Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > 01-10-2014 N. 698 - DD MIUR

01-10-2014 N. 698 - DD MIUR

Istruzioni in merito alla procedura di iscrizione alle prove scritte e orali e all'attivazione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

 

Decreto Direttoriale n. 698 del 1° ottobre 2014

Istruzioni in merito alla procedura di iscrizione alle prove scritte e orali e all'attivazione

del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

 

Il direttore generale

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139 recante "Attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2012, n. 192, concernente l'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 3 di cui al citato Decreto 10 settembre 2010, n. 249 presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e i relativi contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312 concernente l'indizione del II ciclo di tirocinio formativo attivo e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'a.a. 2014/2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, concernente l'istituzione e l'attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo a decorrere dall'anno accademico 2014/2015;

VISTO in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487 specificamente nella parte in cui prevede al comma 3 che ciascuno degli ambiti disciplinari verticali 2, 3, 4 e 5 di cui al D.M. n. 354 del 1998 è considerato come un'unica classe di concorso e che gli atenei predispongono prove di accesso scritte e orali comuni per ciascuno degli ambiti disciplinari;

VISTO il decreto Dipartimentale 22 maggio 2014, n. 263 recante "Indicazioni operative per la presentazione delle domande di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312;

CONSIDERATO necessario impartire ulteriori istruzioni anche ai sensi dell'articolo 7, del citato DM 312/2014, il quale prevede al comma 5 che "con successivo decreto direttoriale, sono individuati i termini e le modalità in base ai quali ciascun candidato, ammesso alle successive prove scritte, può indicare con apposita integrazione dell'originaria domanda on line, l'Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TF A";

CONSIDERATO altresì il comma 6 del suddetto articolo 7 del DM 312/2014 che prevede: "Con il medesimo decreto direttoriale di cui al comma 5, sono altresì definite le modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte possono indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell'intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l'accesso nell'Ateneo originariamente prescelto. Per effettuare la ridistribuzione di tali candidati idonei si tiene conto delle preferenze espresse dagli stessi candidati e del punteggio finale, in valore assoluto, conseguito da ciascun candidato. I termini e le modalità con cui avviene la ridistribuzione degli idonei sono indicate con un successivo decreto";

SOTTOLINEATA l'esigenza, una volta concluse le procedure di selezione, di garantire la fruizione dei percorsi di tirocinio formativo attivo a tutti i vincitori aventi titolo, agli idonei alla procedura nei limiti indicati all'articolo 7 del DM 312/2014 nonché ai soggetti cui è stata assicurata l'iscrizione in sovrannumero ai sensi del DM 249/2010 e dell'articolo 3, commi 6 e 7 del DM 312/2014;

RAVVISATA l'opportunità di unificare le disposizioni attuative in un unico provvedimento;

 

DECRETA

Art. l

(Definizioni)

 

1. Ai sensi del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a. Ministro: il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b. Ministero: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c. Istituzioni accademiche: gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AF AM);

d. USR: l'ufficio scolastico regionale o gli uffic~ scolastici regionali;

e. TF A: il tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;

f. DM 249/2010: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010; n. 249 e successive modificazioni;

g. DM 312/2014: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312;

h. DM 487/2014: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487; i. DD 263/2014: il decreto del Capo dipartimento per l'istruzione 22 maggio

2014, n. 263;

 

Art.2

(Offerta formativa)

 

1. Ai sensi dell'articolo 14 del DM 312/2014 è autorizzata l'istituzione e l'attivazione dei TFA per l'a.a. 2014-15, nel limite del numero di posti programmato per l'anno accademico di riferimento di cui all'allegato A del predetto DM 312/2014. In relazione agli ambiti disciplinari verticali di cui all'articolo 3 comma 2 del DM 487/2014 1 (25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/ A, distinti per le diverse lingue straniere) l'offerta formativa proposta dalle Istituzioni accademiche è conseguentemente adeguata alle predette disposizioni. A ciascuno dei predetti ambiti corrispondono una stessa prova scritta, una stessa prova orale, una stessa graduatoria di merito e un percorso di TFA unificato per le corrispettive classi di concorso, strutturato al fine di garantire sia la comune acquisizione delle competenze didattiche disciplinari sia lo svolgimento di periodi di tirocinio nelle scuole secondarie di I e II grado, secondo quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 3. Il possesso dei titoli di accesso, verificati dagli USR, a una delle classi di concorso dei predetti ambiti consente la frequenza del percorso comune e il conseguimento delle relative abilitazioni.

2. Le istituzioni AFAM che, per l'anno accademico 2014/2015, attivano i percorsi di TF A conclusivi dei bienni di II livello relativi alla classe di concorso 77 l A possono prevedere, per le classi di concorso dell'ambito disciplinare 3 (31/A e 32/A) la concomitante erogazione degli insegnamenti comuni.

 

Art. 3

(Iscrizioni alle prove scritte e orali)

 

1. Gli USR adottano i decreti di cui all'articolo 7 comma 4 del DM 312/2014. Per gli ambiti di cui all'articolo 2, è predisposto un elenco unificato.

2. Possono presentare domanda di partecipazione alle prove scritte e orali di ammissione ai percorsi TFA i candidati inseriti nei decreti di cui al comma 1.

