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12-09-2010 n° - Accordi

Argomenti trattati: Accordi,
CONVENZIONE TRA MIUR INPS e MLPS del 12 settembre 2009

CONVENZIONE

CONVENZIONE

TRA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MIUR) , ISTITUTO'NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), E ,MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (MLPS):

 

VISTO

 

- l'articolo 1, commi 2-3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 che, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo prevede l'inserimento nelle graduatorie ivi previste (elenchi prioritari) dei lavoratori precari della scuola già destinatari di contratto a tempo determinato, annuale, o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbiano conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbiano potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la, stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non siano destinatari di un contratto a tempo indeterminato e non risultino collocato a riposo;

- il Decreto MIUR n. 82 del 29 settembre 2009 che disciplina le modalità per, l’inserimento negli elenchi prioritari dei lavoratori del personale scolastico docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) titolare di ,un contratto di supplenza -annuale o sino al termine de'le attività dIdattiche· nell'anno scolastico 2008/2009 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010;

- il Decreto MIUR n. 100 del 17 dicembre 2009 che integra il D.M. n. 82/09 prevedendo l'inserimento negli elenchI prioritari anche del personale scolastico docente ed ATA che abbia conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto una, supplenza di almeno centottanta giorni nonché del personale educativo dei Convitti statali;

 

CONSIDERATO CHE

 

- la Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR ed·INPS definisce procedure specifiche per la gestione delle domande di indennità ordinaria di. disoccupazione non agricola con. requisiti normali presentate dal personale scolastico di cui al D.M. n. 82/09;

- la Circolare INPS n. 125 del 16 dicembre 2009, in coerenza con l'assetto normativa volto a tutelare le esigenze dei lavoratori precari della scuola, disciplina ie modalità di presentazione-delle domande di prestazione di cui alla Convenzione citata;

 

RILEVATO CHE

 

- é necessario estendere al personale di cui al D.M. n. 100/09 le modalità di gestione delle domande di prestazione di disoccupazione già previste per il personale di cui al D.M. n, 82/09;

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

Art. l

Oggetto della convenzione

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola le modalità di gestione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali presentate dai lavoratori del personale scolastico docente ed ATA che abbia conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni e non sia destinatario di analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010 nonché del personale educativo dei Convitti statali, inseriti nelle graduatorie di cui al Decreto MIUR n, 100/09.

 

Art. 2

Obblighi del MIUR

 

1.Il Ministero del!'Istruzione, dell'Università e-della Ricerca si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale dell'INPS l'elenco del personale docente ed ATA beneficiario della legge in premessa, iscritto negli elenchi prioritari costituiti ai sensi dei DD.MM 82/09 e 100/09.

 

2.Gli Uffici Scolastici Provinciali del MIUR si impegnano a trasmettere alle rispettive Direzioni Provinciali INPS l'elenco del personale educativo beneficiario della legge in premessa, iscritto negli elenchi prioritari costituiti ai sensi del D.M. 100/09.

 

3.Tutto il personale inserito negli elenchi prioritari citati è in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e accertati dai competenti Uffici scolastici.

 

Art. 3

Obblighi dell'INPS

 

1. L'INPS si impegna a definire tempestivamente modalità di presentazione e di gestione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali presentate dai lavoratori di cui all'art. 1, inseriti negli elenchi di cui all'art. 2, analoghe a quelle già previste per i lavoratori di cui alla Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR ed INPS.

2. Ai fini dell'accoglimento delle domande di prestazione, oltre alla sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi e delle altre condizioni normativamente previste, le strutture INPS competenti verificheranno la presenza dei richiedenti negli elenchi trasmessi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della presente Convenzione.

 

Roma, lì 12 SET. 2010

 

Il Capo del Dipartimento dell’Istruzione

del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dott. Giuseppe Cosentino

Il Presidente dell’Istituto Nazionale

Della Previdenza Sociale

Dott. Antonio Mastrapasqua

Il Segretario Generale del Ministero del Lavoro

E delle Politiche Sociali

Cons. Francesco Verbaro

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