MIUR. AOOUFGAB. REGISTRO DECRETI. 0001058 . 23-12-2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie dal servizio;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 509, commi 2, 3 e 5;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 72, commi 7 e Il, come sostituito dall'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare, l'articolo 9, comma 31, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato articolo 72, comma 7, possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
VISTO il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e in particolare l'articolo 1, comma 16, che ha prorogato per un ulteriore triennio, 2011-2014, le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n.112 del 2008;
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
VISTE le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008, n. 4 del 16 settembre 2009 e n. 46078 del 18 ottobre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con cui sono stati indicati i criteri per l'applicazione dell'articolo 72, commi 7 e 11;
VISTA la direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, con la quale questa Direzione ha individuato i criteri per l'applicazione del sopra citato articolo 72, commi 7 e 11, al personale della scuola;
CONSIDERATO che, ai sensi del dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, fissa al 28 febbraio la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
VISTA la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
DECRETA
Art. 1
1. Il termine finale per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dallo settembre 2014, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 7 febbraio 2014.
2. Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.
Art. 2
1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.
2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario.
Art. 3
1. Per l'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l'emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 7 febbraio 2014, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Art. 4
1. Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 72, commi 7 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, quest'ultimo come sostituito dall'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza