IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTA la legge 21 dicembre
1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'articolo 2, comma 6, recante
disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;
VISTA la legge 30 dicembre
2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
VISTA la legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
VISTA la legge 24 dicembre
2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
VISTO il decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria;
VISTO il decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, ed, in particolare, l'articolo 9, che reca disposizioni
in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;
VISTO l'articolo 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
in cui si dispone che per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, nonché nel limite
del 20 per cento delle unità cessate nello stesso anno di riferimento;
VISTO il citato articolo 1,
comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che,
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione
delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti
di alta formazione artistica e musicale e coreutica;
CONSIDERATO che come già
previsto in applicazione dell'articolo 1, comma
101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a
rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge
richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di
settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica perseguiti;
VISTO l'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che
prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
VISTO l'articolo 3, comma
58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che,
in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre
1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina
autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare
del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, in data 22 febbraio 2011, n. 11786 ;
VISTO il decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l'articolo
2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto AFAM continuano a
trovare applicazione le specifiche discipline di settore;
VISTO l'articolo 270 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina l'accesso
nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al
pianoforte e dei pianisti accompagnatori;
VISTO l'articolo 9, comma
31, del decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, ''fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure
previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predelle disposizioni
possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assumionali
consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. A tal fine le risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in
servizio";
RITENUTO che, non essendo
applicabile al comparto scuola e agli istituti di alta formazione artistica e
musicale e coreutica la disciplina del turn over e dovendo subordinare
il trattenimento in servizio ad autorizzazione, non sia attuabile la parte del
disposto del predetto articolo 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del
2010, secondo cui Ie risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette
cessazioni di personale sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento
retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;
VISTO l'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti
pensionistici;
VISTA la circolare n. 2
dell'8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
avente ad oggetto "decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 -
limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche
amministrazioni";
VISTA la citata nota circolare n.
11786 del 22 febbraio 2011 con la qual e il Dipartimento della funzione
pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di
programmazione del fabbisogno dì personale per il triennio 2011 -2013, autorizzazioni
ad assumere per l'anno 2011 e il bandire per il triennio 2011-2013;
VISTA la legge 12 gennaio
1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare
l'articolo 1, comma1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è
intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
VISTE le note del 09
agosto 2011, n. 4460 e del 24 novembre 2011, n. 6676, con le quali il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto tra l'altro
l'autorizzazione ad assumere a tempo indetenninato un contingente di 325 unità
di personale ATA, di cui n. 28 nella qualifica di Direttore dell'ufficio di
ragioneria EP1, n. 7 collaboratori tecnici amministrativi, di biblioteca e di
laboratorio, n. 149 assistentl amministrativi, n. 131 coadiutori ed 1 unità di
Direttore amministrativo EP2 a seguito di mobilità intercompartjmentale, nonché
a trattenere in servizio n. 9 coadiutori;
VISTA la nota del
Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, del 22 dicembre
2011, n. 30122, con la quale tra l'altro, si trasmette il parere favorevole del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato de113 dicembre 2011, n.
124003, in merito all'autorizzazione ad assumere limitatamente a n. 149
assistenti amministrativi e n. 131 coadiutori, nonché a trattenere in servizio
n. 9 coadiutori. Non è stata assentita l'autorizzazione per le n. 28 unità di
Direttore dell'ufficio di ragioneria – EP1 e per le n.7 unità di collaboratori
tecnici, amministrativi, di biblioteca e di laboratorio per i quali è necessaria
l'indizione di procedura concorsuale nazionale per esami e non per soli titoli.
Non è stato, inoltre, assentito, nei termini richiesti dal MIUR, il trasferimento
dell 'unità in mobilità intercompartimentale;
VISTA la nota del 12
luglio 2012, n. 140161/PF, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca - Ufficio di Gabinetto ha richiesto l’autonzzazione ad assumere
a tempo indeterminato un contingente di n. 60 docenti di I e II fascia a
trattenere in servizio n. 28 docenti, di cui 6 con trattenimento per il solo
anno accademico 2012/2013, a trattenere in servizio n. 6 coadiutori per il solo
anno accademico 2012/20.13;
VISTA la nota del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale
per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica - del 29 maggio 2012, n.
3689 con .la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere, mediante mobilità
intercompartimentale, di n. 3 funzionari pubblicij da inquadrare neI profilo di
direttore amministrativo – EP/2;
RITENUTO di dover stralciare
dalle precedenti richieste di assunzioni il contingente di personale richiesto
con la citata nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF e, pertanto, di autorizzare l'assunzione
di n. 280 unità di personale tecnìco-amministrativo (n. 149 assistenti
amministrativi e 131 coadiutori) e di n. 3 unità di direttore amministrativo –
EP/2, a seguito di mobilità intercompartimentale;
VISTA la nota del
Dipartimento della funzione pubblica del 24 luglio 2012, n. 30733 con cui è stato
chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di
esprimere il concerto per le assunzioni richieste con la citata nota del 12
luglio 2012, n. 14016/PF;
VTSTA la nota dell'Ufficio
Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze deI 7 agosto 2012, AGC/19/RIFPA/11829,
con la quale si trasmette il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dlpartimento Ragioneria generale- IGOP, espresso con nota del 7 agosto,
n.69276;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione deI 24 agosto 2012;
VISTO il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, in data 13 dicembre 2011 pubblìcato nella Gazzetta
Ufficiale 16 febbraio 2012, n. 39, che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione de
Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
SU PROPOSTA del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
DECRETA:
Art. 1
Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno2012,
ad assumere a tempo ìndeterminato n. 280 unità di personale tecnico-amministrativo
(n.149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e n. 3 unità di direttore
amministrativo - EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale.
Il presente decreto,
previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a ROMA Addì 30 ago.
2012