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10-11-2014 CCNL Aran Dsga

CCNL per il riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi dell'indennità "di reggenza" di cui all'art.19 c.5-bis del DL 6/7/2011 n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come integrato dall'art. 4 c.70 della legge 12 novembre 2011, n.183

ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

CCNL per il riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi dell'indennità di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

Il giorno 10 novembre 2014, alle ore 10.30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l’ARAN nella persona del Presidente

Dott. Sergio Gasparrini

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CGU-CISAL

per le OO. SS. di categoria:

FLC/CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
CONFSAL SNALS
GILDA UNAMS

AI termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale per il riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 20 Il , n. 111.

 

CCNL per il riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi dell'indennità di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e finalità

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in avanti "D.L. n. 98/2011"), si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

3. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è finalizzato al riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (d'ora in avanti "DSGA") dell'indennità mensile prevista dal citato comma 5-bis.

 

Art. 2
Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche

1. Per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, al DSGA che copra o abbia coperto posti assegnati in comune con più istituzioni scolastiche, per effetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 19, commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011, compete, per i periodi di copertura dei relativi posti, una indennità mensile fissa e ricorrente, corrisposta per dodici mensilità, avente natura accessoria, di Euro 214,00 mensili lordi.

2. L'indennità di cui al comma 1, corrisposta in deroga all'art. 9, comma l , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, è omnicomprensiva; pertanto, non può farsi luogo alla corresponsione, in via aggiuntiva, delle indennità di direzione, parte fissa, riferite alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, fermo restando che la parte variabile della medesima indennità di direzione rimane a carico del fondo d'istituto delle stesse istituzioni scolastiche sottodimensionate.

3. Per effetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5-ter del D.L. n. 98/2011, la corresponsione dell'indennità ai sensi dei commi 1 e 2 ha luogo anche per l'anno scolastico 2014-2015 e fino al termine dello stesso, qualora l'accordo in sede di conferenza unificata di cui al citato comma 5-ter non sia adottato nel corso del presente anno scolastico 2013-2014, in ogni caso previa verifica congiunta, operata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disponibilità di bilancio a copertura dell'onere e nei limiti delle stesse.

4. Con ulteriore sessione negoziale, gli effetti del presente accordo potranno essere estesi anche ai successivi anni scolastici, ai sensi della normativa richiamata al comma 3.

5. Alla copertura dell'onere di cui al presente articolo si fa fronte con la quota dei risparmi di cui all'art. 19, comma 5-bis del D.L. n. 98/2011.

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