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20-06-2014 N. 487 - DECRETO MINISTERIALE

svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Prot. n. 0000487   20/06/2014

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, recante testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;

VISTO la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139, recante attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente "formazione iniziale degli insegnanti";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;

VISTA la nota interdipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 febbraio 2013, avente per oggetto problematiche concernenti l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA;

VISTA la nota del Dipartimento per !'Istruzione avente ad oggetto "Percorsi di TF A ai sensi del d.m. n. 249 del 2010. Schede di lavoro";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312, con il quale è stato bandito il II ciclo dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 249 del 2010;

VISTO il decreto dipartimentale 22 maggio 2014, prot. 263, recante indicazioni operative per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all'articolo 4, del succitato d.m. n. 312 del 2014;

RAVVISATA la necessità di procedere, alla luce dell' esperienza condotta nel corso della fase di attuazione del primo ciclo di tirocinio formativo attivo e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 139 del 2011, all'integrazione delle disposizioni in esso contenute, al fine di adeguare gli standard qualitativi dei percorsi alle migliori esperienze condotte nell'anno accademico di prima attivazione;

DECRETA

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto integra le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 (di seguito, d.m. n. 139 del 2011) al fine di disciplinare l'istituzione e lo svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (di seguito, d.m. n. 249 del 2010), a decorrere dall'anno accademico 2014-2015.

2. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per Ministero: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

c) per TFA: i percorsi di tirocinio formativo attivo;

d) per d.m. n. 47 del 2013: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47;

e) per d.m. n. 312 del 2014: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312.

Art. 2

Istituzione dei corsi di TF A

1. I corsi di TFA di cui all'articolo l, comma 1, sono istituiti e attivati dalle università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.m. n. 39 del 2011, anche all'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, d'intesa con il Direttore dell'USR, che valuta la coerenza della proposta con il d.m. n. 249 del 2010 e con i requisiti indicati al successivo comma 2.

2. Sono requisiti per l'istituzione dei percorsi di TFA:

a) presenza nel dipartimento di un percorso di laurea magistrale previsto quale titolo di accesso alla relativa classe di concorso;

b) conclusione di convenzioni finalizzate all'individuazione delle istituzioni, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, presso le quali, per le relative classi di concorso, svolgere le attività di tirocinio. Nel caso in cui vi sia la documentata impossibilità di svolgere l'intera attività di tirocinio presso alcune istituzioni scolastiche, in ragione dell'assenza dell' insegnamento previsto - con particolare riferimento alle classi di concorso relative alle lingue straniere: albanese, arabo, cinese, neoebraico, giapponese, neogreco, portoghese e russo -, sono individuate altre istituzioni scolastiche presso le quali svolgere alcune parti dell'attività di tirocinio e altre istituzioni formative presso le quali, su autorizzazione degli USR, svolgere la parte disciplinare dell'attività del tirocinio. L'individuazione delle predette istituzioni rientra nell'ambito dell'offerta formativa ed è disposta prima dell' attivazione dei corsi;

c) predisposizione di una proposta didattica conforme ai contenuti dell'allegato A, parte integrante del presente decreto, e al successivo articolo 4, comma l;

d) previsione della possibilità per i corsisti di sospendere la frequenza dei dottorati di ricerca;

e) previsione della possibilità di iscrizione ai percorsi di TF A per i soggetti, in possesso dei requisiti, che siano destinatari di assegni di ricerca di cui all' articolo 22 della legge n. 240 del 2010;

f) previsione della destinazione di una percentuale della quota di iscrizione ai percorsi di TFA alle istituzioni scolastiche sedi delle attività di tirocinio.

3. I percorsi di TF A sono inseriti nella Banca dati dell' offerta formativa (RAD e Off.F) ai sensi dell'articolo 4 del d.m. n. 139 del 2011. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato d.m. n. 139 del 2011 si applicano ai percorsi di TFA di cui al presente decreto.

4. Le funzioni in ordine al TF A sono assegnate ai dipartimenti o, eventualmente là ove istituite, alle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. L'attivazione dei corsi è subordinata all' accreditamento dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ai sensi del d.m. n. 47 del 2013. Nel caso di mancato accreditamento, il Comitato regionale di coordinamento procede alla redistribuzione del contingente di posti previsto presso le altre sedi regionali disponibili.

6. Gli atenei devono inserire sul sito https://tfa.cineca.it, progressivamente, i risultati relativi alle prove scritte e orali, le graduatorie definitive di merito e i risultati finali degli esami di abilitazione e tutto ciò che viene richiesto con successive indicazioni, ai fini di una corretta gestione della banca dati.

Art. 3

Disposizioni in merito al test preliminare

1. Il test preliminare è costituito da sessanta domande a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, una sola delle quali corretta. Cinquanta domande sono destinate a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto d'insegnamento di ciascuna classe di concorso e dieci domande il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell' ambito della competenza dell'italiano. Il test preliminare ha la durata di centoventi minuti. La risposta corretta vale 0,5 punti, la mancata o errata risposta O punti, senza penalizzazioni. Nel corso delle prove, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 del d.m. n. 312 del 2014, è consentito esclusivamente l'uso di materiale consegnato dal comitato di vigilanza.

