Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Decreto n. 58 del 25 luglio 2013
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA La Legge 19 novembre 1990 n. 341, recante riforma degli ordinamenti universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
VISTA La Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modifiche, recante la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO Il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO Il D.I. 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità dei titoli di studio di Scuola e di Istituto magistrale;
VISTO Il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
VISTO Il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e delle Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario;
VISTO Il decreto ministeriale 10 agosto 1998 n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari;
VISTO D.M. 6 agosto del 1999 n. 201, istitutivo della classe di concorso di “Strumento Musicale” nella scuola secondaria di primo grado;
VISTA La legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
VISTO Il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO IL D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 che integra i titoli di accesso all’insegnamento indicati nel D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 con le Lauree Specialistiche;
VISTO Il D.lgs. 7 marzo 2005, e successive modifiche, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale;
VISTO Il D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e, in particolare, l’art. 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, “il possesso di abilitazione all’insegnamento”;
VISTI I decreti del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 8 novembre 2004 n. 100, 9 febbraio 2005 n. 21 e 18 novembre 2005 n. 85, con cui sono stati indetti i percorsi abilitanti riservati istituiti ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTO L’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
VISTO D.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, recante attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE sulla libera circolazione delle persone;
VISTA La Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l’art. 32;
VISTO Il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante l’equiparazione tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL), le lauree specialistiche ex Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 (LS) e le lauree Magistrali ex Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 (LM) ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, come modificato e integrato dal D.M. 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244” (di seguito DM 249/2010);
VISTI In particolare l’art. 15 commi 1 bis e ss e il comma 16 bis del DM 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio;
CONSIDERATO Il comma 16 ter dell’art.15 del DM 249/10, che prevede che i titoli conseguiti entro i termini di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1997 costituiscono titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami e alla terza fascia delle graduatorie di istituto e sono validi ai sensi dell’art.1, comma 4, lettera g), della legge 62/2000;
VISTA La Legge 12 novembre 2011 n. 183, ed in particolare l’art. 15, recante “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
VISTO Il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;
RITENUTA L’esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell’art. 15 commi 1bis e ss. del DM 249/2010 e di avviarne l’attivazione dal prossimo anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell’a.s. 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto nonché al superamento della limitazione all’anno accademico 2014/2015 come termine per l’attivazione dei suddetti corsi;
SENTITE Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL relativo al personale del Comparto Scuola
DECRETA
Art. 1
Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento
1. Gli Atenei e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell’art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009 ;
2. I titoli di studio necessari per accedere ai percorsi formativi speciali sono i seguenti:
Scuola dell’Infanzia:
Diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;
Scuola Primaria
Diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;
Scuola Secondaria
Titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento.
3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, è valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.
Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto.
E’ valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.
4. Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13.
Art. 2
Partecipazione ai corsi – compatibilità – limiti
1. Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all’art. 1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.
2. E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 15 comma 1 bis del D.M. n. 249/2010. A tal fine gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui all’art. 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010.
3. La frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.
Art. 3
Domande di ammissione – Esclusioni
1. La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a pena di esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a scelta dell’aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e di cui al D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077).
2 L’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale della regione prescelta e l’interessato dovrà dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi.
3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di partecipazione possono produrre istanza esclusivamente on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.
4. A tal fine gli aspiranti utilizzeranno la procedura informatica POLIS seguendo la fase preliminare di registrazione e la successiva fase di presentazione dell’istanza di partecipazione.
5. L’operazione di registrazione può essere effettuata seguendo le indicazioni pubblicate nell’apposita sezione “Istanze on line - registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero www.istruzione.it.
6. Affinché la registrazione sia completata è prevista una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio Scolastico Regionale o territoriale, ferma restando la possibilità di avvalersi, per i candidati oggettivamente impossibilitati a presentarsi, della delega ad altra persona residente nel territorio italiano.
7. Dopo il completamento della fase di registrazione gli aspiranti presenteranno istanza di partecipazione: detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata “istanze on line”, presente sullo stesso sito a decorrere dal 30 luglio 2013.
8. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
9. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione.
10. Sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici Scolastici Regionali provvedono all’accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali e compilano l’elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti di competenza.
Oltre al difetto dei requisiti è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o in modalità diversa da quella telematica sopra descritta.
11. Successivamente, i Direttori Regionali, d’intesa con gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l’attivazione dei corsi.
12.Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, tenuto conto della capacità ricettiva dei singoli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.
Art.4
Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
1) Dati anagrafici dell’aspirante;
2) Ufficio Scolastico Regionale a cui è indirizzata la domanda con l’indicazione dell’ultima provincia di servizio, con la dichiarazione di cui all’art. 3 comma 2;
3) Ordine di scuola;
4) Classe di concorso e/o tipologia di posto;
5) Titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado);
6) Servizi:
a. anno scolastico, in base a quelli previsti dalla normativa per l’accesso:
a.1) servizi nelle scuole statali dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2011/2012;
a.2) servizi nelle scuole paritarie dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2011/2012;
a.3) servizi in centri di formazione professionale dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2011/2012, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
b. tipologia di servizio (statale, paritario, nei centri di formazione professionale);
c. ordine di scuola;
d. classe di concorso;
e. servizio prestato su sostegno;
f. giorni di servizio.
7) ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli elencati al precedente punto 6), ivi compresi quelli prestati nell’a.s. 2012/13;
8) Altre Abilitazioni:
o Data di conseguimento;
o Ente presso cui è stata conseguita;
o Votazione;
o Modalità di conseguimento;
o Estremi del provvedimento di riconoscimento (solo per abilitazioni conseguite all’estero);
o Ente che ha rilasciato il provvedimento (solo per abilitazioni conseguite all’estero).
9) Di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali;
10) Di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
Art.5
Ricorsi
1. Avverso l’esclusione dalla partecipazione ai corsi è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Art. 6
Svolgimento dei corsi – prove d’esame
1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno individuate sulla base di un’apposita intesa tra il Rettore dell’Ateneo o il Direttore dell’Istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.
2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate.
3. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali.
L’ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo provvedimento.
Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsi ad attività didattiche comuni e trasversali a più corsi, anche a distanza.
4. La frequenza dei corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%.
Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
I Direttori Regionali, gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. avranno cura di stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi, ed in particolare, la partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche, non presenti negli Atenei o nelle Istituzioni AFAM, da affidare ad esperti.
5. I corsi di cui all’art. 1 si concludono con un esame finale, avente valore di Esame di Stato. Coloro che superano l’esame finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento su posto o classe di concorso per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria, al fine di conseguire l’abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010.
Sarà cura degli Atenei attivare specifici percorsi volti all’acquisizione, per chi ne sia sprovvisto, della suddetta certificazione linguistica.
6. Per la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi crediti, si rinvia, per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per la scuola secondaria, alla tabella 11 bis del D.M. 25 marzo 2013.
Art. 7
Norma finanziaria
I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 16 del DM 249/2010.
Art. 8
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. L’Amministrazione, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ai corsi pena l’esclusione dalla procedura.
3. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio Scolastico Regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale competente.
Art. 9
Pubblicazione
1. Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (120 giorni per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica e 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). E’ inoltre pubblicato sul sito internet (www.istruzione.it) e sulla rete intranet del Ministero, nonché sui siti internet dei competenti Uffici scolastici regionali.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta