CONVENZIONE
TRA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
(MIUR) , ISTITUTO'NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (INPS), E ,MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (MLPS):
VISTO
- l'articolo 1, commi
2-3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 che, al fine di assicurare la qualità e la
continuità del servizio scolastico ed educativo prevede l'inserimento nelle
graduatorie ivi previste (elenchi prioritari) dei lavoratori precari della
scuola già destinatari di contratto a tempo determinato, annuale, o fino al
termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbiano
conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto,
una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbiano potuto stipulare
per l'anno scolastico 2009-2010 la, stessa tipologia di contratto per carenza
di posti disponibili, non siano destinatari di un contratto a tempo
indeterminato e non risultino collocato a riposo;
- il Decreto MIUR n.
82 del 29 settembre 2009 che disciplina le modalità per, l’inserimento
negli elenchi prioritari dei lavoratori del personale scolastico docente ed
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) titolare di ,un contratto di
supplenza -annuale o sino al termine de'le attività dIdattiche· nell'anno
scolastico 2008/2009 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell'anno
scolastico 2009/2010;
- il Decreto MIUR n.
100 del 17 dicembre 2009 che integra il D.M. n. 82/09 prevedendo l'inserimento
negli elenchI prioritari anche del personale scolastico docente ed ATA che
abbia conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di
istituto una, supplenza di almeno centottanta giorni nonché del personale educativo
dei Convitti statali;
CONSIDERATO CHE
- la Convenzione del 5
agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR ed·INPS
definisce procedure specifiche per la gestione delle domande di indennità
ordinaria di. disoccupazione non agricola con. requisiti normali presentate dal
personale scolastico di cui al D.M. n. 82/09;
- la Circolare INPS n.
125 del 16 dicembre 2009, in coerenza con l'assetto normativa volto a
tutelare le esigenze dei lavoratori precari della scuola, disciplina ie
modalità di presentazione-delle domande di prestazione di cui alla Convenzione
citata;
RILEVATO CHE
- é necessario estendere
al personale di cui al D.M. n. 100/09 le modalità di gestione
delle domande di prestazione di disoccupazione già previste per il personale di
cui al D.M. n, 82/09;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. l
Oggetto della convenzione
Le premesse costituiscono
parte integrante della presente Convenzione che regola le modalità di gestione
delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali presentate dai lavoratori del personale scolastico docente ed
ATA che abbia conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le
graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni e non sia destinatario
di analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010 nonché del personale
educativo dei Convitti statali, inseriti nelle graduatorie di cui al Decreto MIUR n,
100/09.
Art. 2
Obblighi del MIUR
1.Il Ministero
del!'Istruzione, dell'Università e-della Ricerca si impegna a trasmettere alla
Direzione Centrale dell'INPS l'elenco del personale docente ed ATA beneficiario
della legge in premessa, iscritto negli elenchi prioritari costituiti ai sensi
dei DD.MM 82/09 e 100/09.
2.Gli Uffici Scolastici
Provinciali del MIUR si impegnano a trasmettere alle rispettive Direzioni
Provinciali INPS l'elenco del personale educativo beneficiario della legge in
premessa, iscritto negli elenchi prioritari costituiti ai sensi del D.M.
100/09.
3.Tutto il personale
inserito negli elenchi prioritari citati è in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge e accertati dai competenti Uffici scolastici.
Art. 3
Obblighi dell'INPS
1. L'INPS si impegna a
definire tempestivamente modalità di presentazione e di gestione delle domande
di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali
presentate dai lavoratori di cui all'art. 1, inseriti negli elenchi di cui
all'art. 2, analoghe a quelle già previste per i lavoratori di cui alla Convenzione del 5
agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR ed INPS.
2. Ai fini
dell'accoglimento delle domande di prestazione, oltre alla sussistenza dei
requisiti assicurativi e contributivi e delle altre condizioni normativamente
previste, le strutture INPS competenti verificheranno la presenza dei
richiedenti negli elenchi trasmessi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della
presente Convenzione.
Roma, lì 12 SET. 2010
Il Capo del Dipartimento
dell’Istruzione
del Ministero
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dott. Giuseppe Cosentino
Il Presidente
dell’Istituto Nazionale
Della Previdenza Sociale
Dott. Antonio
Mastrapasqua
Il Segretario Generale
del Ministero del Lavoro
E delle Politiche Sociali
Cons. Francesco Verbaro