3. Le iscrizioni avvengono esclusivamente con procedura telematica attraverso la piattaforma https://tfa.cineca.it utilizzando le credenziali rilasciate al momento dell'iscrizione alle prove preselettive e in base alle tempistiche pubblicate sulla predetta piattaforma.

4. Ciascuno dei candidati ammessi alla prova scritta indica una Istituzione accademica che  abbia istituito il corso di TF A della relativa classe di concorso della regione ove ha svolto il test preliminare. Eventuali richieste di trasferimento in altra regione sono valutate dagli USR, entro termini utili a completare la procedura di cui al comma 3, esclusivamente per gravi e comprovati motivi.

5. Ciascuno dei candidati ammessi alla prova scritta può altresì indicare, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del DM 312/2014, in ordine di preferenza, altre due Istituzioni accademiche di altra regione ovvero di due regioni distinte, che abbiano istituito il corso di TFA della relativa classe di concorso.

6. Qualora nella regione di iscrizione al test preliminare non sia stato, all'atto di emanazione del presente decreto, istituito il percorso di TFA per la relativa classe di concorso, i candidati ammessi agli scritti possono optare per l'iscrizione presso una qualsiasi altra Istituzione accademica ove detto corso sia stato istituito, presso la quale svolgeranno le prove scritte e orali e saranno inseriti nella graduatoria di merito, ferma restando comunque la possibilità di avvalersi della facoltà di cui al comma5.

7. Con successivo decreto direttoriale sono eventualmente individuate le classi di concorso e le relative Istituzioni accademiche responsabili dei percorsi di TFA attivati in modalità interregionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del DM 312/2014.

 

Art. 4

(Iscrizione ai percorsi)

1. Le Istituzioni accademiche, entro e non oltre il 30 novembre 2014, provvedono all'espletamento delle prove, cui farà seguito la pubblicazione delle graduatorie di merito di cui all'articolo 15 comma 14 del DM 249/2010 e l'apertura delle iscrizioni ai percorsi nei limiti dell'offerta formativa e dei posti definiti dall'Allegato A del DM 312/2014.

2. Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, di competenza delle Istituzioni accademiche, si applica quanto disposto all'articolo 15, comma 13 del DM 249/2010 come declinato dall'Allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011 recante "Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15, comma l, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249". Ai candidati di cui all'articolo 3, comma 2 del DM 312/2014 sono valutati i punteggi di cui alle lettere d) ed e) del predetto articolo 15 maturati all'atto del conseguimento del titolo e del conseguente scioglimento della riserva.

3. Gli aspiranti inseriti in graduatoria di merito non collocati nel limite dei posti disponibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e dell'articolo 12, comma 3 e 4 del DM 312/2014 sono redistribuiti, a cura degli USR, nel limite dei posti messi a bando da ciascun Istituzione accademica, secondo la presente procedura:

a. sulla base del punteggio della graduatoria di merito sono prioritariamente collocati, d'ufficio, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del DM 312/2014, in eventuale altra Istituzione accademica della regione che abbia posti disponibili per la relativa classe di concorso, e fino all'esaurimento di detti posti;

b. sulla base del punteggio della graduatoria di merito, nelle Istituzioni accademiche indicate ai sensi dell'articolo 3, comma 5 ove risultino posti disponibili per la relativa classe di concorso, e fino all'esaurimento di detti posti.

4. Qualora l'offerta formativa da parte delle Istituzioni accademiche, dopo l'effettuazione delle suddette operazioni, risulti ancora insufficiente a far fronte al numero di aspiranti, inseriti utilmente nelle graduatorie di merito nei limiti rigorosi dei contingenti definiti dall'allegato A al DM 312/2014, il Ministero fornirà successive indicazioni al fine di attivare iniziative volte a consentire la frequenza dei percorsi di TF A agli aspiranti aventi titolo ai sensi del presente comma che non risultino altrimenti collocati.

 

Art. 5

(Iscrizioni)

1. Una volta terminate le procedure di cui ai precedenti articoli, le Istituzioni accademiche procedono all'apertura delle iscrizioni ai percorsi per gli aspiranti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito e per gli aspiranti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

2. Le procedure di iscrizione in sovrannumero sono altresì aperte per i soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e 7 del DM 312/2014, ad eccezione dei soggetti che abbiano già conseguito, attraverso la frequenza del I ciclo di TF A, anche ai soli fini dello scioglimento della riserva, una abilitazione negli ambiti disciplinari di cui all'articolo 2, comma l, stante l'unificazione dei percorsi sancita dal predetto DM.

3. Stante l'incompatibilità dell'iscrizione al TF A con altri percorsi accademici, gli aspiranti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d) del DM 487/2014, qualora vogliano frequentare i percorsi di TFA, devono sospendere la frequenza dei corsi di dottorato, ad eccezione di coloro i quali debbano solo discutere la tesi di dottorato.

4. Gli aspiranti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno o di perfezionamento in CLIL qualora vogliano frequentare i percorsi di TF A, devono sospendere la frequenza dei percorsi di specializzazione o di perfezionamento sopra citati, salvo nel caso in cui manchino loro solo esami di profitto ovvero la prova finale.

 

Art. 6

(Disposizioni finali)

 

1. I percorsi di TFA sono conclusi entro il31 luglio 2015, al fine di garantire ai soggetti interessati la spendibilità dei titoli conseguiti.

 

Il Direttore Generale

Maria Maddalena Novelli

Scadenze di: ottobre 2024