L’anno 2008, il mese di luglio, il
giorno 7, presso l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte in Torino, in sede
di negoziazione decentrata a livello regionale tra la delegazione di parte
pubblica ed i rappresentanti della
delegazione sindacale,
le Parti
concordano
che il Contratto Integrativo
decentrato Nazionale concernente le operazioni aventi effetto limitato ad un
anno del personale docente, educativo, IRC ed ATA per l’anno scolastico
2008/2009 venga integrato dal presente CCDR, come di seguito definito.
CAMPO
D’APPLICAZIONE E DURATA
1. Il presente contratto
decentrato regionale integra il contratto decentrato nazionale e si applica al
personale docente, educativo, IRC ed A.T.A. delle scuole statali con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a quello di cui agli art. 43 e 44 della L. n.
270/82.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla stipula del presente
contratto e hanno validità fino al termine dell’A.S. 2008/09.
3. I provvedimenti emessi sulla
base del presente contratto hanno durata annuale e non possono subire modifiche
o trasformazioni, salvo nei casi previsti e disciplinati dal presente accordo.
4. Si concorda di raccogliere a cura degli USP:
·
e richieste di nuovi posti e cattedre;
·
le disponibilità dopo i movimenti e gli spezzoni che non sono stati utilizzati per costituire cattedre in organico di
diritto, compresi i posti derivanti dall’esonero o semiesonero del
collaboratore del Dirigente scolastico, da part-time, distacchi sindacali,
ecc., compresi i dati relativi alla scuola dell’infanzia, ai progetti e delle
disponibilità per gli I.R.C..
Le informazioni relative al piano
provinciale delle disponibilità verranno trasmesse alla DGR e alle OO.SS. della
provincia di competenza, a cura degli USP, entro il 16 luglio 2008.
L’informazione sul piano
complessivo delle disponibilità verrà data alle OO.SS. regionali, a cura della
DGR, entro il 18 luglio 2008.
4 bis. In sede di confronto
sull’organico di fatto saranno definite la quantità e la qualità dei progetti
attuabili.
5. Le OO.SS. concordano con la determinazione della
D.G.R. di consentire a ciascun USP la scelta di procedere alle operazioni di
utilizzo e assegnazione provvisoria, per ogni ordine e grado di istruzione,
secondo le procedure meccanografiche o manuali, adottando la modulistica più
adeguata.
MOBILITA’
ANNUALE
6. Il conferimento degli incarichi
di presidenza si conclude entro il 25 luglio 2008, fatte salve le operazioni
ministeriali relative alle nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi per il
reclutamento dei dirigenti scolastici da effettuare in ottemperanza all’art. 24
quinquies del D.L. 31/12/07 n. 248 convertito con legge 28/2/08 n. 31.
7. La conclusione dei movimenti di
utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali e interprovinciali per il personale docente, educativo ed IRC
avverrà entro il 20 luglio 2008; per il personale ATA la conclusione delle
operazioni avverrà entro il 18 luglio 2008.
8. Le assegnazioni ed
utilizzazioni potranno avvenire su tutte le sedi disponibili.
9. Si concorda di associare tra
loro gli spezzoni orario risultanti dalla rilevazione svolta, formando il
maggior numero di cattedre possibili, al massimo su due scuole e in non più di
due comuni. E’ possibile, tuttavia, costituire, in deroga, cattedre anche su
tre scuole e/o su tre comuni se i
plessi ivi ubicati appartengono alla stessa istituzione scolastica. La
valutazione, caso per caso, è affidata agli USP, su esplicita richiesta delle
Istituzioni scolastiche e con il consenso del docente interessato. Alle OO.SS.
sarà data informativa sui provvedimenti.
PIANO DELLE
DISPONIBILITA’
10. Il piano delle disponibilità
sarà articolato per singole province. Nel piano saranno compresi:
a) tutti
i posti e le cattedre disponibili in organico di diritto e vacanti dopo i movimenti;
b) tutti
i posti e le cattedre risultanti dall’associazione degli spezzoni rilevati con
le modalità di cui al precedente punto 9;
c) tutti
i posti di sostegno;
d) tutti
i posti e le cattedre derivanti da variazioni apportate all’autorizzazione
al funzionamento delle classi o da
autorizzazioni in organico di fatto;
e) tutte
le disponibilità che venissero a determinarsi a qualunque titolo e sino a due
giorni prima dello svolgimento delle singole operazioni, con integrazione fino
all’avvio delle singole operazioni;
f) i
posti vacanti e/o disponibili per i DSGA;
g) i
posti derivanti dalla prosecuzione dei
progetti;
h) i
posti di lingua straniera, in organico di diritto, vacanti dopo i movimenti
e quelli eventualmente istituiti in
organico di fatto compresi gli spezzoni orario;
i) i
posti lasciati dagli assistenti amministrativi per ricoprire i posti vacanti
e/o disponibili da DSGA che risultano liberi sino al 31 agosto.
