XVI LEGISLATURA
Senato
della Repubblica N. 2518
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del
Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro
dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2010
Conversione in legge del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1.
È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 29 dicembre 2010.
Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta
e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroghe non onerose di termini in scadenza)
1. È fissato al 31 marzo 2011 il temine
di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può essere disposta l’ulteriore proroga
fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero
la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
Articolo 2.
(Proroghe onerose di termini)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del
contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio
finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i
termini ivi stabiliti relativamente al predetto
esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a
2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate
alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2011 sono
quantificate nell’importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una
quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di
sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza
domiciliare dei malati ai sensi dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell’ammontare
indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci
indicate nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al maggiore onere
derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro
per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze in data 1º dicembre 2010,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché
dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in
relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è
differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal
periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per
l’anno 2010, si provvede ai sensi dell’articolo 3.
3. È
sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed
il mese di giugno 2011, previste dall’articolo 39, commi 3-bis,
3-ter e 3-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate
non versate ai sensi del presente comma è
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da
non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
4. Le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al
30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2011. Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi in base
all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere
derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 3.
5. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti
di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro
per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi dell’articolo 3. Con decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono
stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da
rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo
nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta
2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo
periodo.
6.
Per garantire l’operatività degli sportelli unici per l’immigrazione nei
compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle
Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro
irregolare, il Ministero dell’interno, in deroga alla normativa vigente, è
autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all’articolo
1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007,
n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto
stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro
per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.
7.
Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
inseriti i seguenti:
«196-bis. Il termine per la conclusione delle
operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31
dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell’articolo 314 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica. Nell’ambito di tale procedura è
considerata urgente l’alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo
3 del protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero
della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del
valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi
dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine
i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall’Agenzia del
demanio con le procedure di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano
applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni
contenute nell’articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I
proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad
essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con
riferimento all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2
dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio
dello Stato per essere riassegnati al contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi
di Bilancio, fino a concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati; b)
a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le
risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili
alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni
sono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al
Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal
Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4,
comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
che deve essere in possesso di comprovati requisiti
di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti
nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione
del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto
al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente
l’accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010,
che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si
provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500
milioni per l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di
imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio“, da riassegnare ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, per essere destinata all’estinzione dell’anticipazione di
tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».
8. Il secondo periodo del comma 196
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal
seguente: «L’anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai
sensi dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200
milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e,
per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a
carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».
9. All’articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Per l’attuazione del piano di rientro
dall’indebitamento pregresso, previsto dall’articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il
Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto
di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede
all’accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo
del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo
all’emittente e l’ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo
è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di
operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso
unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell’eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove
possibile, gli accantonamenti già effettuati.»;
b)
dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione
commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui all’articolo 14, comma 14,
del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base
annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, è stabilito, in misura non superiore all’80 per cento del
trattamento economico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di
Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse
destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura
pari all’importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario
straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque
termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di
natura straordinaria e residui un’attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma
Capitale.»;
c)
al comma 14-quater, il quarto periodo è
sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle
addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di
riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento, provvede a versare
all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A
tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita
delegazione di pagamento, di cui all’articolo 206 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.»;
d)
al comma 15, il primo periodo è soppresso;
e)
al comma 17, le parole «L’accesso al fondo di cui
al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva
da parte del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti
della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni
di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva
da parte del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze»; l’ultimo periodo, in fine, è soppresso.
10. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, la lettera d), è così sostituita:
«d)
i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a),
sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte
dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di
programma di stabilità e crescita:
fino
al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione
in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni
agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata del
bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all’articolo 619, per
le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse
quelle relative agli eventuali trasferimenti di
personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale
della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di
cui all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla
ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero
dell’economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
in un
range tra il 5 ed il 15 per cento
proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti
locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ove non sia
assegnata la percentuale massima, la differenza viene
distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».
11. All’articolo 314 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero
della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di
gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento
dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare
a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino
alla riallocazione delle funzioni, da realizzare
sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli
immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma
non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del presente
decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto
degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le
risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari
derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento
degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità
previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono
essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all’articolo 1836 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle
risorse di pertinenza del Ministero delle difesa.».
12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo
314, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate
entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto si procede secondo
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.
13. Al fine di fronteggiare la crisi
finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione
del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio
europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di
novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli
interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi
finanziarie dei Paesi aderenti in cui al decreto-legge 25 gennaio 1999,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999,
n. 74, sono prorogate e si provvede all’estensione della linea di
credito già esistente. Conseguentemente:
a)
la Banca d’Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo
monetario internazionale (FMI), per la conclusione
di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui
all’allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b)
la Banca d’Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse
finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di cui alla
alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi
di euro;
c)
una volta completata la riforma del New Arrangements
to Borrow (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti
nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla
linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di
prelievo (DSP);
d)
i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante
convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca
d’Italia.
14. È altresì prorogata l’autorizzazione alla Banca
d’Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei
Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la
Banca d’Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di
diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a
tassi di mercato tramite l’Extended
credit facility del Poverty
reduction ad growth trust, secondo le modalità concordate tra il
Fondo monetario internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e
la Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility
del Poverty reduction
and growth trust, per un ammontare pari a 22,1
milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per
il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo
monetario internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del
capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi
di cambio.
16.
Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia dello Stato
per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli
interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi
dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione
nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7.
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.
17.
Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operatività della garanzia di cui
all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente
capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal
pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all’articolo 2, comma
3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.
18.
Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni
delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per
l’adozione dei relativi atti presupposti.
19.
All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività
principale,»;
b)
i commi 4 e 5 sono abrogati.
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6,
pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, 264,1
milioni di euro per l’anno 2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede
rispettivamente:
a)
quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente versamento al
bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di una quota delle
risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilità
speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio»;
b)
quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c)
quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento entro il 30
gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle
disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per
la finanza d’impresa ai sensi del comma 847 dell’articolo 2 della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il
versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese
innovative ai sensi dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul
conto di tesoreria n. 23514;
d)
quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di euro per l’anno
2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14,
comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122; e quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del bilancio dello
Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell’Allegato 2 al presente
decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi, e che
sono riassegnate ad apposito fondo per essere
destinate alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette somme,
iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31
dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere
utilizzate nell’esercizio finanziario 2011;
f)
quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a)
quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010,
mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla
categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun
Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di
bilancio al termine dell’esercizio. Per effettive, motivate e documentate
esigenze, su proposta delle Amministrazioni
interessate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono
essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo,
con invarianza degli effetti sull’indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie
di spesa, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni
per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 4.
(Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addì 29 dicembre 2010.
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