Senato
della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 2392
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
SIRAGUSA, BARBIERI, GOISIS,
GHIZZONI, CAPITANIO SANTOLINI, GRANATA, Antonino RUSSO e GIAMMANCO
(V. Stampato Camera
n. 3286)
approvato dalla I Commissione
permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
della Camera dei deputati il 19 ottobre 2010
Trasmesso dal
Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 ottobre 2010
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la
rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di consentire
all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali
del corso-concorso indetto con decreto direttoriale
22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in
esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di
garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad
emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di
svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla
presente legge.
Art. 2.
1. I candidati che
hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui
all’articolo 1, che alla data di entrata in vigore
della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico
con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta
sull’esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di
tale prova scritta con esito positivo, sono
confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti
scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. I candidati che
hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui
all’articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato
l’esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su
un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo
corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è
confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale
finale di merito.
Art. 4.
1. Le prove di cui agli
articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 1.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla
rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno
partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del
concorso di cui all’articolo 1 completando ognuna di esse
con la consegna del relativo elaborato.
2. La
rinnovazione della procedura concorsuale di cui all’articolo 1 ha luogo
mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno
partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui
all’articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del
medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono
attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le
misure idonee per garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione
della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al
comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all’articolo 6.
Art. 6.
1. L’organizzazione e
lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a
sei mesi, sono curati dall’ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la
collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al
termine della frequenza del corso di formazione,
sostengono un colloquio selettivo. L’attestato di superamento del corso è
rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’articolo 1 devono
essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 7.
1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai
sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per
ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
Art. 8.
1. Per l’organizzazione
delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le
disposizioni del decreto direttoriale di cui all’articolo 1 della presente
legge e del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.
Art. 9.
1. All’attuazione della
presente legge si provvede mediante l’utilizzo delle risorse strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
1. Le assunzioni ai
sensi dell’articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si
renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012
nella Regione Sicilia, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo
l’assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 11.
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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