Senato della Repubblica
Disegno di legge N.
3396
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei
ministri
e Ministro dell’economia e delle
finanze
(MONTI)
e dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento
(GIARDA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6
LUGLIO 2012
Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.
Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell’ambito dell’azione del
Governo volta all’analisi ed alla revisione della
spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l’invarianza
dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la
stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a
garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità
dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;
Ritenuta altresì la
straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l’incremento dell’imposta sul
valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di
garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi
indifferibili;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento;
emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE
Articolo
1.
(Riduzione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)
1.
I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale
di committenza a condizioni economiche più favorevoli.
2.
I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le
piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza
congrua motivazione, limiti di accesso connessi al
fatturato aziendale. L’articolo 11, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 è abrogato.
3. Le amministrazioni pubbliche
obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non
sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata
e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso
di disponibilità della detta convenzione.
4. Al comma 3 bis
dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto
infine il seguente periodo: «In alternativa, gli
stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di
riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
6. Nell’ambito del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero
dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip
S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso
delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi
accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
7. Fermo restando quanto
previsto con riferimento alle amministrazioni statali all’articolo 1, comma 449
e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2, comma 574
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
8. I contratti stipulati in
violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7
e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei
servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle
caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi
7 e 8.
10. Le centrali di committenza
danno comunicazione al commissario straordinario di cui all’articolo l del
decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a.
dell’avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.
11. Il Commissario
straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce
tramite Consip s.p.a.,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma
precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione
del presente comma.
12. L’aggiudicatario delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip
S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della
rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle
condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei
relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a
far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A.
e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica
dell’effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni
pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di
servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa
formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche
dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente
alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da
Consip s.p.a., delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla
presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce
automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi
apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso
l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il
30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto
previsto all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli
operatorie economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle
relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da
determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo all’offerta
presentata dall’aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle
convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle
quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge, sia possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni
di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le
relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le
quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati
in misura pari alla quantità ovvero all’importo originario, fatta salva la
facoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge e dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
16. La durata delle convenzioni
di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando
la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L’aggiudicatario ha
facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità
di cui al precedente comma 15.
17. Il Ministero dell’economia
e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A.
cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement
realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche
al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
18. Consip
S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero
dell’economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement
di cui al comma 17 per l’effettuazione delle procedure che la medesima svolge
in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.
19. Al fine di migliorare
l’efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché
diminuirne i relativi costi, il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di Consip S.p.A.,
realizza un Programma per l’efficientamento delle
procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 e della normativa vigente, anche mediante l’impiego di strumenti telematici.
20. Nell’ambito delle risorse
derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare
da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme
all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione
ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di
una quota pari ad almeno l’80% dei proventi delle dismissioni, per la
destinazione a progetti innovativi dell’amministrazione che effettua la
dismissione.
21. Le amministrazioni centrali
dello Stato assicurano a decorrere dall’anno 2012 una riduzione delle spese per
acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell’allegato 1 del
presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei
singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente
alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati
in relazione alle disponibilità finanziarie dei
capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i
Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della
riduzione loro assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle spese di
cui al comma 21.
23. Agli enti del servizio sanitario
nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dai commi 5 e 24.
24. All’articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera 1-bis) sono aggiunte le seguenti:
«1-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali
è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo.
1-quater) provvedono al monitoraggio delle attività
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio
a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.».
25.
All’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi».
26.
Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione,
rispettivamente, dei costi dei servizi dì intercettazione telefonica, in modo
da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro
per l’anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall’anno 2013, della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni
per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non
inferiori ad euro 35 milioni per l’anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere
dall’anno 2013, nonché delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi
inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria,
assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l’anno 2012 ed euro
10 milioni a decorrere dall’anno 2013. I predetti risparmi concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
Articolo
2.
(Riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni)
1.
Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti
pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a)
gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le
tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20
per cento di quelli esistenti;
b)
le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla
presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2.
Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano
agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell’applicazione
dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni
destinatarie; per le restanti amministrazioni si
prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa
vigente.
3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto
in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui
all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in
eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il
predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui
agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
4. Per
il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle
riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze considerando che le medesime
riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle
specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali
ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una
maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.
6. Le
amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al
comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento
di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli
incarichi.
7. Sono
escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto
sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di
magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla
riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante «Misure
urgenti in materia di efficientamento,
valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione
dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del
patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio
dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per
il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo
16, comma 8.
9. Restano
ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10.
Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le
amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i
rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali
duplicazioni;
b)
alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla
rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d)
all’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale e dei servizi comuni;
e) alla
conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario
delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse
umane;
f) alla
tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. Per le unità di
personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del
soprannumero il divieto di assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di
cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando,
ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorità:
a)
applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici
e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti
anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque
denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1)
che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di
fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo
1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2)
che matura i requisiti indicati successivamente al 31
dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al
momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione
dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge
n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto
previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i
tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c)
individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro due anni a decorrere dal 1º gennaio 2013, al netto dei collocamenti a
riposo di cui alla lettera a);
d)
in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la
programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle
amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico,
del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da
disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera
sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri
competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il personale
trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del
trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale.
Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti
più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso
decreto è stabilita un’apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e)
definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla
lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è
dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle
eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque
titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12.
Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma
11, le amministrazioni dichiarano l’esubero, comunque
non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8
dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato
fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il
predetto arco temporale i requisiti per il trattamento
pensionistico.
13.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e
redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto
negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei
posti di cui al medesimo elenco e le ammnistrazioni
pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di
scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non
accolgono le domande di ricollocazione non possono
procedere ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per
ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
15.
Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente
articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di
reclutamento previste dall’articolo 28-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16. Per favorire i processi di
mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono
avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.
17. Nell’articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9»
sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione ai sindacati
per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero di esame
congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei
contratti di cui all’articolo 9».
18.
Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a)
le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative»
sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione, preventiva o successiva,
delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di
cui all’articolo 9».
b)
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorgazzazione degli uffici
comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al
fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni
sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un
esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i
processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza
dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero
e alla messa in mobilità».
19. Nelle more della disciplina
contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto è comunque
dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto
di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. In attuazione del taglio
del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di
criteri di economicità e rigoroso contenimento della
spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai
sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano
alla data del 1º ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti
ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza
dell’attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel
decreto di conferimento dell’incarico.
Articolo
3.
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico
e riduzione dei costi per locazioni passive)
1.
In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto
delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014,
l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalità istituzionali.
2.
Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 10, lett. b) le parole «relativamente
agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la
realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 21
della legge 2 dicembre 1991, n. 390;» sono sostituite dalle seguenti «nonché
gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
relativamente agli immobili agli stessi in uso per finalità istituzionali;»
b)
all’articolo 10, la lett. d) è abrogata
c) all’articolo
11, la lett. a) è abrogata
All’articolo
1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le
parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse
b)
dopo le parole «immobili di proprietà degli stessi enti.»
è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime,
l’uso gratuito di immobili di loro proprietà.»
3.
Per i contratti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini
di preavviso stabiliti dal contratto.
4.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di
locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso
istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa
la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)
i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2013 della misura
del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di
locazione si inserisce automaticamente nei contratti
in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in
deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto
di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in
essere in assenza di titolo alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione è
consentito solo in presenza e coesistenza delle
seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del
contratto di locazione;
b)
permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle
esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di
razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché
in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle
norme vigenti.
5.
In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle
Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più
vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione
nell’utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato
comprese nell’elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti
pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i
quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come
previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con
decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sentita l’Agenzia del demanio. Per le altre ammnistrazioni comprese nell’elenco di cui al primo periodo
del presente comma deve essere autorizzata dall’organo di vertice
dell’Amministrazione e l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia del Demanio per
la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica
abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla
competente Procura regionale della Corte dei conti.
6.
Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto
immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova
stipulazione a cura delle Ammistrazioni di cui al
comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la
permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove
già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle
strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni del presente
comma non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli
enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni
di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non
trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All’articolo
2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti
i seguenti commi:
«222
bis. L’ottimizzazione degli spazi ad uso
ufficio è perseguita dal!e Amministrazioni di cui al precedente comma 222
rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle
risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso
tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono
in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Detti piani devono essere comunicati all’Agenzia del Demanio. Le
medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di
razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di
nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è
determinato dall’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte
pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole
Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione per l’anno successivo a quello in cui è stata verificata
e accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la
sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati alla
realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell’ambiente di
lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti
nell’ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno
in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e
gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, degli
spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, le
Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni
anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale
attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere
destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa
previsti dal sesto periodo del precedente comma 222bis.
Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all’Agenzia del
demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di
cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di
riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di
deposito delle Amministrazioni».
10.
Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli
Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall’ISTAT
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano
all’Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli
immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la
verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in
locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità
istituzionali. L’Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e
con le modalità di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del
2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle
Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione, l’Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente
procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione
del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le
Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed
oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità
dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
11.
All’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del
Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali
condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra
l’amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti
anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si
pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia
della gestione».
12. All’articolo 12 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 5 è sostituito dal seguente: «L’Agenzia del demanio, al fine di
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma
2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati
mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o
prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori
oneri. L’esecuzione degli interventi manutentivi
mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita
convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità
operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo
degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli
interventi gestiti dall’Agenzia del Demanio sono controllati secondo le
modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali.
Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell’Agenzia del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti assicura un ’adeguata organizzazione delle
proprie strutture periferiche, in particolare individuando all’interno dei
provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività
affidate dall’Agenzia del demanio e di quelle previste dall’articolo 12, comma
8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee professionalità.»
b)
al comma 7, prima delle parole: «restano esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti il Ministero della
difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto in
relazione all’obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma
5».
c) al
comma 2, lettera d), dopo le parole: «gli interventi di piccola
manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonché quelli atti ad assicurare
l’adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81».
13.
L’Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all’acquisto di immobili per soddisfare
esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse
le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo. Gli
acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di
razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, nel rispetto dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14.
Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli
strumenti disciplinati dall’articolo 3-bis del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al
medesimo articolo sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo non superiore a
cinquanta anni»
b)
al comma 2, dopo le parole «Ministero dell’economia e delle finanze» sono
aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»
c)
il comma 3 è così sostituito: «Ai Comuni interessati dal
procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l’intera durata della concessione
o della locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone.
Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non
superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l’esecuzione delle opere
necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto
dal concessionario o dal locatario all’atto del rilascio o dell’efficacia del
titolo abilitativo edilizio.»
d)
il comma 5 è così sostituito: «I criteri di assegnazione
e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo
sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo
espressamente:
a. il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-fìnanziario, nei casi di revoca della concessione
per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei
casi previsti dal contratto;
b. la possibilità, ove
richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere
le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle
concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il
divieto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.».
15.
Al comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le
parole: «o fondi immobiliari.» sono
aggiunte le seguenti parole: «Alle società di cui al presente
comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
16.
Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni
immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All’articolo 41 del decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i
seguenti periodi: «Nell’ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la
proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero
dell’economia e delle finanze è trasferita allo Stato.
Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni
immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura
dell’Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, sono regolati i rapporti tra le parti interessate».
18. All’articolo 65, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e
integrazioni, le disposizioni di cui all’ultimo periodo sono da intendersi
riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista
da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell’articolo
29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012», sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
Articolo
4.
(Riduzione di spese, messa in
liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)
1.
Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato
da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90
per cento, si procede, alternativamente:
a)
allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
b)
all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio
per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014.
2.
Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma
1, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono
fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati
dalle società, ove non vengano prodotti nell’ambito
dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale.
3.
Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle
società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono
compiti di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33, decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle
società di cui all’articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del
2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze
di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all’esigenza di
assicurare l’efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari
del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
4. I consigli di
amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non
più di tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della
partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le
amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due
scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della
società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra
le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per
le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della
società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari
all’amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La
disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei
consigli di amministrazione successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto
diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta
ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto
della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli
di amministrazione composti da tre membri, la
composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel
caso di consigli di amministrazione composti da cinque
membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a
partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o
di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a
partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente
potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe
esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione
delle attività di controllo interno. Resta fermo l’obbligo di riversamento dei
compensi assembleari di cui al comma precedente. La
disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei
consigli di amministrazione successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1º gennaio
2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di
qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui
agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure
previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.
Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile,
che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo
gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l’alta formazione tecnologica.
7. Al fine di evitare
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli
operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori
e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2, comma 1 del
citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla
propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato
decreto legislativo.
8. A decorrere dal 1º gennaio
2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e
dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il
valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia
complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli
affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque
fino al 31 dicembre 2013.
9. A decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per
l’amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall’articolo 9,
comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque
l’applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo
del presente comma, continua ad applicarsi l’articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall’anno 2013
le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
11. A decorrere dal 1º gennaio
2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello
accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011.
12. Le amministrazioni
vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in
caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i
dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro
controllate.
14. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire
clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di
atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla
predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i
relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e
negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
Articolo
5.
(Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni)
1.
Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall’1 gennaio 2013, di un
punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse
dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali
maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza
pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento
nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del
gruppo Equitalia S.p.A., da
accertare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi
entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di
ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto
stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia
S.p.A. è, comunque, assicurato rimborso dei costi
fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
2.
A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le
autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob), e le società dalle stesse
amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto
di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta
disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area
tecnico-operativa della difèsa. I contratti di locazione o noleggio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze
di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla
scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip
s.p.a. nell’anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la
fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011,
l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso
esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire
flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della
riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di
supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre
amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di
appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni
differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove
mansioni, ferma restando l’area professionale di appartenenza
ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
6. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanzia
pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1º ottobre
2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)
non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di
cui al primo periodo per l’approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al
personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente
prorogandone la durata e fermo restando l’importo contrattuale complessivo
previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università
statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente
al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per
le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non
possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i
permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob), sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione
del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della
presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente
erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il
dirigente responsabile.
9. È fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché
le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e
di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in
quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio,
funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di
studio e di consulenza.
10. All’articolo 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Al fine di razionalizzare i
servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all’articolo 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti
risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1º ottobre 2012, stipulano
convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei
servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di
prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per l’acquisizione dei
medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con
riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed
esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
tenute all’utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al periodo
precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 6.»;.
b) dopo
il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis.:
I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio
2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al
decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del
servizio non inferiore del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all’articolo 2, commi 77 e 78 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture
sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i
servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il
commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.»
11. Nelle more dei rinnovi
contrattuali di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto
2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione
organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri
stabiliti con il predetto decreto non si applicano alle amministrazioni che
sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed individuale
dei dipendenti.
12. Dopo il comma 3
dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai
sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio
a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i
compensi per i componenti della Commissione medesima».
13. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è
abrogato
14.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità
portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per
cento a decorrere dal 1º gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei
comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da
dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di
specifica professionalità.
Articolo
6.
(Rafforzamento della funzione
statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)
1.
Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall’articolo 1 della Legge n.
296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei
parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni,
Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità
istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell’elenco
ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e
integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la
politica generale o il programma di una unità
istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
2.
Le modalità di effettuazione della trasmissione delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati della
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre, 2009,
n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito l’Istat con apposito decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat».
3. Fermo restando quanto
previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito
dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle
amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti
dall’articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.
4. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione
una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l’Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la
Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termnine
dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale
applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di
registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale
natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella
disponibilità dell’acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti
pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento
dei lavori.
6. Nelle more dell’attuazione
della delega prevista dall’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed
al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione,
attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante
l’acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a
decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato,
incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema
informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di
contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture
contabili saranno integrate, per l’acquisto di beni e servizi, con l’utilizzo
delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale
dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al
comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria
gestione.
8. A decorrere dal 2013, le
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi
contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all’attuazione
delle finalità di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, sentito l’ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni
di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere
che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino
all’esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e l’lstat, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la
ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d’importo più
rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
periodo precedente sono in particolare individuati gli
enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e
le modalità per l’invio delle informazioni.
10. Nelle more del riordino
della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale
per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile
della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio
di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e
appalti, a partire dall’esercizio finanziario 2013, ha l’obbligo di predispone
un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le
spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall’entrata in vigore
del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione
di cui al periodo precedente.
11. Il piano finanziario dei
pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso,
in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l’esatta
individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai
documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a
scadenza l’obbligazione.
