Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direttiva del 18 sett. 2014 n. 11
Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, e in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito, INV ALSI);
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi 612, 613, 614, 615 e 622, che apporta modifiche all'assetto organizzativo dell'INVALSI, assegna all'Istituto compiti in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e ridefinisce, nell'ambito del!' obbligo di istruzione, le modalità di conseguimento degli obiettivi di apprendimento generali e specifici;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 e in materia di concorsi per ricercatori universitari;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64;
VISTO il piano pro grammatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'articolo 17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies, che individua il Sistema nazionale di valutazione, di cui fanno parte l 'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, INDIRE), l'INVALSI e il corpo ispettivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
VISTO il decreto dirigenziale 2 settembre 2011, n. 11, con cui è stato emanato lo Statuto dell'INVALSI nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
VISTA la Direttiva 12 ottobre 2012, n. 85, che individua le priorità strategiche dell'INVALSI per gli anni scolastici 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015;
CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani, con periodicità almeno triennale, la direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, punto a), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, la quale individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI, nonché i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo autovalutazione;
RILEVATA pertanto, la necessità di aggiornare e integrare la direttiva 12 ottobre 2012, n. 85 definendo i criteri e le priorità strategiche per l'avvio del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
EMANA
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 (di seguito denominato Regolamento), e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2004, la seguente direttiva, che individua, per gli armi scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016- 2017:
a) le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI;
b) i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo;
c) i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel processo di autovalutazione.
a) PRIORITA' STRATEGICHE DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Per il prossimo triennio la valutazione del sistema educativo di istruzione sarà caratterizzata dalla progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione, secondo le fasi previste dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento. La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:
- alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
alla valorizzazione degli esiti a distanza .degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.
Le priorità strategiche e le modalità di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale saranno definite, secondo i principi del Regolamento, con linee guida da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, previo concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento stesso.
A1) AUTOVALUTAZIONE- A partire dall'anno scolastico 2014-2015 tutte le istituzioni scolastiche effettueranno l'autovalutazione mediante l'analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto di autovalutazione contenente gli obiettivi di miglioramento, redatto in formato elettronico.
A tal fine, i seguenti princìpi e criteri generali costituiranno il riferimento per i soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione e per la Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione:
1) l'INVALSI sosterrà i processi di autovalutazione delle scuole fornendo strumenti di analisi dei dati resi disponibili dalle scuole, dal sistema informativo del Ministero e dalle rilevazioni nazionali e internazionali degli apprendimenti; definirà un quadro di riferimento, corredato di indicatori e dati comparabili, per l'elaborazione dei rapporti di autovalutazione il cui format sarà reso disponibile alle scuole entro ottobre 2014;
2) il Sistema Nazionale di Valutazione si avvarrà di una piattaforma operativa unitaria predisposta dai Servizi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in modo da poter gestire e coordinare il flusso delle informazioni e le elaborazioni dati provenienti dalle varie fonti;
3) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvierà, in collaborazione con i soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione, piani di formazione per tutte le scuole, con particolare attenzione ai dirigenti scolastici.
a2) VALUTAZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE - Entro marzo 2015, la Conferenza di coordinamento adotterà, su proposta dell 'INV ALSI, i protocolli di valutazione delle scuole e gli indicatori di efficienza e di efficacia per individuare le scuole da sottoporre a verifica esterna.
Al fine di facilitare e regolare l 'implementazione del sistema di valutazione, le scuole da sottoporre a verifica saranno, per il prossimo triennio, fino ad un massimo del 10 per cento del totale per ciascun anno scolastico, così individuate: il 7 per cento attraverso gli indicatori di cui sopra e il 3 per cento in base a campionamento casuale.
Le attività di valutazione esterna, con le visite dei nuclei di valutazione costituiti dai dirigenti tecnici, che ne assumono il coordinamento, e dagli esperti individuati secondo i criteri di seguito indicati, avranno inizio a partire dall'anno scolastico 2015-2016.
Gli esperti dovranno essere dotati di adeguata esperienza e competenza in materia di valutazione esterna dei sistemi scolastici e/o delle organizzazioni complesse. Inoltre dovranno svolgere la loro funzione in regione diversa da quella nella quale prestano eventualmente servizio, a qualsiasi titolo, presso le istituzioni scolastiche o gli uffici de li' Amministrazione scolastica.
L'INVALSI, entro 60 giorni dall’emanazione della presente direttiva, con propria delibera, definirà le modalità di selezione, costituzione e formazione degli elenchi degli esperti che parteciperanno ai nuclei di valutazione.
L'INVALSI procederà, inoltre, alla costituzione dei nuclei di valutazione sulla base dei criteri definiti e resi noti dalla Conferenza in modo da assicurarne imparzialità e terzietà.
a3) VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA- Entro dicembre 2014, l'INVALSI definirà gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, così come stabilito dall'articolo 3, lettera e), del Regolamento.
Tali indicatori dovranno essere inseriti nell'ambito di una proposta organica di valutazione della dirigenza scolastica che sarà oggetto di un confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Come previsto dal Regolamento, il modello di valutazione della dirigenza scolastica dovrà prestare attenzione agli obiettivi di miglioramento della scuola individuati attraverso il rapporto di autovalutazione e alle aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili all'operato del dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza scolastica.
a4) RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E PARTECIPAZIONE ALLE INDAGINI INTERNAZIONALI- Nel corso del triennio scolastico 2014/2015 - 2016/2017 le rilevazioni nazionali degli apprendimenti, a carattere censuario, previste dall'articolo l, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007, saranno svolte in conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva n. 85 del 2012.
La restituzione dei risultati delle rilevazioni degli apprendimenti alle singole scuole sarà oggetto di particolare attenzione da parte dell'INV ALSI, in modo che i risultati stessi possano costituire, unitamente agli altri elementi conoscitivi in possesso delle scuole, la base per l'avvio dei processi di autovalutazione e di miglioramento per tutte le istituzioni scolastiche.
Pertanto, nel corso del triennio scolastico considerato, verrà migliorato l 'utilizzo del profilo longitudinale dei dati delle rilevazioni anche al fine di individuare il valore aggiunto determinato dall'azione formativa delle scuole. Per favorire l'utilizzo dei risultati in chiave autovalutativa, l'INVALSI predisporrà apposite linee guida per la lettura e l'utilizzo dei dati.
Inoltre, nel corso di tale triennio, l'INVALSI continuerà a garantire la partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS e TALIS. In particolare, verrà operato un sempre più stretto collegamento tra gli esiti delle indagini internazionali e i risultati delle rilevazioni nazionali, soprattutto per fornire un ampio quadro di sistema sullo stato degli apprendimenti nel nostro Paese.
a5) VALUTAZIONE DI SISTEMA- In relazione alle funzioni di coordinamento del Sistema nazionale di valutazione, attribuite all'INVALSI dall'articolo 51 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'Istituto predisporrà, entro ottobre 2015, e per ciascun anno successivo, un rapporto sul sistema scolastico italiano volto a consentire un'analisi su base nazionale e una comparazione su base internazionale. Esso terrà conto non solo dei livelli degli apprendimenti evidenziati dalle rilevazioni nazionali e dalle indagini internazionali, ma anche degli altri indicatori di risultato delle scuole in relazione ai diversi contesti territoriali.
Il rapporto consentirà, quindi, di individuare le aree critiche e di eccellenza del sistema educativo del nostro Paese sulla base di espliciti indicatori di efficienza e di efficacia.
b) CRITERI GENERALI PER ASSICURARE L'AUTONOMIA DEL CONTINGENTE ISPETTIVO
I dirigenti tecnici con funzione ispettiva operano secondo le linee guida emanate con l'Atto di indirizzo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 201 O, n. 60 e sulla base dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Il febbraio 2014, n. 98, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono organizzati nelle strutture di coordinamento presso l'Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali.
Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione, sulla base di quanto previsto dagli articoli 1, 5 e 6 del Regolamento, in coerenza con l'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il contingente ispettivo
concorre, assieme agli altri soggetti, a realizzare gli obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione.
Infatti, i dirigenti che ne fanno parte assumono il coordinamento dei nuclei di valutazione.
A tal fine, il numero di dirigenti tecnici del contingente, utilizzato in via esclusiva nelle attività di valutazione, verrà individuato con successivo decreto ministeriale nel!' ambito della dotazione organica definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 del 2014. Comunque, in questa prima fase di avvio del sistema, tutti i dirigenti tecnici parteciperanno allo sviluppo e alla realizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione.
Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale ai dirigenti tecnici che verranno a far parte del contingente saranno conferiti, per la durata di un triennio, dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Valutazione, per l'Amministrazione scolastica centrale, e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, per l'Amministrazione scolastica periferica, utilizzando criteri che valorizzino esperienze e competenze pregresse in materia di valutazione e nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi, Al fine di qualificare l'apporto dei dirigenti tecnici al Sistema Nazionale di Valutazione e valorizzare culture e pratiche professionali espresse dal corpo ispettivo, verranno organizzate attività di formazione con la collaborazione dei soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione e in particolare con la consulenza tecnica dell'INVALSI.
c) CRITERI GENERALI PER LA V ALORIZZAZIONE DELLE SCUOLE STATALI E P ARITARIE NEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE
Il Rapporto di autovalutazione esprime la capacità della scuola di compiere un'autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati comparabili. Inoltre, consente di porre in relazione esiti di apprendimento con i processi organizzativi-didattici all'interno del contesto socio-culturale, di individuare le priorità e gli obiettivi di miglioramento. Il Rapporto di autovalutazione consolida l'identità e l'autonomia della scuola, rafforza le relazioni collaborative tra gli operatori e responsabilizza tutta la comunità scolastica nel perseguimento dei migliori risultati.
A tal fine, nel corso del primo semestre dell'anno 2015, tutte le scuole predisporranno un Rapporto di autovalutazione, utilizzando il quadro di riferimento definito dall'Invalsi e i dati messi a disposizione tramite piattaforma operativa unica.
Per la sua migliore elaborazione tutte le scuole potranno fruire del supporto tecnico dell'Invalsi e del piano di formazione predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con i soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale di Valutazione.
Le scuole terranno conto, altresì, delle esperienze di autovalutazione svolte negli anni precedenti, in autonomia e/o nell'ambito di progetti sperimentali.
Il Rapporto di autovalutazione, corredato degli obiettivi di miglioramento, sarà reso disponibile all’Amministrazione e ali 'In valsi tramite piattaforma operativa unica entro luglio 2015 e sarà reso pubblico attraverso l'inserimento nel portale "Scuola in chiaro" e nel sito della Istituzione scolastica.
La pianificazione e la realizzazione delle azioni di miglioramento correlate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra verrà attuata a partire dall'anno scolastico 2015/16. Un primo aggiornamento del Rapporto di autovalutazione avrà luogo nel luglio 2016.
Tutte le fasi previste dall'articolo 6 del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione si completeranno al termine dell'anno scolastico 2016-2017 con la pubblicazione da parte delle scuole di un primo rapporto di rendicontazione sociale nel portale "Scuola in chiaro", grazie al quale si diffonderanno i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti negli anni precedenti, in una dimensione di trasparenza e di promozione del miglioramento del servizio alla comunità di appartenenza.
L'INDIRE svolgerà le attribuzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento, mettendo a disposizione delle scuole strumenti ed esperti qualificati per predisporre i piani di miglioramento.
Le scuole potranno, per lo sviluppo dei piani e in base alle diverse attività in essi previste, avvalersi di INDIRE e/o della collaborazione di università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. ·
Ai fini della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva sarà destinata, a partire dall'anno finanziario 2014, la quota parte delle risorse stanziate sul cap.7236/l a favore dell'INVALSI e dell'INDIRE.
La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.
ILMINISTRO
Stefania Giannini