XVI SENATO DELLA REPUBBLICA
1693
Attesto che il Senato
della Repubblica,
il 30 novembre 2011,
ha approvato il seguente
disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Asciutti, Pittoni,
Vita, Barelli, Rusconi, Bevilacqua,
Ceruti, De Eccher, Vittoria
Franco, De Feo, Mariapia Garavaglia, Firrarello, Marcucci, Poli Bortone, Anna Maria Serafini,
Giancarlo Serafini, Veronesi, Valditara e Zavoli:
Valorizzazione
del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Art. 1.
(Validità dei titoli)
1.
I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti,
dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di
arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche,
nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono
equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche
alle classi di laurea L 4, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso
alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso.
2.
I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle
arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli
Istituti musicali pareggiati sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree
magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4 e LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di
laurea LM 45, e per gli Istituti superiori per le
industrie artistiche alle classi di laurea LM 12, ai
fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono
stabilite le equipollenze per i titoli rilasciati dall’Accademia nazionale di
danza e dall’Accademia nazionale di arte drammatica.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura
di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di
percorsi validati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la
data di cui al comma 3, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di
secondo livello di cui ai commi 1 e 2.
5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui
al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente
ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui
al comma 2.
6. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è
consentito frequentare non più di due corsi nell’ambito dei corsi di vario
livello afferenti alle scuole di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 2.
(Istituzione del CNSAC)
1.
È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei
conservatori (CNSAC), organo consultivo di
rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di
cui all’articolo 1.
2.
Il CNSAC:
a) formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca sui:
1)
progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;
2)
decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la
disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché
le modalità e gli strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli
studenti;
3)
criteri per l’assegnazione e l’utilizzazione del fondo di finanziamento
ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui all’articolo
1;
b)
elegge al suo interno tre rappresentanti degli
studenti nel Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
(CNAM), di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
c)
può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca su altre materie di interesse
generale per le istituzioni di cui all’articolo 1;
d) presenta al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro un anno
dall’insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell’ambito delle
istituzioni di cui all’articolo 1;
e) può rivolgere quesiti
al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca circa fatti o
eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione
studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.
3.
Il CNSAC è composto da dieci
componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di
primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all’articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il
presidente e due membri che compongono l’ufficio di presidenza.
4.
La composizione del CNSAC è come di
seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:
a) quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati;
b)
due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
c) un rappresentante
degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
d) un rappresentante
degli studenti dell’Accademia nazionale di arte
drammatica;
e) un rappresentante
degli studenti dell’Accademia nazionale di danza;
f) un rappresentante
degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.
5.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le
modalità di elezione dei componenti e il funzionamento
del CNSAC.
6.
Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti
compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.
Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
Art. 3.
(Modifica dell’organizzazione del
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)
1.
Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«2.
Il CNAM è composto da ventitre membri, di cui venti
eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente
e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei
conservatori (CNSAC). Le elezioni avvengono in
un’unica tornata elettorale e indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza. I componenti
durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati
consecutivi. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che
compongono l’ufficio di presidenza. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:
a) quattro
rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle
arti statali;
b)
due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di
belle arti statali;
c) un rappresentante del
personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute;
d) un rappresentante del
personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie
artistiche;
e) un rappresentante del
personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di
arte drammatica;
f) un rappresentante del
personale docente di prima fascia dell’Accademia nazionale di danza;
g) sei rappresentanti
del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;
h) un rappresentante del
personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e
pianisti accompagnatori;
i) un rappresentante del
personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;
l) un rappresentante del
personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all’articolo 1;
m) un rappresentante dei
direttori amministrativi delle istituzioni di cui all’articolo 1;
n) tre rappresentanti
degli studenti designati dal CNSAC».
Art. 4.
(Formazione dei docenti)
1.
Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale
docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.
Tra i titoli validi per accedere all’insegnamento del
canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in
una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane.
Art. 5.
(Talenti precoci)
1.
Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale,
che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio
della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori
di musica. Tale eventualità si verifica a seguito
della segnalazione al Conservatorio, da parte dell’istituto scolastico, delle
particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di
specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso
il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso
l’istituzione scolastica di appartenenza.
Art. 6.
(Accademia nazionale di Santa
Cecilia)
1.
Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema
dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle attività
di didattica specialistica possono essere comandati
fino a cinque docenti dei Conservatori di musica, con contratto a tempo
indeterminato, presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia per l’attivazione
dei corsi di perfezionamento.
2.
Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su
richiesta motivata dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, previo assenso
dell’interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il
conservatorio di appartenenza il trattamento economico
complessivo in godimento.
3. I posti lasciati liberi per effetto dei comandi di
cui al comma 2 sono resi indisponibili.
Art. 7.
(Politecnici delle arti)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
con proprio decreto, provvede all’istituzione di Politecnici delle arti,
esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale,
delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.
I Politecnici delle arti godono di autonomia
statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro
costituzione, i Politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi alle istituzioni in essi confluite, che
mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque
facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, design.
3. Senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato, negli statuti i Politecnici delle arti prevedono i seguenti organi:
a)
rettore;
b)
senato accademico;
c) consiglio di amministrazione;
d) collegio dei revisori
dei conti;
e) nucleo di
valutazione;
f) direttore
amministrativo.
4.
L’organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3, tenuto
conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale e
coreutica, vengono stabiliti in analogia con quanto
previsto dall’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall’articolo 2
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5.
I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad
ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli
di studi di eguale durata. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede all’istituzione di idonee classi di
laurea o a stabilire l’equipollenza con le classi di laurea dell’area umanistica
e dell’area scientifica già esistenti.
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
IL PRESIDENTE