali associate in rete e/o per filiere formative e/o filiere produttive, anche in continuità con i progetti già finanziati con il decreto direttoriale n.44 del 2013.
2. Le attività formative saranno realizzate, anche, attraverso convenzioni con le università statali e non statali e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che possiedono specifica competenza negli ambiti tematici da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, tra quelli di cui all'art. 16, comma 2, primo periodo del decreto-legge n.! 04 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013.
3. Le attività formative, dovranno caratterizzarsi per pa1ticolari standard di qualità e di durata e potranno essere sviluppate anche presso enti pubblici ed imprese, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, avvalendosi di strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.
4. Per favorire una maggiore fruibilità e funzionalità degli interventi formativi potranno essere utilizzate anche modalità di erogazione in presenza e online (modalità blended).
5. Occorrerà prevedere la ricaduta degli esiti di apprendimento attraverso attività didattiche sperimentali finalizzate a verificare l'intervento formativo in relazione alla progettazione dei nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al Decreto Direttoriale n.761 del 20 ottobre 2014.
6. Le iniziative formative si concluderanno con una prova di accertamento delle competenze acquisite dai docenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui all'arti. 2, commi 1, 2 e 3 ai fini del rilascio della relativa certificazione.
7. Gli esiti delle attività formative dovranno essere oggetto di diffusione e discussione all'interno degli ambiti regionali.
Art.4
Risorse finanziarie
Gli interventi formativi finalizzati all'accrescimento delle competenze dei docenti degli istituti liceali, degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui all'art.7, comma 1 del D.M. n. 762/2014, saranno finanziati ai sensi all'art.7, comma 2, del sopracitato decreto, con i fondi ripartiti per ambiti regionali in proporzione al numero degli iscritti alle classi seconde, terze e quarte in ciascuna regione ed ordine, di cui all'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4 nov. 2014
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo