PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità
per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)
(GU n. 15 del 20-1-2010 )
Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2010
IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato
decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies (Controlli
sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il
comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale
prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono
essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica
al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato
Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare
le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari
che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilità stessa;
Acquisito il parere del
Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti
normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione
effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica
con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
A d o t
t a
il seguente decreto:
Determinazione delle
fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per
malattia.
Art. 1
Fasce orarie di
reperibilità
1. In caso di assenza per
malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e
festivi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali é operante il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
- Il decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni» é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre
2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo
dell'art. 55-septies (Controlli sulle assenze) introdotto
dall'art. 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni»:
«Art.
55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi
di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e,
in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza
per malattia la certificazione medica é inviata per via telematica, direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici
nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 50, comma 5-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto é immediatamente inoltrata, con
le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni
interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali
e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli
obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce
illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della
sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile
dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione
dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche
nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di
prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le
condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo,
le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma
3».
- Il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, é pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 supplemento ordinario:
«3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Art. 2
Esclusioni dall'obbligo
di reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo
di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza é
etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che
richiedono terapie salvavita;
b) infortuni
sul lavoro;
c) malattie per le quali é
stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi
o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2. Sono altresì esclusi i
dipendenti nei confronti dei quali é stata già effettuata la visita fiscale per
il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
Registrato alla Corte dei
conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali,
registro n. 1, foglio n. 100