DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
11 marzo
2008
Autorizzazione a bandire
procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e procedure
selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri ed enti
pubblici non economici.
(GU n. 119
del 22-5-2008 )
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che
disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma
104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, nel
modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con
organico superiore alle duecento unità, all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per
la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, nella legge del 9
marzo 2006, n. 80, il quale inserisce il comma 4-bis, all'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, che prevede che l'avvio delle procedure concorsuali
mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al
comma 4 dello stesso art. 35 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, si applica anche a
procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle
cinque unità;
Visto l'art. 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che
disciplina le modalità di reclutamento dei dirigenti, prevedendo che le
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non
economici debbono riservare al corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione una percentuale del
trenta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna
amministrazione al 31 dicembre di ogni anno;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio
2006, n. 233 concernente «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri»;
Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato trasmesse
dalle Amministrazioni, ai sensi del citato art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, del 22 febbraio 2007 n. GDAP-0055717, con
la quale è stata richiesta l'autorizzazione a bandire un concorso pubblico per
centoquarantasei posti di medico incaricato per le esigenze profilattiche e di
cura della salute dei detenuti e degli internati;
Visto l'art. 2, commi
283 e 284, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia
di trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie
svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della giustizia;
Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, che la
richiesta presentata dal Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - con la citata nota del 22 febbraio 2007,
n. GDAP-0055717, non sia accoglibile in quanto incompatibile con il nuovo
assetto normativo;
Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure verticali
interne trasmesse dalle stesse Amministrazioni e le relative programmazioni
triennali del fabbisogno che devono garantire il rispetto dell'adeguato accesso
dall'esterno;
Vista la nota n. 5629 del 23 novembre 2007 con la quale l'INPDAP
ha chiesto, ai sensi del citato art. 35, comma
4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l'autorizzazione ad avviare procedure selettive a tempo determinato per
cinquanta unità di personale con il profilo di gestore di processo - posizione
economica C1 - e centocinquanta unità di personale con il profilo di operatore
di processo - posizione economica B1;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 recante
autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e
procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'art. 35, commi 4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore
di Ministeri, enti pubblici non economici ed agenzie;
Vista la nota n. 1611 del 6 dicembre 2007 con la quale l'Istituto
nazionale per il commercio estero chiede, in considerazione delle carenze di
organico previste per la fine dell'anno 2007, la rimodulazione del contingente
di settantasei unità autorizzato con il citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007;
Vista la nota n. MPIAOODGRUREG.UFF.9018 USC del 28 novembre 2007
con la quale il Ministero dell'università e della ricerca chiede
l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per trenta posti, di area C e
B, a rettifica dei novanta posti autorizzati con il predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007;
Ritenuto di dover revocare per l'Istituto nazionale per il
commercio estero e per il Ministero dell'università e della ricerca le
autorizzazioni a bandire concesse con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 al fine di
dare corso alla richiesta di rimodulazione presentata;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, nella legge del 9
marzo 2006, n. 80 recante «Misure urgenti in materia di organizzazione
e funzionamento della pubblica amministrazione», che, nel modificare l'art. 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha
previsto che le amministrazioni, nell'individuazione delle dotazioni organiche,
non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale;
Considerato che, ai sensi del citato art. 6 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle pubbliche
amministrazioni l'organizzazione, la disciplina degli uffici e la distribuzione
del personale deve rispondere a criteri di razionalizzazione e migliore
utilizzazione del personale medesimo;
Ritenuto che in sede di assunzione le amministrazioni pubbliche
devono effettuare assegnazioni che tengano conto delle effettive carenze degli
uffici, in particolare di quelli situati nelle sedi del Nord;
Vista la legge 23 dicembre
2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)» ed in particolare la disciplina in materia di assunzioni prevista dall'art. 1, commi
523, 526 e 527;
Vista la legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto l'art. 1, comma
529, della citata legge n. 296 del 2006 che
prevede che per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al
comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei
limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'art. 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006,
attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle
ordinarie attività di servizi;
Visto l'art. 3, comma
106, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di
concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per
cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia
maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo
determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonchè il riconoscimento, in
termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni
per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28
settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati anteriormente a tale data;
Visto l'art. 3, comma
79, della legge n. 244 del 2007 che modifica l'art. 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che reca
nuove disposizioni in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile;
Visto l'art. 1, comma
187, della legge n. 266 del 2005, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma
80, della legge n. 244 del 2007, che dispone che a decorrere
dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63
e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalità nell'anno 2003;
Ritenuto di poter autorizzare l'avvio di un numero di procedure di
reclutamento, in favore delle amministrazioni richiedenti di cui al comma 4
dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un
numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti per gli anni
2008, 2009 e 2010;
Ritenuto, infine, di autorizzare l'INPDAP ad avviare procedure
selettive a tempo determinato per cinquanta unità di personale con il profilo
di gestore di processo - p.e. C1 - e centocinquanta unità di personale con il
profilo di operatore di processo - p.e. B1;
Considerato che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo
determinato dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni previste
dai richiamati commi 79 e 80
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in
materia di mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire
prima di bandire un concorso;
Visto l'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come
successivamente integrato e modificato;
Visti i CC.CC.NN.LL. del comparto Ministeri ed enti pubblici non
economici, relativi al quadriennio normativo 2006-2009, con i quali è stato
previsto un nuovo ordinamento professionale che prevede, tra l'altro, che le
assunzioni dall'esterno alle aree del nuovo sistema di classificazione
avvengono nelle posizioni di accesso individuate per ciascun profilo o area
nella fascia o livello retributivo iniziale;
Tenuto conto che le richieste pervenute dalle Amministrazioni si
riferiscono all'ordinamento professionale previgente;
Ritenuto opportuno autorizzare le procedure concorsuali secondo le
richieste pervenute, considerando che le Amministrazioni medesime potranno
imputare le autorizzazioni concesse, non più compatibili con il nuovo
ordinamento, alla posizione di accesso del relativo profilo o area;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28
gennaio 2008, n. ACG/51/RIFPA/1063 e tenuto conto degli approfondimenti
operati;
Su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
giugno 2006 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni
al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;
Decreta:
Art. 1.
1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente
decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel
rispetto delle disposizioni e degli adempimenti, in particolare in materia di
organici, dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, ad avviare, nel triennio
2008-2010, procedure di reclutamento per complessivi
tremilacinquecentosettantacinque posti così come suddivisi tra le
amministrazioni di cui alla citata tabella.
2. Nell'ambito del contingente di posti di cui alla ripetuta
tabella, le Amministrazioni sono, altresì, autorizzate ad avviare procedure
selettive interne relative a progressioni verticali per un totale di
duemilacentotrentacinque unità di personale.
3. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1
restano, comunque, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi
404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè
degli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le procedure
di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresì,
essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico
relativi alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di
concorso.
Art. 2.
1. Il contingente di novanta unità autorizzato al Ministero
dell'università e della ricerca con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 ed il
contingente di settantasei unità autorizzato per l'Istituto nazionale per il
commercio estero con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 gennaio 2007 è riformulato nei termini indicati nella tabella
di cui all'art. 1.
Art. 3.
1. L'INPDAP è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, commi 4
e 4-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad
avviare selezioni pubbliche a tempo determinato per complessive 200 unità di
personale, di cui alla tabella prevista dall'art. 1, nel rispetto di quanto
previsto dai commi 79 e 80,
dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 4.
1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata potranno
computare le autorizzazioni concesse in posizioni economiche diverse da quelle
di accesso individuate per ciascun profilo o area dal nuovo ordinamento professionale,
previsto dai CC.CC.NN.LL. dei comparti interessati, per il quadriennio
normativo 2006-2009, nella posizione di accesso della corrispondente area.
2. In sede di assunzione le amministrazioni assegneranno il
personale tenendo conto delle effettive carenze degli uffici e nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 35, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2008
p. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
Il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro dell'economia e delle
finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il
21 aprile 2008
Ministeri istituzionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 277
ALLEGATI
Tabelle 1
Tabelle 2