Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA
Accordo quadro per la realizzazione di
un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta
a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo
territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni
Accordo ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio
atti n. 103/CU del 7 ottobre 2010
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna
seduta del 7 ottobre 2010
VISTO
il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA
la Legge 6 dicembre
1971, n. 1044 e successive modificazioni;
VISTO
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275;
VISTA
la Legge 8 novembre
2000, n. 328;
VISTA
la Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA
la Legge 28 marzo
2003, n. 53;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
VISTO
l'articolo 1, commi
630 e 1259, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente,
l'attivazione di "progetti tesi
all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai
36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle
caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di
"livelli essenziali delle prestazioni
e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio
educativi, al quale concorrono gli asili nido",
VISTA
la sentenza della
Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;
VISTI
gli accordi sanciti
in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008 e il
29 ottobre 2009, con cui è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e
2009-2010, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di
età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole
dell'infanzia o di asili nido;
VISTE
le intese sancite in Conferenza unificata il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU)
e il 14 febbraio 2008 (Rep. Atto n. 22/CU), con cui lo Stato, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato
l'impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal più volte
citato articolo 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per bambini
tra i 24 e i 36 mesi di età;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai
sensi dell'articolo 64,
comma 4, del Decreto -Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare
l'articolo 2, comma 3;
CONSIDERATA
l'opportunità di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa
sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere alle richieste
delle famiglie, avvalendosi anche delle esperienze condotte nei decorsi anni
scolastici, per una maggiore qualificazione dell'offerta;
CONSIDERATA
l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera
e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione
nei predetti anni scolastici;
CONSIDERATA
inoltre l'opportunità di avviare sui singoli territori la messa a sistema di ogni
altra iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia due-tre
anni, comunque denominato;
CONSIDERATA
altresì l'opportunità che il presente Accordo definisca criteri essenziali e linee
di indirizzo generale da valere come quadro di riferimento per l'attivazione
del servizio educativo delle sezioni primavera sul territorio;
VISTA
la proposta di accordo pervenuta in data 28 luglio 2010 dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e diramata il 30 luglio 2010
alle Regioni ed alle autonomie locali;
CONSIDERATO
che nella riunione tecnica del 16 settembre 2010, sono state esaminate le
osservazioni avanzate dalle Regioni dall'ANCI, dall'UPI e dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
CONSIDERATO
che il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota dei 23 settembre
2010, ha trasmesso una nuova formulazione di proposta di accordo, diramata
in pari data, modificata in esito alle osservazioni e proposte emendative
esposte nella citata riunione tecnica del 16 settembre 2010;
CONSIDERATO
che nella riunione tecnica del 27 settembre 2010 sono state concordate ulteriori
modifiche al testo, sulle quali l'ANCI e l'UPT hanno espresso avviso
favorevole, mentre le Regioni, pur convenendo sul nuovo testo riformulato,
hanno proposto un emendamento all'articolo 4 concernente la sostituzione della
parola "concorrono" , con le seguenti : "possono
concorrere", riservandosi una verifica in sede di riunione della Commissione
degli Assessori;
VISTA
la nota del 29 settembre 2010, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca ha trasmesso una ulteriore proposta di accordo, diramata il 30
settembre 2010, a seguito di quanto emerso nella riunione tecnica del 27
settembre 2010;
RILEVATO
che nella seduta odierna di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso
favorevole all'accordo, condizionato all'accoglimento dell'emendamento di
seguito formulato: sostituire all'articolo 4, lettera c), le parole
"ciascuna regione concorre al finanziamento" con le parole
"ciascuna regione può concorrere al finanziamento";
RILEVATO
che, nella medesima seduta l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole sul
provvedimento;
RILEVATO
che il Governo ha accolto la richiesta delle Regioni relativa all'emendamento all'articolo
4;
ACQUISITO
l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome e delle Autonomie
locali;
SANCISCE
IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO
tra
Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità
montane nei termini sottoindicati.
Articolo 1
(Natura e finalità del servizio)
Ai
sensi dell'articolo 1, comma
630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero
territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo
integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e
degli asili nido. L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle
famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una
cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni,
in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle
esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella
prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si
configuri come servizio educativo per bambini di tale età nel rispetto delle
normative vigenti.
I
progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e
funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel
punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007.
Articolo 2
(Intese regionali)
Per
il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali, sulla
base dei criteri forniti dal Ministero della istruzione, della università e
della ricerca, stipulano apposite intese con le rispettive Regioni, sentite le
ANCI regionali.
Le
Regioni provvedono alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio.
Le modalità di funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni,
utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali destinati di cui al
successivo articolo 4, sono oggetto di specifiche intese sottoscritte, sentite
le ANCI regionali, tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, nelle quali sono
state stabilite le modalità di gestione amministrativa e finanziaria in coerenza
con il sistema statale e regionale, in base alle seguenti linee operative :
a)
nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili,
sono ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e
finanziate con il contributo statale o regionale, per le quali permangano,
previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
b)
le intese regionali sono definite annualmente di norma entro il mese di marzo
e, comunque, in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di
ammissione dei progetti;
c)
possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori
disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove
sezioni che rispondano ai requisiti di accesso previsti dall'Accordo del 14
giugno 2007 ulteriormente integrati, se necessario, dalle intese regionali di
cui al successivo articolo 3;
d)
in base alle risorse disponibili, le intese regionali definiscono l'entità dei
contribuiti da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo
conto del numero dei bambini iscritti e della durata del servizio.
Articolo 3
(Gestione del servizio)
I
gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido
comunali o gestiti da soggetti in convenzione appositamente autorizzati,
possono partecipare all'attivazione di servizi per le sezioni primavera,
secondo i seguenti criteri :
a)
i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali,
di cui all'art. 1, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e
didattica delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia a cui sono aggregate;
b)
per nuove sezioni da ammettere in base alla disponibilità di risorse
finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto
educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite
specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite
dall'intesa regionale;
c)
le richieste di ammissione vengono valutate dall'apposito Tavolo tecnico
regionale interistituzionale di cui alle successive indicazioni.
Articolo 4
(Risorse)
Lo
Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle
sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie nei seguenti
termini :
a)
il Ministero della istruzione, della università e della ricerca e il
Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali mettono annualmente a disposizione dei servizio specifiche
risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio
dell'esercizio finanziario, di norma entro il mese di marzo e comunque non
oltre l'avvio dell'anno scolastico. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali si riserva di mettere a disposizione una quota di risorse finanziarie
determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate a
seguito del riparto dei Fondo Nazionale delle Politiche Sociali;
b)
i contributi statali complessivi di cui al precedente punto a) sono ripartiti
secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella che è parte integrante
del presente Accordo;
c)
ciascuna Regione può concorrere al finanziamento delle sezioni primavera con
proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione
dell'intesa regionale di cui al precedente articolo 2;
d)
in caso di mancata sottoscrizione dell'intesa regionale, la gestione dei
servizio è rimessa alla competenza dell'Ufficio scolastico regionale secondo le
modalità dell'anno precedente;
e)
i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio
apporto di risorse strumentali e umane e di servizi autonomamente definito;
f)
i contributi finanziari sono erogati alle sezioni primavera nei limiti delle
risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del
servizio e alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri definiti
dalle intese regionali di cui all'articolo 2.
Articolo 5
(Valutazione)
Al
fine di sostenere la qualificazione del servizio educativo e la valutazione del
suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e
di una sua espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati
organismi di supporto, previsti al punto 9 dell'accordo del 14 giugno 2007 :
a)
in sede nazionale, il Gruppo paritetico quale cabina di regia del progetto, con
funzioni di monitoraggio, raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle
competenze tecniche e scientifiche messe a disposizione dai diversi partner
istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, ivi
compresa l'acquisizione dei dati di rendicontazione contabile, per la
valutazione e la messa a regime dell'esperienza realizzata, così da poterne
individuare criteri di valorizzazione per l'eventuale stabilizzazione del
servizio, da effettuarsi, in ogni caso, compatibilmente con la disponibilità a
regime delle risorse finanziarie;
b)
in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito
sulla base delle modalità definite dalle singole intese regionali, con finalità
di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di
supporto all'esperienza;
c)
in sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto "regolatore"
della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione
regionale. L'eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità
autorizzative previste dal punto 6 dell'accordo 14.6.2007.
Art. 6
(Disposizioni transitorie)
Per
l'esercizio finanziario 2010 le risorse statali da assegnare agli Uffici
scolastici regionali, di cui al precedente articolo 4, sono quantificate in 23.
500.000 di euro, rispettivamente a carico del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca per la quota di 18. 500. 000 euro e del Dipartimento delle
politiche per la famiglia per la quota di 5. 000. 000 euro. Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di mettere a disposizione per
l'esercizio 2010 una quota di risorse finanziarie determinata in base alle
disponibilità di bilancio successivamente accertate, a seguito del riparto del
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalità del presente accordo nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 7
(Durata dell'Accordo)
Il
presente Accordo ha validità triennale, salva revisione annuale, da effettuarsi
in sede di Conferenza unificata, ad istanza di ciascuna delle Parti, anche su
proposta dei gruppo paritetico, e, comunque, previa verifica annuale della
effettiva disponibilità delle risorse indicate all'articolo 4, da effettuarsi
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
|
IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto
|
Allegato
Sezioni
primavera
Ripartizione fondi statali
Regione
|
Quota
|
Abruzzo
|
2,45%
|
Basilicata
|
1,02%
|
Calabria
|
5,17%
|
Campania
|
14,81%
|
Emilia R.
|
7,02%
|
Friuli V. G.
|
1,27%
|
Lazio
|
6,63%
|
Liguria
|
3,57%
|
Lombardia
|
14,01%
|
Marche
|
1,82%
|
Molise
|
1,12%
|
Piemonte
|
5,34%
|
Puglia
|
10,11%
|
Sardegna
|
5,96%
|
Sicilia
|
7,93%
|
Toscana
|
3,81%
|
Umbria
|
2,20%
|
Veneto
|
5,78%
|
totale
|
100%
|
NB
= la ripartizione in percentuale è calcolata sulla base delle quote di
finanziamento statale erogate nell'esercizio 2009