2. Con particolare riferimento agli accorpamenti di cui al d.m. n. 312 del 2014, anche al fine di salvaguardare la specificità delle singole classi di concorso, fatta salva la procedura inerente gli ambiti disciplinari l (25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (3l/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A con i rispettivi sottocodici) descritta ai successivi commi 3 e 4, il relativo test preliminare è suddiviso in due parti:

a) la prima parte, che ha una durata pari a 100 minuti, è costituita, per ciascuno degli accorpamenti, da 40 quesiti diretti ad accertare la conoscenza degli aspetti fondamentali e comuni delle discipline accorpate e da 10 quesiti diretti ad accertare il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell' ambito della competenza dell' italiano;

b) la seconda parte, che ha una durata pari a 20 minuti, è costituita da 10 quesiti diretti ad accertare le conoscenze disciplinari specifiche di ciascuna delle classi di concorso ricomprese nell'accorpamento, alle cui prove i candidati hanno chiesto di partecipare.

La votazione attribuita al test preliminare relativo a ciascuna classe di concorso è costituita dalla somma dei punteggi conseguiti nella prima e nella seconda parte della prova medesima.

3. Ciascuno degli ambiti disciplinari verticali 2, 3, 4 e 5, di cui al d.m. n. 354 del 1998, è considerato come un'unica classe di concorso e i candidati sono sottoposti al relativo test preliminare comune, della durata di 120 minuti. Gli atenei predispongono, pertanto, prove di accesso scritte e orali comuni per ciascuno degli ambiti disciplinari e strutturano i percorsi in modo da garantire sia la comune acquisizione delle competenze didattiche disciplinari e sia lo svolgimento di periodi di tirocinio nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

4. Nel caso dell'ambito disciplinare l (25/A e 28/A), ricompreso nell'accorpamento l, i candidati svolgono la prima parte comune all'accorpamento l secondo quanto previsto al precedente comma 2, lettera a), e una seconda parte comune all'ambito disciplinare 1 secondo quanto disposto al comma 2, lettera b), fermo restando la facoltà di sottoporsi, ove iscritti, alle prove relative alle altre classi di concorso inserite nell'accorpamento.

5. Non sono previste batterie di esercitazione né una banca dati pubblica dei test preliminari. I test preliminari con l'indicazione delle risposte corrette sono pubblicati, in data successiva all'espletamento delle prove, sul sito https://tfa.cineca.it.

Art. 4

Svolgimento dei corsi

1. I corsi si svolgono secondo il calendario fissato dai dipartimenti. In linea di massima, le lezioni si tengono nelle ore pomeridiane, fatte salve le diverse disposizioni stabilite dai dipartimenti tenuto anche conto delle comprovate esigenze professionali dei corsisti e dell'organizzazione di fasi intensive dei corsi da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.

2. Il contingente dei posti è determinato ai sensi del d.m. n. 249 del 2010.

3. Il candidato che risulta collocato in posizione utile in più classi di concorso deve optare per una di esse consentendo così lo scorrimento delle graduatorie relative ai percorsi attivati per le classi di concorso per le quali rinuncia.

4. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le assenze sono determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del d.m. n. 249 del 2010, e sono compensate attraverso attività stabilite dai docenti dei singoli insegnamenti o laboratori o, nel caso del tirocinio, dai tutor coordinatori.

5. I corsisti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno sono esonerati dai relativi insegnamenti e ore di tirocinio, in quanto sono da considerarsi già assolti.

6. Ulteriori riconoscimenti di crediti sono disposti, a richiesta dell'interessato e a seguito di valutazione della corrispondenza tra i contenuti specifici del corso e i crediti già assolti, dai consigli di corso di tirocinio, limitatamente agli insegnamenti.

7. Le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella Il di cui al d.m. n. 249 del 2010, sono definiti nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1 Le disposizioni di cui al presente decreto sono valide sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1 del d.m. n. 139 del 2011.

2. Nel caso di attivazione di percorsi di TF A presso le istituzioni dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano in via analogica le norme del presente decreto. Le verifiche di cui all'articolo 2 del presente decreto sono effettuate dalla competente Direzione generale di concerto con i direttori degli USR delle rispettive sedi delle istituzioni.

3. Le sole attività di insegnamento di cui al gruppo A, come indicato nell'Allegato A, possono essere erogate con modalità a distanza, fermo restando l'obbligatorio assolvimento in presenza di determinate attività tra le quali quelle di tirocinio e della valutazione finale.

 

Allegato A

Il presente allegato A integra la tabella 11 allegata al d.m. n. 249 del 2010 con riferimento alla valutazione degli insegnamenti, ai requisiti fondamentali per l'istituzione dei percorsi e ai livelli minimi organizzativi e didattici richiesti,

1. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso, ad eccezione dei percorsi relativi agli ambiti verticali 1, 2, 3, 4 e 5 in quanto sono comuni per ciascun ambito, e prevedono il conseguimento di 60 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito, crediti formativi).

Coloro che conseguono l'abilitazione a seguito dei percorsi di tirocinio formativo attivo devono:

a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacitò di trasmetterle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;

b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione. cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);

c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;

d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative;

e) aver acquisito piena padronanza dell'applicazione alla didattica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

2. AI fine di conseguire tali obiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede:

a) insegnamenti di scienze dell'educazione. con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni educativi speciali;

b) insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe e laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato prevalentemente al settore della disabilità e più in generale ai bisogni educativi speciali, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio;

c) un tirocinio, di cui una parte - pari a 75 ore - da dedicare al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta eli preparazione: riflessione e discussione delle attività sia una fase diretta di osservazione e di insegnamento attivo presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor.

3. AI fine di certificare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di cui al punto 1:

a) per ciascuno degli insegnamenti del gl1lppo A, di cui alla successiva tabella, sono valutate specificamente, attraverso una prova scritta e una prova orale, le competenze relative alle metodologie didattiche, ai bisogni educativi speciali, alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche;

b) per ciascuno degli insegnamenti del gruppo B, di cui alla successiva tabella, sono valutate specificamente. attraverso una o più prove scritte e una prova orale, le competenze didattico-disciplinari dei corsisti, relative agli insegnamenti propri della classe di concorso, ai sensi del punto 1. Nel caso di classi di concorso che prevedono l'utilizzo del laboratorio è prevista anche una prova di laboratorio;

c) la valutazione di ciascun laboratorio, espressa in trentesimi, è di competenza del docente che lo conduce:

d) l'attività di tirocinio è valutata dal docente tutor ai sensi del d.m. n. 249 del 2010.

I programmi delle prove sono pubblicati sui siti internet degli atenei e delle istituzioni AFAM prima dell'inizio delle relative lezioni. Per ciascuna delle prove indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) cono previsti due appelli e la prova può essere ripetuta una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove. Il mancato superamento di una prova comporta l’esclusione dal percorso. Le attività del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.

 

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI

Gruppo

Crediti formativi

Attività formative

Settori scientifico

disciplinari

A

18 cfu

Didattica generale e

didattica speciale

 

M-PED/03 Didattica e

pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia

sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali.

Ai sensi dell articolo 15

comma 22 del DM

249/2010, i presenti SSD

sono integrati dai settori M-PED 01 o M-PEO 02,

con riferimento alla storia e al diritto delle

istituzioni scolastiche

 

B

18 cfu /efa

 

Didattica delle

discipline oggetto di

insegnamento delle

classi di concorso con

laboratori e laboratori

pedagogico-didattici

 

SSD o SAD delle

discipline

 

C

19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati in particolare ad alunni disabili

Tirocinio a scuola

 

 

 

5 cfu

Relazione finale

 

 

Totale 60 cfu

 

 

 

 

Insegnamenti

Il contenuto degli insegnamenti è da calibrare rispetto alle caratteristiche dci percorso e alle sue peculiarità e finalità e non può prevedere la reiterazione di contenuti già acquisiti dai corsisti nel percorso di studi precedente. Con particolare riferimento alle didattiche disciplinari, si tratta di integrare l'attività di aula con le attività di laboratorio e di tirocinio e di predisporre programmi coerenti.

Laboratori

I laboratori sono affidati a tutor coordinatori ovvero a docenti di scuola con almeno cinque anni di insegnamento della disciplina, con provate e documentate esperienze nell'ambito della ricerca didattico-disciplinare e nella sua applicazione concreta. Almeno un laboratorio, che può essere affidato, in subordine, anche agli esperti con curriculum adeguato è dedicato all'utilizzo pratico delle TIC. Un CFU di laboratorio equivale ad almeno 15 ore d'aula.

Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo. attraverso:

- lavori di gruppo. simulazioni, approfondimenti,

- esperienze applicative.; in situazioni reali o simulate,

- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe)

 

Tirocinio

Ai sensi del d.m. n. 249 del 2010 il tirocinio ha un valore pari a 19 crediti formativi universitari, pari a 475 ore. Il CFU è la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenza e abilità nelle attività formative previste.

Convenzionalmente, a un CFU corrispondono 25 ore, una parte delle quali deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Le ore di tirocinio effettivo sono stabilite tra 10 e 15 per ogni CFU a seconda della progettazione delle istituzioni scolastiche. Ciò rappresenta, a tutti gli effetti, un livello di impegno diretto minimo di 190 ore e massimo di 285 ore, dimezzate nel caso di corsisti che abbiano svolto almeno 360 giorni di servizio nelle rispettive classi di concorso.

Il progetto di tirocinio, a carico delle istituzioni scolastiche, ripartisce le ore tra le diverse attività che caratterizzano la funzione docente: osservazione nella classe del tutor o in altre classi, osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti, attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del tutor), quali ad esempio lavori cii gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione c correzione cii verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento: partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.).

Il progetto cii tirocinio deve bilanciare le varie attività, ivi comprese quelle rivolte all'integrazione scolastica degli alunni disabili, per un ammontare minimo di 30 ore e massimo di 45 ore di impegno diretto, che possono essere svolte anche in altre sedi scolastiche e avvalendosi della collaborazione dci Centri territoriali di supporto.

Scadenze di: ottobre 2024