12. Quali titoli e documenti
comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i
provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti,
ovvero le fatture regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la
corretta imputazione all’esercizio finanziario di competenza economica delle
spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a
somministrazioni, forniture e appalti, mediante l’esatta individuazione della
data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione
in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione
ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l’estinzione
dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all’amministrazione debitrice
tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate
dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali
prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori e le fatture regolarmente emesse.
14. Al fine di preordinare nei
tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti
previsti dal piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun
stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli,
variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel
bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali,
totalmente non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono economie
di bilancio. Le stesse, con l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni
di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte,
con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello
terminale dell’autorizzazione medesima. Qualora dette
somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima
iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi.
16. In via sperimentale,
relativamente alle autozzazioni di spesa pluriennale,
con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi
nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa
autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa
determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.
17. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2012, nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un
fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di
cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.
Previo parere motivato dell’organo di revisione,
possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i
responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.
18. I termini previsti nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell’articolo
35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati
rispettivamente come segue:
a)
all’articolo 1, comma 4, il termine del «28 giugno 2012» è prorogato al «27
luglio 2012»;
b) all’articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del «31
luglio 2012» è prorogato al «30 agosto 2012» e, all’ultimo periodo, il termine
del «31 agosto 2012» è prorogato al «28 settembre 2012»;
c) all’articolo
3, comma 5, il termine del «28 settembre 2012» è prorogato al «31 ottobre
2012»;
d)
all’articolo 3, comma 7, il termine del «31 ottobre 2012» è prorogato al «30
novembre 2012;
e)
all’articolo 4, il termine del «1º novembre 2012» è prorogato al «1º dicembre
2012» e quello del «1º novembre 2016» è prorogato al «1º dicembre 2016».
19.
Le convenzioni, di cui all’articolo 1, comma 5-bis,
lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con
modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti
aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono
approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva
modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
20.
All’articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono
limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque
composti da almeno quattro istituzioni.»;
b)
dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:
«616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti
allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi
europei, nonché ogni altra verifica e controllo
richiesti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal
Ministero dell’economia e delle finanze.».
TITOLO II
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Articolo
7.
(Riduzione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri)
1.
Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a)
riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da
comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro
per l’anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n.
303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;
b)
contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli
stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e
Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2013.
2.
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal
comma 1, lettera b) sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture
di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a)
«Segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione» di cui all’articolo 1, comma 22-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della
predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale
inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello
previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b)
«Progetto Opportunità delle Regioni in Europa» di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c) «Unità per l’e-government
e l’innovazione per lo sviluppo» di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 dicembre 2011.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti
dalle strutture di missione di cui al comma 2.
5.
Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell’anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell’anno 2012, euro 3.800.000
nell’anno 2013 e euro 3.000.000 nell’anno 2014»
b)
all’articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra
«459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6.
Per l’anno 2012, con il decreto di cui all’articolo 2207 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate
le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali,
volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell’Esercito
italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio.
7.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all’anno 2012 è
ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo
istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai
sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
ridotta dell’importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall’anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di
cui all’articolo 613 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell’importo di euro 8.700.000 per
l’anno 2012 e dell’importo di euro 7.900.000 a decorrere dall’anno 2013.
10. Al codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
all’articolo 536, comma 1,
lettera b), dopo le parole «Ministro della difesa»
aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
11. Gli importi di cui
all’articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
12. Ai fini del concorso al raggiungimento
degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali
dello Stato assicurano, a decorrere dall’anno 2013, una riduzione della spesa
in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente
agli importi indicati nell’allegato n. 2.
13. Nelle more della
definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui
al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono,
in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell’economia e
delle finanze verifica gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del
rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della
verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire
gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma
13, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei
Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse
accantonate di cui al citato comma 13.
16. Il fondo di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini
di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di
400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
17. Il fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica è ridotto di 94 milioni di euro per l’anno 2012.
18. Il fondo di cui
all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come integrato dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l’anno 2012.
19. Il fondo di cui
all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l’anno 2012.
20. La lettera c),
dell’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è soppressa.
21. Il Fondo di cui
all’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è alimentato per
1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte
delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
22. In attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’interno, di cui all’articolo
8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità
disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito
dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli
atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli,
elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’armo 2012, è ridotto di
67.988.000 euro per l’anno 2012, di 91.217.000 euro per l’anno 2013 e di
95.645.000 a decorrere dall’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
24. È annullato l’Accordo di
Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione
Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico
Nazionale nell’ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni
di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul
conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall’annullamento
dell’Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all’erario.
26. Alla revisione della spesa
nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede
altresì con le risorse di seguito indicate:
a)
al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre
2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 24 novembre 2006, n, 286, dopo le parole «a titolo di contribuzione
degli utenti dei servizi, » sono aggiunte le seguenti «pari a
ad euro 2.500.000 per l’anno 2012 e»;
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed
istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell’aviazione
civile) di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
27.
Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle
procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei
rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall’anno
scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli
anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle
famiglie.
29. A
decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le
istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in
formato elettronico.
30. La
pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è
resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o
altra modalità digitale. Resta comunque fermo il
diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea
del documento redatto in formato elettronico.
31. A
decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le
istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano
le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32.
All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
34. Alla
data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento
delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali,
sotto conto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento
della quota rimanente deve essere effettuato alla data
del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. I
cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative
statali provvedono ad adeguare l’operatività dei servizi di cassa intrattenuti
con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui
all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme
amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.
36. I servizi
di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi
acquistati nell’ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati
anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto
di cui all’articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
37.
All’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonché
l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota
parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all’attuazione del piano
programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio»;
b)
è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono abrogati l’articolo 2 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell’articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
38. All’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole
«fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente
«compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma
sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio dei
contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che
sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di
posti d’organico dell’istituzione scolastica.
39.
A
decorrere dal 1º gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui
all’articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le
somme disponibili alla stessa data sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell’anno 2016. Dallo
stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono
annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
40. In
deroga all’articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma
di euro 30 milioni è versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno
2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è
acquisita all’erario.
41. Il
contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui
all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali
in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa
scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno
finanziario di riferimento.
42.
All’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole «contribuzione studentesca» sono inserite le seguenti «degli
studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi
corsi di studio di primo e secondo livello»;
b)
le parole «del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti
«dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. È fatto obbligo agli atenei che superano tale
limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a
favore degli studenti.».
Articolo
8.
(Riduzione della spesa degli enti
pubblici non territoriali)
1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione
e contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, e di riduzione
della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni
iniziativa affinché:
a)
in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legge n. 78 del
2010, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a
cittadini e utenti;
b)
nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un
unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in
termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la
responsabilità organizzativa e funzionale di un’unica struttura;
c) siano
immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli
utenti legate all’espletamento dell’attività istituzionale, con conseguente
riduzione, entro l’anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno
al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità
operative connesse allo sviluppo della telematizzazione
della domanda e del progressivo aumento dell’erogazione di servizi online,
d)
siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una
razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli
apparati telefonici;
e)
siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione
istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo
gratuito e non oneroso;
f) sia
razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante
l’attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare
sull’intero territorio nazionale che prevedano l’accorpamento del personale in
forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione
degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della
prossimità all’utenza e delle innovate modalità operative connesse all’aumento
dell’informatizzazione dei servizi,
g) si
proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la
produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi
commessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di
conservazione sostenuti nel 2011.
2.
L’INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:
a) alla
creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei
pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;
b)
ad una revisione qualitativa e quantitativa dei
livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di
Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse
allo sviluppo della telematizzazione della domanda e
alla multicanalità di accesso ai servizi con
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;
c)
dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto
del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l’obiettivo di perseguire
una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e
pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di
legge ad esso applicabili.
3.
Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti
disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi
intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi
anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia
finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché
le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del
servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui
all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell’anno 2012 e
al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi
intermedi nell’anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di
gestione la predetta riduzione non fosse possibile,
per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi
successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione
per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare
risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme
derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per
l’anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non
si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
4.
Per gli enti di ricerca indicati nell’allegato n. 3, si applicano le riduzioni
dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate.
Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione
non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica quanto previsto dal precedente comma 3.
Articolo
9.
(Razionalizzazione amministrativa, divieto
di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)
1.
Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle
funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o
accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore
al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni
fondamentali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della
Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città
metropolitane ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli
enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione
al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla
base del principio di leale collaborazione, all’individuazione dei criteri e
della tempistica per l’attuazione del presente articolo e alla definizione
delle modalità di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i
comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le
agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli
gli atti successivamente adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento
della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1
relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione,
funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.
