INPS
INPS - Messaggio 17 gennaio 2014, n. 996
Novità introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici; prime istruzioni operative
Premessa
L’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147(legge di stabilità 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfr e dei Tfs dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (ex ENPAS e ex INADEL) alle prestazioni di importo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni in oggetto erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.
In particolare, il comma 484 dell’articolo 1 della legge 147/2013 ha stabilito che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:
- in unica soluzione, se di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se di importo superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- in tre rate annuali se di importo superiore a 100.000 euro (in tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente).
Il comma 484 del citato articolo 1 della legge 147/2013, modificando il comma 2 dell’art. 3 del DL 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ha, inoltre, elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
Anche questo incremento del termine ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.
Prime istruzioni operative in attesa dell’adeguamento delle procedure gestionali
Nelle more dell’adeguamento degli applicativi Sin Tfs e Tfr e dell’emanazione della circolare applicativa, gli operatori delle sedi possono impiantare e definire tutte le pratiche non interessate dalle novità legislative in argomento e, pertanto, relative:
- ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2013;
- ai dipendenti cessati dal servizio anche a decorrere dal 1° gennaio 2014 ma con diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2013;
- ai dipendenti cessati dal servizio per decesso o per inabilità anche a decorrere dal 1° gennaio 2014 ma a condizione che l’importo lordo complessivo della prestazione sia inferiore o pari a 50.000 euro per i casi in cui il diritto alla pensione non sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2013.
Tutte le altre pratiche, invece, devono essere impiantate e poste in evidenza e potranno essere definite solo successivamente al rilascio degli adeguamenti del Sin Tfs e Tfr.
La verifica dell’avvenuto conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi del diritto a pensione - rilevante ai fini dell’individuazione dei regimi di rateizzazione e dei termini di pagamento da applicare - andrà effettuata d’intesa con gli operatori della linea prodotto pensioni della gestione dipendenti pubblici.