DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2009
Autorizzazione
ad assumere unità di personale, ai sensi del comma 643 dell'articolo 1 della
legge n. 296/2006, per nove enti di ricerca. (10A04015) (GU
n. 82 del 9-4-2010 )
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 30 dicembre
2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1,
comma 47, che disciplina la mobilità tra
amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
Vista
la legge 23 dicembre
2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista
la legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1
comma 643, della predetta legge il quale prevede
che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere
ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purchè
la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno
precedente;
Visto
l'art. 12, comma 3,
secondo capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito
con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma
536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
643, della medesima legge;
Visto
l'art. 1, comma
536, della predetta legge n. 296 del 2006,
il quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui
all'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e dei relativi oneri;
Visto
il citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il
predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per
la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
che, pertanto, diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di
ricerca;
Visto
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6
agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto
in particolare l'art. 74, commi 1,
5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008,
concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la
dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato
adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto
il predetto art. 74, comma 1, lettera c) così come integrato dall'art. 1, comma 9,
del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1
il quale esclude gli enti di ricerca dalla rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale, fermi restando i restanti adempimenti
e le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza;
Visto
l'art. 6, comma 1,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico,
situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei
contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e
di livello dirigenziale;
Tenuto
conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in
dotazione organica;
Viste
le note degli enti di ricerca interessati con le quali vengono chieste le
autorizzazioni ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma
643, della predetta legge n. 296 del 2006
e dell'art. 12, comma 3,
secondo capoverso, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con
modificazioni dalla legge n. 31 del 2008,
nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2008, risorse pari
all'importo indicato per ciascun ente nella tabella allegata al presente
decreto, calcolate in relazione ai criteri previsti nella citata circolare n.
3851/2009;
Tenuto
conto dei valori di ciascun ente relativi alle entrate complessive correnti e
alla spesa di personale, risultanti dal bilancio consuntivo dell'esercizio
2008;
Verificato
il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa sopra citata, tra cui la
capienza degli oneri relativi alle assunzioni richieste rispetto ai risparmi
derivanti dalle cessazioni intervenute nell'anno 2008, nonchè il rispetto del
limite di spesa del personale che non supera l'80 per cento delle entrate
complessive correnti, di cui si dà un quadro sintetico nella tabella allegata
al presente decreto redatta sulla base dei dati certificati da ogni singolo
ente;
Ritenuto
che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale
a tempo indeterminato rimane per tutti gli enti nel limite fissato dall'art. 1, comma
643, della legge n. 296/2006;
Visto
l'art. 1, comma
644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli
altri, salvi i principi di cui al comma 526
della stessa legge;
Visto
l'art. 1, comma
526, della citata legge n. 296 del 2006
che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523
della medesima legge possono procedere per l'anno 2008, nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in
possesso dei requisiti di cui al comma 519;
Vista
la legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, comma 90;
Vista la circolare del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18
aprile 2008, n. 4 recante «Legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità»;
Vista
la circolare del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18
aprile 2008, n. 5 recante «Linee di indirizzo in merito
all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma
106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto
conto che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle
amministrazioni purchè nella programmazione triennale del fabbisogno siano
previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso
dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da
coprire, nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso
attraverso concorso pubblico. A tal fine la mobilità di personale va computata
in maniera neutra;
Vista
la nota circolare del 27 gennaio 2009, n. 3851 concernente modalità di
assunzioni e stabilizzazioni negli enti di ricerca per il biennio 2008-2009;
Visto
l'art. 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre materie,
quelle di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
che comprende al n. 4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
Visto
l'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in tema di «Reclutamento del personale»;
Visto
il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto
2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7,
che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le
amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonchè
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo
determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle
previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale
diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo
delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del
comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto
il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della
legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare l'art. 41,
comma 1, come modificato dall'art. 23, comma 3,
del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009,
il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523
e 643, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;
Visto
il citato decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in
legge 3 agosto
2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17,
comma 17, secondo cui il termine per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 14,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010;
Ritenuto,
pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale nel
limite massimo di una spesa a regime pari all'importo in euro indicato a fianco
di ciascun ente, assunzioni che, in ragione del combinato disposto dell'art. 41, comma 1,
del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del 2009,
e dell'art. 17, comma
17, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009,
possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010, fermo restando che il
requisito per la stabilizzazione deve essere maturato entro il 31 dicembre
2009;
Ritenuto
che i predetti Enti debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione
delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una
relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
Su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008
concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio
Prof. Renato Brunetta»;
Decreta:
Art.
1
1.
Gli Enti di cui alla sottostante tabella
possono procedere, ai sensi del comma 643
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2008,
mediante procedure di reclutamento ordinario e di stabilizzazione,
all'assunzione a tempo indeterminato di personale per il numero delle unità e
nel limite massimo della spesa a regime, espressa in euro, risultante dalla
tabella allegata al presente decreto di cui è parte integrante.
2.
Le assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure speciali di
stabilizzazione, sono quelle disciplinate dalla legge ed in particolare dell'art. 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
e dell'art. 3, commi da
90 a 94 della legge 24 dicembre n. 244 del 2007.
3.
Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, a
trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa per l'anno 2009 nonchè la spesa annua lorda a
regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione interessata
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4.
L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 è posto a carico del
bilancio di ciascun Ente.
Il
presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
allegato
Tabella: Assunzioni anno 2009
Roma,
26 novembre 2009
p.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Il
Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato
alla Corte dei conti l'8 marzo 2010
Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro
n. 2, foglio n. 246