6. È fatto divieto agli enti
locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e
funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della
Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto
dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
Articolo
10.
(Riorganizzazione della presenza dello
Stato sul territorio)
1.
La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di
Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto
dell’autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle
amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul
territorio.
2.
Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle
Prefetture - Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza
delle Prefetture, si provvede all’individuazione di ulteriori compiti e
attribuzioni della Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi
all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme
generali regolatrici della materia:
a)
contenimento della spesa pubblica;
b)
mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di
competenza delle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato e degli altri
uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati
su base provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso ambito a quello della città
metropolitana, laddove costituita, è fatta salva la possibilità di individuare,
con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per
eccezionali esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali;
c)
in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato,
individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all’articolo 11,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l’ottimale esercizio coordinato
dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato;
d)
realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali
di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato ed
istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di
gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei
sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché
utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in
modo da assicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della spesa sostenuta
dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni;
e)
funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con
riferimento alle risorse che non risultano più adibite all’esercizio delle
funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture
periferiche dell’amministrazione dello Stato:
1)
assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza,
delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle
relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2)
riallocazione delle risorse strumentali ed
assegnazione di quelle finanziarie in capo agIi uffici
individuati per l’esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
3.
Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su
proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere
per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari
entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso
il termine per l’espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di
continuità nell’integrazione dei sistemi informativi
centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, necessaria
per l’azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della
spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche
e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello
Stato rimane attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.
4.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’applicazione del presente
articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i
Posti di ispezione frontaliera
e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari,
Articolo
11.
(Riordino delle Scuole pubbliche
di formazione)
1.
Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare la qualità
delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone
l’eccellenza e l’interdisciplinarietà, con uno o più
regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell’interno, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le
scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture
competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei
dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di
collegamento tra la formazione propedeutica all’ammissione ai concorsi e quella
permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni
e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e
disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c. per
il reclutamento e la formazione genetica dei dirigenti e la formazione generica
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non
economici, previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale
esistente;
d. per
la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione
della tendenziale concentrazione in un’unica struttura già esistente per
singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle
risorse e coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione,
favorendo l’uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f.
individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della
formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità
decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
g.
previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c)
e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei
dipendenti degli enti medesimi;
h.
revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la
stabilità del corpo docente e l’eccellenza dell’insegnamento presso le scuole
pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1)
l’attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in
conformità con linee di indirizzo stabilite dai
soggetti che operano nei predetti ambiti;
2)
la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole
ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera
coordinata.
2.
Con uno o più regolamenti adottati su proposta del
Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle
scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i
criteri indicati al comma 1.
Articolo
12.
(Soppressione di enti e società)
1.
L’INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2.
Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA
le funzioni ed i compiti già affidati all’INRAN ai sensi dell’articolo 11,
decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite
all’Ente risi le competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA.
3. Con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite,
rispettivamente, al CRA ed all’Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del
personale di ruolo dell’INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico
e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento,
con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti
rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla
loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente
decreto svolge le funzioni trasferite all’INRAN ai sensi dell’articolo 7, comma
20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai
sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la
continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, il direttore generale
dell’INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere
sui conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non
superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa
di funzionamento, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei
servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1º ottobre 2012, le
funzioni di coordinamento di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento (CE)
n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al
finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante
dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le
questioni relative al FEAGA e al FEASR,
ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno
2006.
8. Restano ferme in capo ad
Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
9. Con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal
fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è
ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10
per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per
l’inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria
dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente
trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al
Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento
previdenziale nonché quello economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al
momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito
per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino
alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica
complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a
seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo
della dotazione organica della stessa Agenzia.
13. A decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto, gli organi dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono:
a)
il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di
alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;
b)
il collegio dei revisori dei conti.
14.
Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è
rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro
subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
15.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è
adottato lo statuto dell’Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati il compenso del
direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di
trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con il presente articolo
e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’articolo 9 del citato
decreto legislativo.
18. Dalle disposizione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
19. Al fine di semplificare le
procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi
pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo
Stato, i regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 634, della legge
n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52
del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.
Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e 638 del citato articolo
2 della legge n. 244 del 2007.
20. A decorrere dalla data di
scadenza degli organismi collegiali operanti presso le
pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68,
comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli
organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell’ambito delle quali operano
21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l’organismo di
indirizzo, istituito dall’articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 è soppresso. Le relative funzioni sono esercitate dalle province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22. Le Province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario,
rendicontano le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello
svincolo degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero
dell’economia e delle finanze in applicazione dell’articolo 79, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 7
febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli
articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera
e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà
diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza
e rimborsi spese.
24. La Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Società», costituita ai sensi
dell’articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito
dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive
modificazioni, è posta in liquidazione.
25. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato
un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della
Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento,
ad essa affidate ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o
sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e
beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui.
26. Il commissario liquidatore
dura in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo svolgimento
dei propri compiti il Commissario liquidatore si
avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a
nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si
rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,
di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a
tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal
Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti
contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al
termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla
scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013,
all’estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e
rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la società.
27. Tutti i beni residuanti
dalla liquidazione della Società sono trasferiti al Ministero per i beni e le
attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero
per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati
ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da
realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di
cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora
perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto
Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la
procedura ivi prevista.
28. Alla procedura di
liquidazione di cui al presente articolo si applicano, in quanto non derogate,
le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di
capitali.
29. All’articolo 32, comma 16,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell’ultimo periodo, dopo le parole:
«Dall’anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino all’anno
2016».
30. A decorrere dall’anno 2012,
le risorse di cui all’articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 sono assegnate, secondo le modalità ivi previste, al Ministero per
i beni e le attività culturali e destinate alla realizzazione di progetti di
assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la
realizzazione di attività culturali di pari rilevanza, nonché alla
realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione
di detti beni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma.
31. La Fondazione Centro
sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997,
n. 426 e successive modificazioni, di seguito denominata: «Fondazione», è
soppressa. Al fine di razionalizzare e rendere più efficace ed efficiente lo
svolgimento delle funzioni, di preminente interesse generale nell’ambito della
formazione specialistica avanzata del settore cinematografico, nonché della tutela, salvaguardia, conservazione,
valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, già svolte dalla Fondazione, è istituito, presso il Ministero per
i beni e le attività culturali, il Centro sperimentale di cinematografia, quale
Istituto centrale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e
successive modificazioni, di seguito denominato: «Istituto». L’Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed è posto
sotto la vigilanza della medesima Direzione generale. Ad esso
si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, successive modificazioni. L’incarico
di direzione dell’Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e nelle more della costituzione degli organi
dell’Istituto, il Direttore generale per il cinema assicura la continuità della
gestione amministrativa e della didattica ed a tal fine svolge le funzioni dei
cessati organi amministrativi della Fondazione.
32. All’articolo 15, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e
successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) il Centro
sperimentale di cinematografia.».
33. I contratti di consulenza,
di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro
subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di
qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni
dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non
confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai
commi 34 e 35, l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso
sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I
dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale
dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attività culturali, previo espletamento di apposita
procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di apposite tabelle
di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione
e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero
per i beni e le attività culturali provvede ad
adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale
effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento
dell’inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in
cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività
culturali, è attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
34. Le funzioni svolte dalla
Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con
il decreto previsto dal comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà,
di cui all’articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
alla quale, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si
applicano le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. Presso la
medesima Società sono, altresì, trasferiti i dipendenti a tempo
indeterminato della Fondazione, adibiti alla Cineteca nazionale, individuati
con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad eccezione del personale
dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro.
35. Con decreto non avente
natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti alla
Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni societarie detenute dalla
Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà
s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Direzione generale per il cinema, l’Istituto e
l’Istituto Luce Cinecittà s.r.l. definiscono le
modalità con le quali è assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del
patrimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte dell’Istituto
nei propri programmi formativi, didattici e culturali.
36. Tutte le operazioni
compiute in attuazione del presente articolo sono esenti da qualunque imposta
diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
37. A far data dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato
il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive
modificazioni.
38. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive
modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché
le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell’Istituto centrale per
i beni sonori e audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale
del Ministero per i beni e le attività culturali. All’articolo 15, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e
successive modificazioni, la lettera g) è soppressa.
39. All’articolo 15, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L’incarico
del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato,
per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni.
Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie
continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».
40. In relazione alle
liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla
medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo
incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l’amministrazione
competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione
delle residue attività liquidatorie.
41. L’Ente nazionale per il
microcredito di cui all’articolo 8, comma 4-bis
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 43.
42. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di
amministrazione dell’ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e
provvede alla liquidazione delle attività, all’estinzione delle passività e
alla definizione delle pendenze dell’ente soppresso. Il dirigente delegato è
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il
relativo incarico costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del
trattamento economico complessivo.
43. Il collegio dei revisori in
carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell’ente soppresso è
deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, corredato
dall’attestazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data
di soppressione dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze. Il
bilancio dà evidenza delle contabilità separate attivate
per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all’ente da
altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai
componenti degli organi dell’ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal
presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
44. Le convenzioni in essere
tra l’ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla
data dell’entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti
interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al
comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo
economico, con decreto di natura non regolamentare, su
proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di
trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire
l’adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
45. Le risorse umane, nei
limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in servizio presso l’ente alla data dell’entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente
ad incrementare la propria dotazione organica.
46. I contratti di consulenza,
di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di
soppressione dell’ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo all’entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il
dirigente delegato può prorogarne l’efficacia, non oltre l’originaria scadenza,
per far fronte alle attività previste dal comma 42.
47. L’eventuale attivo netto
risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma
42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di
chiusura dell’ente soppresso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;
le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell’ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo
economico.
48. È abrogato l’articolo 8,
comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali
disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
49. L’Associazione italiana di
studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui
all’articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa
e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell’associazione, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di
liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione
delle pendenze dell’ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico
costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in
carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell’ente soppresso è
deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, corredato
dall’attestazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data
di soppressione dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite
all’associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite,
senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziaIe, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell’attualità dell’interesse pubblico
allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla
gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere
tra l’associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla
data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme,
impegnate in favore dell’associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla
prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in
servizio a tempo indeterminato presso l’ente nazionale per il microcredito alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
è approvata apposita tabella di corrispondenza per
l’inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in
misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la
propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo
economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel
caso in cui tale trattamento risulti più elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la
differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
56. I contratti di consulenza,
di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di
soppressione dell’ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo all’entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il
dirigente delegato può prorogarne l’efficacia non oltre l’originaria scadenza
per far fronte alle attività previste dal comma 50.
57. L’eventuale attivo netto
risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma
50 è versato all’entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali
dell’associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in
contrasto con la presente norma.
59. La Fondazione Valore Italia
di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi
organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell’articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica,
nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 aprile
2012 ai sensi dell’articolo 25 del codice civile, esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla
gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle
passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il
termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un apposito
Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle
passività risultanti dalla gestione liquidatoria,
anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate
con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è
determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il
termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori
del mercato a subentrare nell’esecuzione del progetto per la realizzazione
dell’Esposizione permanente di cui all’articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e
attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è
parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che
sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l’estinzione
anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo
economico provvede alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica
convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro,
piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla
Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse
sono versate all’entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all’esecuzione
del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere
tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest’ultima
e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono
intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in
carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, il bilancio di chiusura della fondazione
soppressa è presentato dal commissario per l’approvazione al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze. ed è corredato dall’attestazione redatta dal collegio dei
revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la
gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
fondazione, concernente la realizzazione del programma
di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono
corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non
oltre i 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
65. Le risorse umane, nei
limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in servizio presso la fondazione alla data dell’entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione
organica.
66. Il personale di cui al
comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione
tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto
conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può
essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del
commissario per il compimento delle operazioni di cui
ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel
caso in cui tale trattamento risulti più elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la
differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
68. I contratti di consulenza,
di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di
soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo all’entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il
commissario può prorogarne l’efficacia non oltre l’originaria scadenza per far
fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.
69. L’eventuale attivo netto
risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità
liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate
alla realizzazione dell’Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate
all’entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione
sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
70. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 61 nella parte in cui
dispone l’istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di
una campagna promozionale straordinaria a favore del «made
in Italy», il comma 68, 69 e 70 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle
risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente
disposizione.
71. La titolarità degli affidamenti
diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi
Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle
convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a
titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell’accordo di cui al comma
73, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa - Invitalia S.p.a.
(nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla
stessa interamente partecipata. La società conferitaria
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al
comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria
i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il
personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la
società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per
prestazioni professionali in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
73. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, Invitalia
stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l’individuazione della società
conferitaria e delle attività, dei beni e del
personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del
predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello
sviluppo economico, nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 1,
comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, le parole «Il Ministero delle attività produttive» e «Il Ministro
delle attività produttive» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «La
Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei
Ministri».
75. L’incarico di commissario
per la gestione delle società cooperative di cui all’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario
liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell’autorità di cui
all’articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società
cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di
specifiche operazioni, l’onere per il compenso del delegato è detratto dal
compenso del commissario.
76. Il provvedimento che
dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché
la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui
agli articoli 2545-terdecies del codice civile
e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di
liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 71, l’ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i
relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell’economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei
commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento
della economicità, efficacia ed efficienza delle
attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti
resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al
decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento
concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In
ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore
a quella prevista all’entrata in vigore del presente decreto».
78. All’articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, l’Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti
alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
a decorrere dal 1º ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane
e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2012».
79.
All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del
presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del
31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2012».
80.
All’articolo 83-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta
effettivamente percorsa.»;
b)
il comma 14, è sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le sanzioni
previste dall’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8
e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della
differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai
commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.»;
c) il
comma 15, è sostituito dal seguente: «15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono
irrogate dagli organi del Comando generale della
Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate in occasione dei controlli
ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.».
81.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284,
opera quale centro di costo nell’ambito del Centro di responsabilità
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82.
Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell’articolo 9
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All’articolo 10 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 2, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti“, con funzioni di Presidente»;
b)
al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato
centrale fra i componenti in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:
«dei quali il primo, responsabile dell’attività amministrativa e contabile, con
incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell’ambito di
quelli previsti dall’articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al
comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle
seguenti: «un rappresentante per ciascuna».
84.
Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1º gennaio 2013.
85.
Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l’Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della
circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale,
stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per
l’anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per
l’Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare
gli interventi necessari per l’attuazione dei controlli sull’autotrasporto
previsti dalle direttive dell’Unione europea in materia e dalle intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell’interno.
87. Al fine di consentire una
sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell’INPDAP ed alla sua confluenza nell’INPS e realizzare i
conseguenti risparmi previsti dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, all’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP
si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
88. All’articolo 24, comma 18,
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore
della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS
previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di
ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le
riduzioni stabilite dall’art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di
razionalizzazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del
suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati,
mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato
fino all’approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto
Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2012.
Articolo
13.
(Istituzione dell’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale)
1.
Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di
vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio
previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza
bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).
2.
L’IVARP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L’Istituto opera sulla base
di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di
trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi
di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti dall’art. 13, comma 3,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005,
art. 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di
solidarietà previsto dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
1993, n. 124, nella misura prevista dall’art. 13 della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive integrazioni.
4. L’IVARP
e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non
sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L’IVARP può fornire dati al Ministro dello sviluppo
economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
5. L’Istituto trasmette
annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
6. L’IVARP
svolge le funzioni già affidate all’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell’art. 4
della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle
assicurazioni) e dell’art. 5 del D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209.
7. Sono altresì attribuite all’IVARP le funzioni spettanti alla Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche
complementari).
8. Le competenze già affidate alla COVIP dall’art. 14,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
9. L’IVARP
e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi
accordi per l’esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo,
anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente
articolo.
10. Sono organi dell’IVARP:
a)
il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il
Direttorio di cui all’art. 21 dello Statuto della Banca d’Italia, operante nella
composizione integrata di cui al comma 17.
11.
Presidente dell’Istituto è il Direttore Generale della Banca d’Italia.
12.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Istituto e presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio è composto dal
Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed
indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo
assicurativo o previdenziale, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del
Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
14. I due consiglieri restano
in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli
emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, adottato su proposta del Governatore della
Banca d’Italia.
15. Al Consiglio spetta
l’amministrazione generale dell’IVARP.
In
particolare il Consiglio:
– adotta
il regolamento organizzativo dell’IVARP;
– delibera
in ordine al trattamento normativo ed economico del
personale dipendente dell’Istituto e adotta il relativo regolamento;
– adotta
i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio
dei dipendenti;
– conferisce
gli incarichi di livello dirigenziale;
– approva
gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
– provvede
alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
– esamina
ed approva il bilancio;
– esercita
le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che
il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.
16.
Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche
a singoli consiglieri o al personale dell’Istituto con qualifica dirigenziale
per l’adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere
discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel
rispetto delle modalità previste dallo Statuto.
17.
Ai soli fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all’IVARP in materia assicurativa e previdenziale,
il Direttorio della Banca d’Italia è integrato con i due consiglieri di
cui al comma 13.
18. Al Direttorio integrato
spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’IVARP
e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi
all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa
e previdenziale.
19. Nell’ambito delle proprie
competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a
singoli consiglieri, a dipendenti dell’Istituto con qualifica dirigenziale o a
Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e
limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso,
nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l’approvazione della
relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l’adozione di
provvedimenti a carattere normativo.
21. Rientra, altresì, nella
competenza del Direttorio integrato l’adozione nei confronti dei dirigenti
dell’IVARP di provvedimenti di distacco ed il
conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati
presso l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA).
22. Nei casi di necessità e di
urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere
assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente,
salvo ratifica collegiale.
23. Il Direttorio integrato
viene informato dal Presidente dell’IVARP sui fatti
rilevanti concernenti l’amministrazione deIl’Istituto.
24. In sede di prima
applicazione lo Statuto dell’IVARP è deliberato dal
Direttorio della Banca d’Italia ed approvato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
modifiche allo Statuto dell’IVARP, deliberate dal
Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.
25. Lo Statuto detta
disposizioni in ordine all’assetto organizzativo dell’IVARP
e in particolare:
– stabilisce
norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell’Istituto;
– prevede
la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con
compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega
del Consiglio;
– disciplina
il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi
e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa
assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno
dei consiglieri di cui al comma 13;
– definisce
principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi
collegiali;
– definisce
le modalità dell’esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e
di urgenza;
stabilisce
norme in materia di incompatibilità e principi per l’adozione di un codice
etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
– definisce
i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla
Banca d’Italia all’IVARP o dall’IVARP
alla Banca d’Italia;
– definisce
norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell’Istituto.
26.
Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell’Istituto, stabilisce criteri per
l’ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle
spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27.
Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni l’IVARP può
avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia.
28. Alla data di entrata in
vigore del presente decreto gli organi dell’ISVAP e della COVIP
decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari
per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo
il trattamento economico connesso all’incarico precedentemente ricoperto,
ridotto del 10 per cento.
29. I Commissari straordinari
riferiscono con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca
d’Italia in ordine all’attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall’ISVAP e
dalla COVIP. L’ISVAP e la COVIP,
per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi del patrocinio e della
rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.
30. Entro 120 giorni dalla data
di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al
comma 13 e il Direttorio della Banca d’Italia predispone lo Statuto dell’IVARP.
31. Alla data di entrata in
vigore dello Statuto, i Commissari straordinari decadono automaticamente dalle
funzioni.
32. Alla medesima data l’ISVAP
e la COVIP sono soppressi e l’IVARP
succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti
attivi e passivi facenti capo ad essi. All’IVARP sono
trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il
personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle
dipendenze dell’IVARP conservando di diritto il
trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione
organica dell’IVARP è determinata entro il limite di
un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato
trasferite, in servizio presso gli enti soppressi.
33. Entro 120 giorni dalla data
di subentro dell’IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico e
previdenziale del personale dell’IVARP, fermo
restando che tale operazione di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso,
comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei
precedenti ordinamenti dei due enti.
34. Entro il medesimo termine
il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei
principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In
ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di
funzionamento dei due enti soppressi.
35. Alla data di subentro dell’IVARP nelle funzioni precedentemente attribuite all’ISVAP,
è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei
periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza
spettante all’ISVAP in materia.
36. Alla medesima data è
trasferita alla Consap Spa
la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt.
154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita l’IVARP, è
stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente
articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l’esercizio delle
funzioni di cui al presente articolo.
38. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
disciplinata l’istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica
di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite
le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti
iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto
dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione
delle categorie di soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro. L’organismo
sarà soggetto alla vigilanza dell’IVARP. Il
regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell’Organismo e il passaggio al medesimo delle
funzioni e competenze attribuite in via transitoria all’IVARP
con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.
39. La contabilità dell’IVARP viene verificata da revisori esterni così come
stabilito per la Banca d’Italia dall’art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte
dei Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi
dell’art. 4 della legge 12 agosto1982, n. 576,
così come modificato dall’art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dell’art. 18, comma 4, ultimo periodo, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
40. A decorrere dalla data
dell’entrata in vigore dello Statuto dell’IVARP sono
abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della
legge 12 agosto 1982, n. 576, l’art. 18 della legge 5 dicembre 2005, n.
252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo periodo, e per il
comma 5, nonché l’art. 13, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 335. All’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 52, le parole «In conformità agli indirizzi generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e» sono soppresse. Sono altresì abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.
41. A decorrere dalla data di
cui al comma 40 del presente articolo, sono trasferite all’IVARP
i poteri normativi attribuiti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
dall’art. 4, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, nonché quelli attribuiti al medesimo Ministro dall’art. 4, comma
3, lett. b), ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di
onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del
responsabile delle forme pensionistiche complementari.
42. Dalla data di cui ai commi
40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo,
ogni riferimento all’ISVAP o alla COVIP contenuto in
norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato
all’IVARP. Per le norme che disciplinano la gestione
dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all’ISVAP
si intende effettuato alla Consap
Spa.
43. Le disposizioni adottate
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dall’ISVAP e dalla COVIP nell’esercizio delle funzioni e delle competenze
trasferite all’IVARP restano in vigore fino all’eventuale
adozione, da parte dell’IVARP medesimo, di nuove
disposizioni nelle materie regolate.
Articolo
14.
(Riduzione delle spese di
personale)
1.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni
dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all’articolo 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo
dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono sostituite
dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;
b. all’articolo 66, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per l’anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti «Per l’anno 2015»;
c.
all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole «A decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A
decorrere dall’anno 2016».
2.
All’articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall’anno
2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine è
aggiunto il seguente periodo «La predetta facoltà assunzionale
è fissata nella misura del venti per cento per il
triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno
2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016»
3.
All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012,
n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012»
sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011»
e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-bis.
Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al
venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente
cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella
misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a
decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università
del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 49. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone
gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne
l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 2005.»
4. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, le parole «Per il triennio 2011-2013»
sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2011-2014»
e all’ultimo periodo le parole «del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per
cento a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del 50
per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016».
5. Ai fini del concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente, sino all’anno 2014; nel limite del 50 per
cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per
l’anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente, a decorrere dall’anno 2016. Sono fatte salve
le assunzioni già effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. All’articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».
6. A decorrere dal 2012 le
assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le
modalità di cui l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 per un numero di unità non superiore
all’80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio
per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione della disposizione
di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come
risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da
destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione
alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate
dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per
destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale
non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti;
tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi
operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici
compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata in
conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono
essere utilizzati a servizi operativi.
9. Ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono
prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di
livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è
sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5,
della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente
comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, del
presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti
«70 unità»;
b)
all’articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono
sostituite dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità».
12.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al
raggiungimento del limite previsto dal comma 11,
lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale
da destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o
fuori ruolo.
13.
Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la
qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate
dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta
dell’interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente
inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma
idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale
della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di
assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o
comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente
attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio
scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la
qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in
base al titolo di studio posseduto. Il personale viene
immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,
tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14. Al
fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie, ai sensi
dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministero dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino,
o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta
salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l),
della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui
all’articolo 64, comma 9, del Decreto-legge n. 112
del 2008.
16. Ai fini dell’applicazione
dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si
intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
17. Al personale dipendente
docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria
classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la
durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a)
posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di
concorso, anche quando il docente non è in possesso della
relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga
titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso
all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di
concorso;
b)
posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno
scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di
formazione;
c)
frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate
prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero
nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in
cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non
trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d)
posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico,
prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero
nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si
applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata
già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già
diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e)
il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti
lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e
saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella
medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le
lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa
a disposizione;
18.
Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19.
Per la durata dell’utilizzazione il dipendente
assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio
proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello
già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è
erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il
servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata
all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è
erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici
regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità
ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza
delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le
operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti
all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell’articolo 25
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che
la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni
superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano
dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo
n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente
a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la
specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma
2, lettera f), del ccnl relativo al
personale scolastico.
