DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21
dicembre 2009
Autorizzazione
ad assumere unità di personale, ai sensi del comma 643 dell'articolo 1 della
legge n. 296/2006, per dieci enti di ricerca.
(GU n. 114
del 18-5-2010 )
Allegato
IL
PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30
dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare
l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in
regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23
dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare
l'art. 1 comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli
anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni
di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purché la spesa per
il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti
complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e
comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;
Visto l'art. 12, comma 3, 2°
capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con
modifiche ed integrazioni dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma
536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
643, della medesima legge;
Visto l'art. 1, comma
536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale
prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma
4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi
oneri;
Visto il citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4,
che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, pertanto, diventa
lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di ricerca;
Visto il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6
agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria;
Visto in particolare l'art. 74,
commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti,
rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione
organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il predetto art. 74, comma
1, lettera c) così come integrato dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10
novembre 2008 n. 180, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 9 gennaio 2009, n. 1 il quale esclude gli enti di
ricerca dalla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, fermi restando i restanti adempimenti e le sanzioni previste in
caso di mancata ottemperanza;
Visto l'art. 6, comma 1,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non
possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni
sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;
Viste le note degli enti di
ricerca interessati con le quali vengono chieste le autorizzazioni ad assumere,
ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma
643, della predetta legge n. 296 del 2006 e
dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge n. 248 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del
2008, nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2008,
risorse pari all'importo indicato per ciascun ente nella tabella allegata al
presente decreto, calcolate in relazione ai criteri previsti nella citata circolare n.
3851/2009;
Tenuto conto dei valori di ciascun
ente relativi alle entrate complessive correnti e alla spesa di personale,
risultanti dal bilancio consuntivo dell'esercizio 2008;
Verificato il ricorrere dei
presupposti previsti dalla normativa sopra citata, tra cui la capienza degli
oneri relativi alle assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle
cessazioni intervenute nell'anno 2008, nonché il rispetto del limite di spesa
del personale che non supera l'80 per cento delle entrate complessive correnti,
di cui si dà un quadro sintetico nella tabella allegata al presente decreto
redatta sulla base dei dati certificati da ogni singolo ente;
Ritenuto che anche considerando
l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato
rimane per tutti gli enti nel limite fissato dall'art. 1, comma
643, della legge n. 296/2006;
Visto l'art. 1, comma
644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli altri, salvi i
principi di cui al comma 526 della
stessa legge;
Visto l'art. 1, comma
526, della citata legge n. 296 del 2006 che
prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della
medesima legge possono procedere per l'anno 2008, nel limite di un contingente
di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla
stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti
di cui al comma 519;
Vista la legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3,
comma 90;
Vista la circolare del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18
aprile 2008, n. 4 recante «Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità»;
Vista la circolare del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18
aprile 2008, n. 5 recante «Linee di indirizzo in merito
all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da
90 a 95 e comma 106, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e
tenuto conto che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle
amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano
previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso
dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da
coprire, nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso
attraverso concorso pubblico. A tal fine la mobilità di personale va computata
in maniera neutra;
Vista la nota circolare
del 27 gennaio 2009, n. 3851 concernente modalità di
assunzioni e stabilizzazioni negli enti di ricerca per il biennio 2008-2009;
Visto l'art. 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall'art. 54 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo
cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre materie, quelle
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che
comprende al n. 4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
Visto l'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema
di «Reclutamento del personale»;
Visto il decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto
2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7,
che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le
amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonché
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo
determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle
previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale
diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo
delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del
comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto il decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27
febbraio 2009, n. 14 ed il particolare l'art. 41, comma 1,
come modificato dall'art. 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito con legge n. 102 del
2009, il quale prevede che il termine per procedere alle
assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di cui all'art. 1, commi
523 e 643, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009;
Visto il citato decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto
2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 17,
secondo cui il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma
14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge del 6
agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare
assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a
regime pari all'importo in euro indicato a fianco di ciascun ente, assunzioni
che, in ragione del combinato disposto dell'art. 41, comma 1, del decreto-legge
n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del
2009, e dell'art. 17, comma 17, del decreto-legge n. 78 del
2009, convertito con legge n. 102 del
2009, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010, fermo
restando che il requisito per la stabilizzazione deve essere maturato entro il
31 dicembre 2009;
Ritenuto che i predetti enti
debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle
procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse
finanziarie assegnate;
Su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008,
concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio
prof. Renato Brunetta»;
Decreta:
Art. 1
1. Gli enti di cui all'allegata
tabella possono procedere, ai sensi del comma 643
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base
delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2008, mediante
procedure di reclutamento ordinario e di stabilizzazione, all'assunzione a
tempo indeterminato di personale per il numero delle unità e nel limite massimo
della spesa a regime, espressa in euro, risultante dalla tabella allegata al
presente decreto di cui è parte integrante.
2. Le assunzioni a tempo
indeterminato, mediante procedure speciali di stabilizzazione, sono quelle
disciplinate dalla legge ed in particolare dell'art. 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 3,
commi da 90 a 94 della legge 24 dicembre n. 244 del 2007.
3. Gli Enti di cui al comma 1 sono
tenuti, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, a trasmettere, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa
per l'anno 2009 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da
parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di
spesa previsti dal presente decreto.
L'onere derivante dalle assunzioni
di cui al comma 1 è posto a carico del bilancio di ciascun ente.
Il presente decreto, previa
registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
ALLEGATO