Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
D.D. n. 761
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il D.lgs. 17 ottobre 2005 , n. 226, e successive modificazioni "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003 , n. 53";
VISTA la Legge 2 aprile 2007, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della competenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
VISTO il DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";
VISTO il D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 22, "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’articolo 2, comma 1 , della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
VISTO D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.12, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni;
VISTO il D.M. del 16 dicembre 2009, n .99, concernente i criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;
VISTI i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conveiiito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO l' art.4, comma 55 della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione, lavoro;
VISTO l' art. 52 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
VISTO il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 "Linee guida di cui all'art . 52, commi 1 e 2, della legge del 4 aprile 2012, n. 35, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)";
VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92";
VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
VISTA la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229 di approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l 'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 ";
VISTO il D.M. n. 1 del 2 gennaio 2014 con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2014 ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione;
VISTO il Decreto dipartimentale n. 1 del 10 febbraio 2014 del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2014 ai titolari degli uffici di livello generale del medesimo Dipartimento;
VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili destinazioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 anche l'alternanza scuola-lavoro;
TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 601, della legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato art. 1, comma 601, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n.440, l'autorizzazione di spesa di cui all'arti, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2033, n. 53;
VISTO il Decreto Ministeriale n.351 del 21 maggio 2014 che determina "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATA la necessità di definire, in attuazione dell'art.6-comma 3-del soprarichiamato Decreto Ministeriale le specifiche dei progetti innovativi di Alternanza di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo modelli organizzati vi di integrazione tra percorsi formativi e mondo del lavoro, anche attraverso la metodologia della "bottega scuola" e "scuola-impresa" utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento;
DECRETA
Art. 1
Finalità dei progetti innovativi di alternanza
1. L'alternanza scuola lavoro, come sottolineato nel recente rapporto "La buona Scuola. Facciamo crescere il Paese", è uno strumento che offre a tutti gli studenti, dai 15 ai 18 anni, l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.
2. L'alternanza scuola-lavoro, coerentemente con i DD.PP.RR 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 e successive linee guida, valorizza attraverso un percorso co-progettato una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all'innovazione didattica ed all'orientamento degli studenti.
3. I progetti innovati vi di alternanza scuola/lavoro assicurano pertanto ai giovani oltre alle conoscenze di base, anche l' acquisizione di maggiori competenze per l'occupabilità, l' autoimprenditorialità.
Assumono quindi rilevanza le attività svolte nei laboratori scientifico tecnologici, che potranno costituirsi ed aggiornarsi sulla base delle modalità previste di cui all'art. 1 del DM 351/2014.
4. L' interazione e la sinergia con il territorio è fondamentale, non solo nel correlare l'offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro, ma anche per la condivisione di risorse e strumenti dei poli tecnico- professionali, degli istituti tecnici superiori, delle reti di impresa, delle associazioni territoriali istituiti per ''fare rete per il lavoro".
Art. 2
Specifiche dei progetti innovativi di Alternanza
1. I progetti di alternanza devono concretizzare l' attivazione di un percorso di formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi d' integrazione tra il sistema d'istruzione ed il mondo del lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica.
2. I progetti di alternanza scuola-lavoro dovranno pertanto configurarsi come:
a) progetti innovativi d'integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche secondo la metodologia "bottega a scuola" e "scuola-impresa", utilizzando quale criterio prioritario l' esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro;
b) progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione pubblico privato, in coerenza con la strategia europea sull'occupazione, attraverso la collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti su aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in ltaly, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo;
c) progetti che presentano una stabilità nel tempo e che vedono la collaborazione con i poli tecnico-professionali e/o delle fondazioni ITS, al fine valorizzare ed integrare la filiera formativa e la filiera produttiva, attraverso accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti, così da utilizzare le risorse professionali già esistenti;
d) progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico Scientifici o Comitati Scientifici;
e) progetti realizzati attraverso esperienze di divulgazione a mezzo stampa ( o n l in e, testate giornalistiche, regolarmente registrate, ecc.) o altro mezzo informativo al fine di disseminare le buone pratiche in modo più capillare possibile.
Art. 3
Risorse finanziarie
1.1 progetti innovativi di Alternanza di cui al presente decreto saranno finanziati, nel limite delle risorse di cui all'art.6- comma 2- del Decreto Ministeriale n 351 del 21 maggio 2014, con i fondi ripartiti per ambiti regionali ed ordini di istruzione, in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi seconde, terze e quarte di cui all'allegato A) facente patie integrante e sostanziale del presente decreto.
2O OTT. 2014-
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo