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21-07-2014 n. 4086 - D.D.G. MAE

Mobilità a.s. 2014/2015 Personale docente ed amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero, comprese le Iniziative scolastiche ex art.636 D.lgs. n.297/1994, e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere all'estero

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

3515/4086

 

Il Direttore Generale

VISTO il D.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e successive modifiche e integrazioni e in particolare la Parte V - Scuole Italiane all'estero;

….omissis….

 

DECRETA

 

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del decreto

1. Il presente decreto disciplina, per l'anno scolastico 2014/2015, la mobilità del personale docente ed amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero, comprese le Iniziative scolastiche ex art. 636 del D.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere all'estero.

2. Il presente decreto, attenendosi alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale del comparto scuola/2007 - Capo X, stabilisce i criteri generali ed i principi per le operazioni di mobilità di cui al comma precedente. Esso è prioritariamente diretto ad assicurare il regolare e puntuale avvio dell'anno scolastico 2014/2015 presso le sedi estere.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di emanazione del presente decreto ed hanno validità per l'anno scolastico 2014/2015.

4. Tutte le operazioni di cui al presente decreto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre/31 agosto).

5. Con apposito Messaggio dell'Amministrazione vengono diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché ai termini di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.

6. Le annesse tabelle, di cui agli allegati A, B, C, D ed E sono parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2
Disponibilità per i trasferimenti

1. Sono considerati disponibili per i trasferimenti a domanda relativi all'anno scolastico 2014/2015 quei posti di contingente presso le Istituzioni Scolastiche Italiane Statali all'estero; di cui all'allegato C, che rimarranno vacanti dopo i trasferimenti d'ufficio. A tal fine sarà cura dell' Amministrazione comunicare, per la presentazione della domanda di trasferimento, l'elenco delle sedi classificate come disagiate e particolarmente disagiate.

2. Non sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti che si rendano eventualmente vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti.

 

Art. 3
Trasferimenti d'ufficio e a domanda

1. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o di altra tipologia, ovvero da corsi a scuole e viceversa, nonché nell'ambito delle istituzioni accademiche straniere, della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007, indette con i DD.II. n. 4747 del 28 luglio 2006 e n. 4377 del 7 ottobre 2011.

2. I trasferimenti a domanda avvengono nell'ambito della stessa area linguistica di nomina o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007, indette con i DD.II. n. 4747 del 28 luglio 2006 e n. 4377 del 7 ottobre 2011.

3. Può presentare domanda di trasferimento, il personale scolastico che si trovi almeno nel secondo anno scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare almeno due anni scolastici di servizio nella nuova sede. Detto personale deve trovarsi al secondo, al terzo, al sesto o al settimo anno di servizio. Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei due armi scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell'anno scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione all'estero.

4. Nel caso di trasferimento d'ufficio, il biennio di permanenza nella nuova sede può essere ridotto ad un solo anno scolastico, sempre nell'ambito del periodo massimo del mandato di servizio all'estero.

5. Il personale in servizio presso la sede di Asmara può presentare domanda di trasferimento anche al quarto e al quinto anno di servizio tenuto conto delle disposizioni conténute nell'Accordo tecnico sullo status delle scuole italiane in Asmara e del loro personale del 21 settembre 2012.

6. I movimenti nelle Scuole Europee sono disciplinati dal successivo art. 6.

7. I movimenti dei docenti in servizio presso le Università straniere in qualità di lettori sono disciplinati dai successivi artt. 7 e 8.

8. L'attribuzione della sede di trasferimento a domanda avviene sulla base del punteggio assegnato in conformità con la relativa tabella, allegato A, fatto salvo quanto riportato nel successivo art. 8 per i docenti in servizio all'estero come lettori presso Università straniere.

 

Art. 4
Ordine delle precedenze

1. Nei trasferimenti a domanda hanno precedenza nell'ordine le sotto elencate categorie di personale:

a) Personale non vedente (Legge 120/91);

b) Personale di cui all'art. 21 della Legge 104/92 e successive modifiche c integrazioni;

c) Personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate.

Le situazioni che danno titolo all'inclusione nelle categorie a) e b) devono essere documentate con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

2. Qualora concorrano al trasferimento a domanda su una stessa sede più unità di personale comprese nelle categorie di cui al precedente comma, nell' ambito della stessa categoria, si terrà conto del punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, comma 4, in materia di ordine delle operazioni.

3. Nel caso in cui, a seguito di modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) - Anzianità di servizio - della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata.

 

Art. 5
Individuazione perdenti posto

1. A seguito di soppressione di posto, nell’ambito della revisione annuale del contingente di cui all'art. 639 del D.Lgs. 297/94, così come modificato dall'art. 14, commi 11 e 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2011, sarà individuato presso le sedi interessate il personale perdente posto per l'anno scolastico 2014/2015, con riferimento allo specifico insegnamento prestato nella scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi, mediante apposita graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico ovvero, ove non sia presente detto personale di ruolo, dal Console o dall'Amministrazione ove necessario, secondo la specifica tabella dei punteggi (allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica e/o del Consolato. Avverso il punteggio attribuito gli interessati potranno proporre, entro 3 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all' autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi 3 giorni.

2. Il personale di cui al precedente art. 4, comma 1 punti a e b, sarà inserito nella graduatoria dei perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile.

3. È individuato come perdente posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore punteggio.

4. Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.

5. La procedura di trasferimento d'ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti.

 

Art. 6
Personale in servizio nelle Scuole Europee

1. Per il personale in servizio presso le Scuole .Europee il trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili.

2. Le operazioni di trasferimento avvengono tenuto conto dell'ordine indicato nel successivo art. 7 punti 1 e 3.

3. Le precedenze e i benefici di cui all'art. 4 - comma 1 lettere a e b - e all'art.5 - comma 2 - trovano pari applicazione.

4. Le sedi disponibili sono elencate nell'allegato E.

 

Art. 7
Ordine delle operazioni

1. Le operazioni relative ai trasferimenti sono disposte secondo il seguente ordine:

a) trasferimenti d'ufficio del personale individuato quale perdente posto;

b) trasferimento d'ufficio del personale destinatario dì un provvedimento di incompatibilità a permanere nella stessa sede, ivi inclusa, per i lettori, la revoca del gradimento dell'Università;

c) trasferimenti a domanda.

2. I trasferimenti d'ufficio sono disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione di cui all'art. 3 comma 1 e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica interessata.

3. Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro emisfero.

4. Le operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine:

a. trasferimenti sulle Istituzioni Scolastiche Italiane Statali all'estero di cui all'allegato C appartenenti alla medesima area linguistica;

b. trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da corsi a scuole statali, escluse le Scuole Europee), di cui all'allegato C, appartenenti ad altra area linguistica, purchè ne sia stata conseguita la relativa idoneità di cui all'art. 3 comma 1, in sedi dello stesso emisfero;

c. trasferimenti su sedi di altro emisfero.

5. Per quanto attiene ai trasferimenti d'ufficio dei lettori, stante la specificità del loro servizio, si rimanda a quanto riportato nel successivo articolo 8.

6. La non accettazione del trasferimento d'ufficio e a domanda comporta la restituzione ai ruoli metropolitani.

 

Art. 8
Lettori di ruolo destinati presso le Università straniere

1. I trasferimenti dei lettori, per l'anno scolastico 2014/2015, sono disposti d'ufficio.

2. Le operazioni di trasferimento d'ufficio dei lettori sono condizionate dalla specificità della funzione che richiede l'espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche dell'Università di nuova destinazione.

3. Nel corso delle operazioni di trasferimento, qualora le Autorità accademiche dell'Università di nuova destinazione non esprimano il gradimento sul curriculum del docente destinato a quella sede, l'Amministrazione inoltrerà il curriculum ad altra sede ove disponibile.

4. Il biennio di permanenza nella nuova sede può essere ridotto ad un solo anno accademico, subordinatamente all'espressione del gradimento in tal senso dall'Università di nuova destinazione, sempre nell'ambito del periodo massimo del mandato di servizio all' estero, che resta quello indicato nell’originario provvedimento di destinazione.

5. La procedura di trasferimento d'ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani nei seguenti casi:

a. indisponibilità di sedi vacanti;

b. eventuale mancato gradimento dopo le operazioni di cui al comma 3 del presente articolo;

c. mancata accettazione del trasferimento d'ufficio da parte dell'interessato.

 

Art. 9
Disposizioni comuni

1. Nel periodo di servizio all'estero, è consentito al personale un solo trasferimento a domanda, salvo quanto previsto nel successivo comma.

2. Il personale che nell'anno scolastico immediatamente precedente è stato individuato perdente posto e quindi trasferito d'ufficio, qualora possa ancora garantire due anni di servizio, può presentare domanda di trasferimento nella sede precedente, se il posto di tale sede è disponibile per la mobilità.

 

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
Amb. Andrea Meloni

21 LUG. 2014

 

Allegati:

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