Accordo per la realizzazione di
un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni,
volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere
allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni
Accordo ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 53/ CU del 29
ottobre 2009
LA
CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna
seduta del 29 ottobre 2009
VISTO il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 6
dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 8
novembre 2000, n. 328;
VISTA la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA le legge 28 marzo
2003, n. 53;
VISTO il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
VISTO l’articolo 1,
commi 630 e 1259, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente,
l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta
formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la
realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità
pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica
fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i
criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio
educativi, al quale concorrono gli asili nido”;
VISTA la sentenza della
Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;
VISTI gli accordi sanciti in Conferenza
unificata il 14 giugno 2007 e il 20 marzo 2008, con cui
è stata data attuazione all’art. 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli
anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, per l’attivazione di un servizio
educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da
aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido;
VISTE le intese sancite in Conferenza
unificata il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU) e il 14 febbraio
2008 (Rep. Atto n. 22/CU), con cui lo Stato, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato
l’impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal più volte
citato articolo 1,
comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89,
concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”, ed in particolare l’articolo 2, comma
3;
CONSIDERATA l'opportunità di
procedere alla prosecuzione e potenziamento in forma diffusa sul territorio
di servizi educativi integrati, per rispondere in parte alle pressanti
richieste delle famiglie, avvalendosi anche delle esperienze condotte negli
anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 per una maggiore qualificazione
dell’offerta;
CONSIDERATA l'opportunità di
valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse
professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei
predetti anni scolastici;
CONSIDERATA l’opportunità di
avviare sui singoli territori la messa a sistema di ogni altra iniziativa
attuale e pregressa che, se pur non compresa negli interventi di cui ai
precedenti Accordi del
14.6.2007 e del 20.3.2008, si
connoti come servizio educativo per la fascia due-tre anni, comunque
denominato;
CONSIDERATO che, in data 23
giugno 2009, è pervenuto lo schema di accordo dal Ministero della istruzione,
della università e della ricerca, che è stato diramato in pari data;
CONSIDERATO che la riunione
tecnica in data 6 luglio 2009, convocata per l’esame dell’argomento, non ha
avuto luogo in ragione delle decisioni assunte dalle Regioni, concernenti la
temporanea sospensione degli incontri tecnici tra il Governo e le Regioni;
CONSIDERATO che, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota del 22 luglio
2009, ha rappresentato l’urgenza e la necessità di esaminare il provvedimento
in questione alla prima seduta utile della Conferenza Unificata;
CONSIDERATO, al riguardo, che il
provvedimento è stato iscritto alla seduta di questa Conferenza del 29 luglio
2009, ma non è stato esaminato;
CONSIDERATO che, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota
del 7 ottobre 2009, ha trasmesso lo schema di accordo con le modifiche
contenute nel documento della Conferenza delle Regioni, consegnato nella
seduta della Conferenza Unificata del 29 luglio u.s., che è stato diramato il
13 ottobre 2009;
VISTO il documento di proposte
emendative sul citato schema, inviato dall’ANCI con nota del 27 ottobre 2009,
che è stato diramato in pari data;
RILEVATO che, nella seduta
odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole
alla stipula dell’accordo nel testo diramato il 13 ottobre 2009, che
recepisce le richieste avanzate nel citato documento consegnato il 29 luglio
nella seduta della Conferenza Unificata;
RILEVATO che, l’ANCI ha ribadito
le richieste emendative già contenute le documento diramato il 27 ottobre,
riferite all’articolo 2, commi 1 e 2 e lett. a); articolo 4, comma 1, lett.
f); articolo 5, comma 1, lett. a) e lett. b);
RILEVATO che, al riguardo, le
Regioni hanno dichiarato di non poter accogliere tali richieste, in
particolare quelle relative all’articolo 2, comma 2, poiché la competenza di
programmazione è regionale e, considerata l’urgenza, hanno proposto di
approvare il testo e rimettere la discussione su quanto richiesto dall’ANCI
al prossimo anno;
RILEVATO altresì che, nel corso
della seduta, si è raggiunta una intesa tra le Regioni e l’ANCI, convenendo
di accogliere solo la richiesta relativa all’articolo 2, comma 1, aggiungendo
le seguenti parole “sentite le ANCI regionali” ed eliminando il periodo:
“sentite le rappresentanze degli Enti Locali e le rappresentanze dei gestori
di strutture educative” e la richiesta di aggiungere all’articolo5, comma 1,
lett. f) le seguenti parole: “così da poterne individuare i criteri”;
RILEVATO che il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha espresso avviso
favorevole sulle suindicate richieste emendative;
RILEVATO che l’UPI e l’UNCEM
hanno espresso avviso favorevole all’accordo;
ACQUISITO l’assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province Autonome e delle Autonomie locali;
SANCISCE
IL SEGUENTE ACCORDO
tra Governo, Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei termini
sottoindicati.
Articolo
1
Ai sensi dell’articolo 1,
comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
realizzata sull’intero territorio nazionale l’offerta di un servizio
educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi
come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture
delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. L’offerta concorre a fornire
una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e
contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle
potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio
della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate
in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema
sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo
per bambini di tale età.
Articolo
2
Per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici
scolastici regionali, sulla base dei criteri forniti dal Ministero della
istruzione, della università e della ricerca, stipulano apposite intese con
le rispettive Regioni, sentite le ANCI regionali. Le Regioni provvedono alla
programmazione delle sezioni primavera sul territorio. Le modalità di
funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine
i fondi statali e regionali destinati, sono oggetto di specifiche intese
sottoscritte, sentite le ANCI regionali, tra Regione e Ufficio Scolastico
Regionale, cui è demandata la gestione amministrativa e finanziaria, in base
alle seguenti linee operative:
a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie
complessivamente disponibili, per l’anno scolastico 2009-2010 in via
prioritaria sono ammesse le sezioni primavera già funzionanti e finanziate
con il contributo statale o regionale nell’anno scolastico 2008-2009, per le
quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
b) le intese regionali sono
definite di norma in tempo utile per attivare la programmazione e le
procedure di ammissione dei progetti;
c) possono essere ammesse al
funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali
e degli eventuali residui statali, nuove sezioni che rispondano ai requisiti
di accesso previsti dall’Accordo del 14
giugno 2007 ulteriormente integrati, se necessario, dalle
intese regionali di cui al successivo articolo 3;
d) in base alle risorse
disponibili, le intese regionali definiscono l’entità dei contribuiti da
assegnare alle sezioni primavera per fasce definite tenendo conto del numero
dei bambini iscritti e della durata del servizio.
Articolo
3
I gestori di scuole
dell’infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti
da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, possono partecipare
all’attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti
criteri:
a) i progetti educativi per il
servizio devono tener conto dei criteri generali definiti dal Ministero della
istruzione, della università e della ricerca, assicurando, in particolare, la
continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni
dell’infanzia a cui sono aggregate;
b) per nuove sezioni da
ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è
richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, tramite specifica
istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dall’intesa
regionale;
c) le richieste di ammissione
vengono valutate dall’apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di
cui alle successive indicazioni.
Articolo
4
Lo Stato, le Regioni e i Comuni
concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base
delle rispettive risorse finanziarie sotto indicate:
a) il Ministero della
istruzione, della università e della ricerca mette a disposizione per
l’esercizio 2009 la somma di 19 milioni di euro;
b) il Dipartimento delle
politiche per la famiglia mette a disposizione per l’esercizio 2009 la somma
di 5 milioni di euro;
c) il Ministero del Lavoro,
della salute e delle Politiche Sociali mette a disposizione per l’esercizio
2009 la somma di 1,4 milioni di euro;
d) i contributi statali
complessivamente definiti dai precedenti punti a), b) e c) sono ripartiti
secondo l’allegata tabella che è parte integrante del presente Accordo;
e) ciascuna Regione concorre al
funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che
viene quantificato in sede di definizione dell’intesa regionale di cui al
precedente articolo 2, quale condizione necessaria per la sottoscrizione
dell’intesa stessa;
f) in caso di mancata
sottoscrizione dell’intesa regionale, la programmazione e la gestione del
servizio è rimessa alla esclusiva competenza dell’Ufficio scolastico
regionale;
g) i Comuni concorrono al
funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse
strumentali e umane e di servizi autonomamente definito;
h) i contributi finanziari sono
erogati dagli Uffici scolastici regionali alle sezioni primavera nei limiti
delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria
del servizio e alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri
definiti dalle intese regionali di cui all’articolo 2.
Articolo
5
Al fine di sostenere la
qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di
attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua
espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di
supporto, previsti al punto 9 dell’accordo del 14
giugno 2007 e confermati dall’Accordo -
quadro del 20 marzo 2008:
a) in sede nazionale, il Gruppo
paritetico nazionale, riattivato a partire dalla sottoscrizione del presente
Accordo, quale cabina di regia del progetto, con funzioni di raccordo e
coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche
messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo svolgimento
delle funzioni di propria competenza, per la valutazione e la messa a regime
dell’esperienza realizzata, così da poterne individuare criteri;
b) in sede regionale, il Tavolo
tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità
definite dalle singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica
e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all’esperienza;
c) in sede locale il Comune è
riconosciuto come soggetto “regolatore” della nuova offerta educativa, nel
quadro della programmazione e normazione regionale. L’eventuale avvio di
nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6
dell’accordo
14.6.2007.
Le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del
presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente Accordo ha durata
annuale.
IL
SEGRETARIO
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi
|
IL
PRESIDENTE
On.le
Dott. Raffaele Fitto
|
Sezioni
primavera – Ripartizione fondi statali
|
Regione
|
fondi
statali
2008-09
|
riduzione
18,9%
|
fondi
statali
2009-10
|
Abruzzo
|
766.592
|
-144.782
|
621.810
|
Basilicata
|
317.879
|
-60.036
|
257.843
|
Calabria
|
1.619.437
|
-305.854
|
1.313.583
|
Campania
|
4.638.317
|
-876.012
|
3.762.305
|
Emilia R
|
2.196.868
|
-414.910
|
1.781.958
|
Friuli V. G
|
396.379
|
-74.862
|
321.517
|
Lazio
|
2.075.904
|
-392.064
|
1.683.840
|
Liguria
|
1.117.421
|
-211.041
|
906.380
|
Lombardia
|
4.386.605
|
-828.472
|
3.558.133
|
Marche
|
568.887
|
-107.442
|
461.445
|
Molise
|
350.830
|
-66.259
|
284.571
|
Piemonte
|
1.672.000
|
-315.781
|
1.356.219
|
Puglia
|
3.166.019
|
-597.948
|
2.568.071
|
Sardegna
|
1.865.600
|
-352.345
|
1.513.255
|
Sicilia
|
2.482.943
|
-468.939
|
2.014.004
|
Toscana
|
1.193.984
|
-225.501
|
968.483
|
Umbria
|
688.091
|
-129.956
|
558.135
|
Veneto
|
1.810.358
|
-341.912
|
1.468.446
|
totale
|
31.314.114
|
-5.914.114
|
25.400.000
|
|