23. Per l’anno 2012 le unità
complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli
esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori a
quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
24. Per l’anno 2012 in
relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti
retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l’anno 2012 gli
stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti
rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l’anno 2012,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto
1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27. All’articolo 17 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012,
la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso
forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed
educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a
ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
sanitario nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto
delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio
finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna
somma per gli accertamenti medico-legali di cui al
primo periodo.
TITOLO III
RAZIONALIZZAZIONE E
RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA
Articolo
15.
(Disposizioni urgenti per l’equilibrio
del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)
1.
Ferma restando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all’articolo 2,
commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, l’efficienza nell’uso delle risorse destinante al settore
sanitario e l’appropriatezza nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai
sensi del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.
122, è rideterminato al valore del 3,65 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l’importo che le
aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell’ultimo
periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 20l0 n. 122, è rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l’anno 2012
l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, è rideterminato nella
misura del 13,1 per cento.
3. A decorrere dall’anno 2013
l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, è rideterminato nella
misura dell’11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per
l’acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall’AIFA in base a quanto previsto
dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui
all’articolo 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall’anno
2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla
quota di accesso delle singole regioni al riparto
della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale.
4. A decorrere dall’anno 2013
il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella
misura del 3,2 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 è
calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini,
per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per
le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere,
per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di
produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica
ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:
a)
somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero,
ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione,
nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di
cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n.
227;
b)
somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di
spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell’articolo
48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c)
somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità
condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del
prezzo del medicinale ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
7.
A decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende
farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell’eventuale superamento
del tetto di spesa a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente
articolo. Il restante 50 per cento dell’intero disavanzo a livello nazionale è
a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale,
in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che
abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
8.
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal primo periodo
del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a)
l’AIFA attribuisce a ciascuna azienda
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, in via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30
settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di
medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi
per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e
per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di
cui al comma 6 restituite dall’azienda al Servizio sanitario nazionale e di
quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal
calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell’anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell’anno per il
quale è effettuata l’attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di
brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione;
b)
le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, nonché le
risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all’anno precedente sono utilizzate dall’AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget
di ciascuna azienda; 1’80 per cento delle stesse
risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;
ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per
farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità
inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai
budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di
garanzia per ulteriori esigenze connesse all’evoluzione del mercato
farmaceutico;
c)
la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC,
incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b),
deve risultare uguale all’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l’assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d)
ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza
farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al
netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per
singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell’ambito del nuovo
sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla regioni relativi alle
prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai
fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito
ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti
parzialmente, viene attribuita la spesa per l’assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai
sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2;
e)
l’AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale,
e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia
e delle finanze;
f)
in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l’AIFA
predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende
farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente
comma;
g)
il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle
province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive
disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
alla mobilità interregionale; l’entità del ripiano a carico delle singole
aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al
superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal
presente comma;
h)
la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento,
da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b),
è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari
di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i)
in caso di superamento del budget attribuito all’azienda titolare di farmaci in
possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per
cento della quota di superamento riconducibile a tali medicinali è ripartito,
ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai
medicinali non innovativi coperti da brevetto;
j)
la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte
delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta
l’adozione da parte dell’AIFA di provvedimenti di
riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell’azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l’importo corrispondente alla somma
non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche
inadempienti;
k)
in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai
fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l’anno 2013,
fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla
ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo
fatturato relativo all’anno 2012, dell’ammontare del superamento, a livello
complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.
9.
L’AIPA segnala al Ministro della salute l’imminente
ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto
della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei
pazienti trattabili, potrebbero determinare forti
squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10.
Al fine di incrementare l’appropriatezza
amministrativa e l’appropriatezza d’uso dei farmaci il comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano
annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l’attivazione
ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e
l’attivazione delle procedure per ottenere l’eventuale rimborso da parte delle
aziende farmaceutiche interessate.
11. La disciplina del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella
prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti
nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come
riferimenti al presente articolo».
12. Con le disposizioni di cui
ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l’anno
2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la
stipulazione, entro il 31 luglio 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella
quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l’importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto
si procede al monitoraggio dell’attuazione delle misure finalizzate
all’accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
13. Al fine di razionalizzare
le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a)
ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative
a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e
servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei
contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera
fino al 31 dicembre 2012;
b)
all’articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell’attività di
rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla
base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche
grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende
Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative
dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori
una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto
di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In
caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della
proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le
Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere
a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile. Ai
fini della presente lettera per differenze significative
dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo
di riferimento.»;
c)
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30
novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto
ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti,
comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come
riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui
il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a
carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per
cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente
attraverso la soppressione di unità operative
complesse. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo
di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse,
è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai
sensi dell’articolo 15-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell’ambito
del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale
e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche,
anche se funzionalmente e amministrativamente facenti
parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l’ulteriore
passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all’assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l’assistenza residenziale e
domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato ai sensi
dell’articolo l, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati
gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera;
d)
fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a),
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi
a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell’articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I
contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa;
e)
costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da
specificare l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori,
servizi, forniture) è la loro incidenza percentuale relativamente all’importo
complessivo dell’appalto. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell’istruttoria
effettuata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
f)
il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’articolo 17,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato,
per l’anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore
del 4,8 per cento;
g)
all’articolo 8-sexies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione
delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di
remunerazione assegnato».
14. A tutti i singoli contratti
e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti
privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per
l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei
corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla
regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata
per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per
l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014. La
misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva
rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di
mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in
tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa
determinatosi per il 2012 a seguito dell’applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il
livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a
decorrere dal 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a),
ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15.
In deroga alla procedura prevista dall’articolo 8-sexies,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni,
in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera
ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui
all’articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di
costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell’esigenza di recuperare, anche tramite le determinazione
tariffaria, margini di inappropriatezza ancora
esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui
al comma 15, valide per gli anni 2012-2014,
costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a
carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della
finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari,
fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al
presente articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il
Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12
dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo
2005, abbia verificato il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del
settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni
che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo
di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite
invalicabile.
18. Sono abrogate le
disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell’articolo
1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
19. Al quinto periodo
dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole:
«Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le
seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto».
20. Si applicano, a decorrere
dal 2013, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato
positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell’articolo 17
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:
«3.
Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli armi
2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica
dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con
le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del
2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo
conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni
2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito
l’equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese
complessive di personale per un importo non inferiore a quello
risultante dall’applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71,
rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l’anno 2013 e di due
terzi per l’anno 2014.
3-ter.
Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai
Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici
obiettivi ivi previsti in materia di personale».
22.
In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del
fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento,
previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno
2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Le predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di auto
coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
medesime, da recepire, in sede di espressione dell’Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e
delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale,
entro il 30 settembre 2012, con riferimento all’anno 2012 ed entro il 30
novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora
non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all’attribuzione
del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e
alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio
sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana,
assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste
dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle
norme di attuazione di cui al predetto articolo 27,
l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
23.
A decorrere dall’anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere
dall’esercizio 2013, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 68, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
25. L’articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti
economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si
applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.
TITOLO IV
RAZIONALIZZAZIONE E
RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Articolo
16.
(Riduzione della spesa degli enti
territoriali)
1.
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti
territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi
intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto
delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono
princìpi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2.
Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto
ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento
corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro
per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le
riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate, tenendo conto anche
delle analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze è comunque emanato entro
il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE.
Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al
presente comma.
3 Con le procedure previste
dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla
finanza pubblica per l’importo complessivo di 600 milioni di euro per l’anno
2012, 1.200 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014. Fino all’emanazione delle norme di attuazione
di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l’accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno
2011, dal SIOPE. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi
del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle
predette procedure.
4. Dopo il comma 12
dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente
comma: «12-bis. In caso di mancato accordo di
cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono
determinati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo il
miglioramento di cui:
a)
al comma 10 del presente articolo;
b)
all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
2011, n. 214;
c)
all’articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo l, comma l, della legge 24 marzo
2012, n. 27, come ridotto dall’articolo 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo l, comma l,
della legge 26 aprile 2012, n. 44;
d) agli
ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
5.
L’ultimo periodo del comma 11 e l’ultimo periodo del
comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.
6.
Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo
2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23
del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro
per l’anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le
riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche
delle analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli
elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti
nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base
dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero
dell’interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il
decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato
entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme
nei confronti dei comuni interessati all’atto del pagamento agli stessi comuni
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente
all’imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare
ai comuni a titolo di imposta municipale propria
risultino incapienti per l’effettuazione del recupero
di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello
Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità
presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di
Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta municipale
propria spettante ai comuni.
7. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai
sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna
provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo
1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il
30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero
dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre
2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In
caso di incapienza, sulla
base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate
provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province
interessate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora
le somme da riversare alle province a titolo di imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della
parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla
contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è
reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto-legge n.
112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni
ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo
prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A
tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli
enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di
cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112
del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del
decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per
cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo;
gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto
alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di
soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti.
9. Nelle more dell’attuazione
delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto
comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato.
10. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal
seguente: «Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario
nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della
certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato,
l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e
dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è
recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente
territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o
perequativi e le quote di gettito relative alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al
presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede,
sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II
del presente decreto.».
11. Il comma 1 dell’articolo
204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che
l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di
finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite
nell’ambito di assunzione del nuovo indebitamento
12. All’articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono sostituite
dalle parole: «10 settembre»;
b)
alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già
trasmesse»
c)
al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle parole «entro
il 30 settembre».
Articolo
17.
(Soppressione e razionalizzazione
delle province e loro funzioni)
1.
Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del
pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei
criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2.
Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell’interno e della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle province, da
individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna
provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina
vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell’Istituto
nazionale di statistica relativi all’ultimo censimento
ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui
territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì,
le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all’articolo
18, comma 1.
3. Il testo della deliberazione
di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni
regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all’organo regionale di raccordo
tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle
province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al
primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle
province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i
successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di
cui al comma 4.
4. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa sono
soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai
sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al
primo periodo del presente comma è assunto previo parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in
ordine alla riduzione ed all’accorpamento delle province ubicate nei territori
delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto
speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al
presente articolo, che costituiscono principi dell’ordinamento giuridico della
Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo
non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto
disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di
indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 23, comma 14, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011,
n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118,
comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni
amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo,
della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative
di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
8. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno,
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla
base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connessi all’esercizio delle funzioni stesse ed al
loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli
schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza dell’esercizio
delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata
ed è contestuale all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime.
10. All’esito della procedura
di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area
vasta, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione:
a)
pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché
tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b)
pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e
controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale nonché costruzione, classificazione e
gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente.
11.
Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni,
loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi
terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell’articolo 118 della Costituzione.
12.
Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il
Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo
23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del
patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente
all’attuazione del presente articolo, è operata a
invarianza del contributo complessivo.
Articolo
18.
(Istituzione delle Città
metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)
1.
A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni
amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con
contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1º gennaio 2014,
ovvero precedentemente, alla data della cessazione o
dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza
dell’incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano
luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli
articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2.
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia
contestualmente soppressa ai sensi del comma l, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo
comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del
patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
3. Sono organi della città
metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale
può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli
organi di cui al primo periodo del presente comma durano in
carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il
sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano
applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e,
in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni
del sindaco metropolitano sono svolte, sino all’elezione del nuovo sindaco del
comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del
presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
4. Fermo restando che trova
comunque applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, nonché
che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il
sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può
stabilire che il sindaco metropolitano:
a)
sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b)
sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della
provincia;
c) sia eletto a
suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e
75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel
testo vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto; il richiamo di cui al comma l del citato articolo 75 alle
disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5.
Il consiglio metropolitano è composto da:
a)
sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente
superiore a 3.000.000 di abitanti;
b)
dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente
superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c)
dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
6.
I componenti del consiglio metropolitano sono eletti,
tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio
della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai
consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione
del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di
rappresentanza delle minoranze. L’elezione del consiglio metropolitano ha luogo
entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune
capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b),
contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione
dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano
convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7.
Alla città metropolitana sono attribuite:
a)
le funzioni fondamentali delle province;
b)
le seguenti funzioni fondamentali:
1)
pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2)
strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito metropolitano;
3)
mobilità e viabilità;
4)
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8.
Alla città metropolitana spettano:
a) il
patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui
ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi;
b)
le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai
sensi del comma 8 dell’articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9.
Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a
maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a)
regola l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b)
regola le forme di indirizzo e di coordinamento
dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
c)
disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le
modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane,
prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri
e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi
nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse
umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) può
prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città
metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) può
regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi
nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città
metropolitana.
10.
La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano
e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o
gettoni di presenza.
11.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, ed all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Articolo
19.
(Funzioni fondamentali dei comuni
e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)
1.
All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 27 è sostituito dal seguente: «27. Ferme restando le funzioni
di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle
materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della
Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a)
organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile
e controllo;
b)
organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c)
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa
vigente;
d) la
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e)
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
f)
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g)
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo
118, quarto comma, della Costituzione;
h)
edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i)
polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l)
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di
servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici,
nell’esercizio delle funzioni di competenza statale».
b)
il comma 28 è sostituito dal seguente:
«28. I comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono
o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione
d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma
associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali
dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata
secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali
funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture
tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software,
la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.»;
c) dopo
il comma 28 è aggiunto il seguente:
«28-bis.
Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell’articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
d) il
comma 30 è sostituito dal seguente:
«30. La regione, nelle
materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati
nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale
ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di
cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese,
secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell’ambito della normativa
regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.»;
e) il
comma 31 è sostituito dai seguenti:
«31. Il limite
demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000
abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i
tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio
associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al
comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni
aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad
esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter.
I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo:
a) entro il 1º gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1º gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni
fondamentali di cui al comma 28.».
2.
I commi da 1 a 16 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
sostituiti dai seguenti:
«1.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese
degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative
e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non
pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si applica, in deroga
all’articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
2. Sono affidate all’unione di
cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione
economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la
titolarità della potestà impositiva sui tributi
locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle
funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione. I comuni componenti
l’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unione
per l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio
comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento
programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato
dall’unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di
variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua
attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun
comune e l’unione.
3. L’unione succede a tutti gli
effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano
inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1,
ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura
civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite
tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro
affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A
decorrere dall’anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono soggette alla disciplina del patto di stabilità
interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente
popolazione.
4. Le unioni sono istituite in
modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori,
determinata ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000
abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
5. I comuni di cui al comma 1,
con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei
componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla
regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la
regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l’istituzione di
tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui
al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di
cui al presente articolo.
6. Gli organi dell’unione di
cui al comma l sono il consiglio, il presidente e la giunta.
7. Il consiglio è composto da
tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell’unione nonché, in prima
applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri
di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’unione in tutti i comuni che sono membri
dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due
appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai
sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior
numero di abitanti tra quelli che sono membri
dell’unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione medesima. Al
consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla
data di istituzione dell’unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge
il presidente dell’unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente,
che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze
attribuite al sindaco dall’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei
comuni che sono membri dell’unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni.
9. La giunta dell’unione è
composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal
medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in
numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente
popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all’articolo 48 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade
contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell’unione
individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i
rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell’unione, con deliberazione a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro
venti giorni dalla data di istituzione dell’unione.
11. Ai consiglieri, al
presidente ed agli assessori dell’unione si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in
riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al
sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli
amministratori dell’unione, dalla data di assunzione
della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e
indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di
amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. L’esercizio
in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o
più convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico, che hanno durata
almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia
comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione,
secondo modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno
della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell’unione, nei
comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il
sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.».
3.
L’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art.
32 (Unione di comuni) 1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito
da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato
all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da
comuni montani, essa assume la denominazione di unione
di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e
di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo
comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2.
Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni
possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con
singoli comuni.
3. Gli organi dell’unione,
presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi
non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni
associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo
dei comuni associati. Il consiglio è composto da un
numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione
pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle
minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione ha autonomia
statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare
riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile,
al personale e all’organizzazione.
5. All’unione sono conferite
dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio
delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla
normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale
dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento
della somma delle spese di personale sostenute precedentemente
dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di
spesa in materia di personale .
6. L’atto costitutivo e lo
statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo
statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli
introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad
esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni
sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6,
commi 5 e 6».
4.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un’unione di
comuni già costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina
di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all’articolo 16
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presen