11. Nel piano delle disponibilità
sono compresi i posti di lingua straniera
nella scuola elementare che sono costituiti in non più di 7/8 classi,
per non meno di 18 ore salvaguardando la continuità didattica e,
prioritariamente, in senso verticale, con l’invito a strutturare i posti in
modo tale da assicurare un’equa distribuzione di classi fra il personale
interessato. L’attribuzione di organico, sempre per la lingua straniera nella
scuola elementare, per singola classe, non può essere inferiore a quanto
previsto dalla normativa vigente. Gli eventuali spezzoni che non costituiscono
posto comprendono anche il tempo di lavoro necessario per la programmazione di
team, nella seguente misura: per lo spezzone fino a 6 ore una ora aggiuntiva;
spezzone da 7 in poi due ore aggiuntive.
12. Il piano delle disponibilità
provinciale è oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. territoriali,
comprese le disponibilità sopravvenute. I posti compresi nel piano delle
disponibilità e non utilizzati per le operazioni aventi durata annuale sono
destinati alla stipula di contratti a tempo indeterminato e alle operazioni
delle fasi successive.
Le cattedre, i posti e gli
spezzoni superiori alle 6 ore presenti nel piano delle disponibilità non
possono essere smembrati.
PARTE
COMUNE
13. Nei casi in cui il CCNI
preveda la possibilità di confermare le operazioni svolte nell’anno precedente,
le conferme precederanno i nuovi provvedimenti.
14. Fatta eccezione per la
data di inizio prevista dal CCNI e la
data di conclusione di tutte le operazioni stabilite dal presente CCDR in alla
mobilità annuale, il calendario delle operazioni di nomina definito da ciascun
USP, verrà preventivamente comunicato alle OO.SS. territoriali.
15. Ai fini delle assegnazioni
provvisorie viene considerato l’intero piano delle disponibilità e le relative
operazioni saranno effettuate nel rispetto
del CCNI del 16 giugno 2008.
16. Il personale docente
transitato dagli EE.LL. e sprovvisto del prescritto titolo di studio viene
utilizzato presso l’istituzione
scolastica di precedente assegnazione su apposito progetto da presentare alla D.G.R.
entro il 10 settembre 2008.
17. E’ possibile lo scambio di
cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
18. Vanno considerate
regolari tutte le domande di movimento
interprovinciale, anche non redatte sugli appositi modelli, purché contengano
gli elementi utili ai fini della valutazione.
19. Sono decentrate a livello
provinciale le seguenti relazioni sindacali preventive rispetto all’avvio delle
operazioni:
a) l’informazione
sul piano delle disponibilità complessivo;
b) l’articolazione
provinciale del calendario delle operazioni;
c) la
considerazione degli effetti delle disponibilità sopravvenute nel caso di
cattedre orario esterne nelle singole scuole;
d) le
condizioni di fattibilità e i limiti numerici di cui al successivo punto 33.
20. In relazione al comma 7
dell’art. 7 e all’art 18 del CCNI 6/6/2006,
si concorda che, limitatamente all’area metropolitana di Torino, è possibile concedere l’assegnazione provvisoria
richiesta per scuole appartenenti a distretti diversi da quello di titolarità,
pur nell’ambito dello stesso comune di Torino.
PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO
21. Si concorda di consentire, a
domanda, l’utilizzo e/o l’assegnazione provvisoria anche su posti di sostegno
al personale docente sprovvisto di specifico titolo di specializzazione, previa
considerazione del numero di docenti specializzati non di ruolo.
22. Si concorda di consentire
l’utilizzo a domanda sui CTP, prioritariamente, al personale docente avente
titolo all’utilizzo che abbia maturato almeno un anno di esperienza sui CTP.
22 bis. Si concorda di consentire
la presentazione della domanda di
utilizzo al personale la cui cattedra
interna o orario esterna sia stata trasformata, nel corso della fase
associativa, senza aver avuto la possibilità di presentare domanda di
trasferimento.
22 ter. In relazione
all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, il Dirigente
Scolastico proporrà al personale di L
2, divenuto soprannumerario e trasferito d’ufficio su posto comune nella stessa
scuola, di essere utilizzato sull’insegnamento della lingua.
23. Nel caso in cui l’alunno in
situazione di handicap per il quale è previsto un insegnante di sostegno con
rapporto 1:1 si trasferisca dall’istituzione scolastica, in corso d’anno,
l’insegnante di sostegno è tenuto a seguirlo nell’ambito del comune di
servizio. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche
per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di
provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni
confinanti.
In caso di trasferimento
dell’alunno in altra Istituzione scolastica fuori dal comune o di cessazione
della frequenza da parte dell’alunno stesso,
qualora il relativo posto venga
assegnato ad altra scuola nello stesso comune, l’insegnante a tempo indeterminato è assegnato sul nuovo
posto. Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo
indeterminato è utilizzato, nell’ordine:
- sulla scuola di titolarità con
completamento in altra scuola viciniore e facilmente raggiungibile;
-
sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno,
all’interno della propria scuola,
- in supplenze, sul sostegno e
sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole
viciniori (bacini di utenza contigui).
Nel caso in cui si trasferisca
dall’istituzione scolastica un alunno in situazione di handicap per il quale è
previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1:2, l’insegnante medesimo segue l’alunno, nell’ambito del comune di
servizio purché sia scuola viciniore e facilmente raggiungibile. Per situazioni
riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro
comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le
altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.
Tutti i posti di sostegno compresi
nei piani delle disponibilità potranno essere modificati solo sulla base dei
criteri sopra enunciati.
24. Le cattedre orario esterne si
modificano nel caso in cui siano attribuite all’istituzione scolastica
ulteriori disponibilità orarie in organico di fatto e sia possibile costituire
cattedre interne.
25. Il personale educativo
soprannumerario sulla scala provinciale è utilizzato nelle istituzioni
convittuali della propria provincia per progetti didattici da svolgersi con i
convittori e semiconvittori.
26. Il personale docente ed
educativo che abbia prestato servizio nel corso dell’A.S. 2007/2008 presso
istituzioni scolastiche speciali (S.M. per ciechi, Convitto per sordomuti)
privo della abilitazione o idoneità specifica di tabella B, a domanda, può
ottenere la conferma dell’utilizzo per l’A.S. 2008/09 su posti vacanti, in
assenza di richiedenti con titolo specifico.
27. Sulla base delle disponibilità
determinatesi a seguito della concessione di provvedimenti di assegnazione
provvisoria in uscita, è possibile, al termine delle operazioni, accogliere
domande di rientro nella scuola di precedente titolarità per il personale
docente, educativo e ATA non soddisfatte durante le operazioni precedenti
purché non pregiudichino le operazioni già effettuate.
27 bis. I docenti neo-immessi in
ruolo, con decorrenza 1 settembre 2007, che hanno ottenuto come sede definitiva
una scuola non richiesta, possono produrre domanda di utilizzo o assegnazione
provvisoria (da trattare in coda al punto n. 30 della tabella Allegato n. 3 al
CCNI del 16/6/2008).
PERSONALE
ATA
28. La copertura dei posti vacanti
e/o disponibili dei DSGA, dopo gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie,
avviene secondo i criteri generali stabiliti dall’art. 11bis del CCNI
concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2007/8, secondo il seguente ordine delle
operazioni:
a) stipula dei contratti a tempo
indeterminato;
b) individuazione dei destinatari
dei contratti a tempo determinato (art. 56 comma 6 del CCNL- personale incluso
nelle graduatorie permanenti). Gli assistenti amministrativi di ruolo inclusi
nella graduatoria permanente che
concorrono alla nomina sui posti da DSGA possono optare per essere nominati,
prioritariamente, come supplenti ai sensi dell’art. 56 o attendere le
successive operazioni di utilizzo ai sensi dell’art. 11bis CCNI.
c) esaurimento delle procedure
previste dall’art. 47 del CCNL nelle
singole scuole (individuazione dei destinatari dei contratti a tempo
determinato fra il personale interno) con l’osservanza dei contenuti della nota
5 ottobre 2006, prot. n. 125 che dispone sia la volontarietà dell’aspirante sia
il rispetto dei criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto. Gli assistenti amministrativi di ruolo che
hanno chiesto il trasferimento per l’A.S. 2008/09 concorrono all’incarico da
DSGA, ai sensi dell’art. 47, nella scuola dove hanno ottenuto il trasferimento, producendo immediatamente apposita domanda.
d) qualora si verificasse il
permanere di una disponibilità di posti, acquisizione da parte degli USP, delle domande del personale assistente
amministrativo interessato a svolgere le mansioni di DSGA in scuole diverse
dalla propria.
Gli USP formuleranno una
graduatoria alla quale si potrà accedere
se si è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) laurea specialistica
2) laurea quadriennale
3) laurea triennale
4) diploma di ragioniere – o
analista contabile
5) altro diploma di maturità
quinquennale
6) almeno due anni di servizio
effettivo prestato nella qualifica da DSGA o nelle figure professionali
confluite.
Ai titoli su indicati verrà
attribuito il seguente punteggio:
1) laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento punti 12
2) laurea triennale punti 8
3) diploma di ragioniere – o
analista contabile punti 6
4) altro diploma di maturità
quinquennale punti 4
5) servizio effettivo prestato
nella qualifica da DSGA o nelle figure professionali confluite Punti 0,50 per ogni mese di servizio.
A parità di punteggio, è data
preferenza agli aspiranti che hanno ottenuto i benefici previsti dall’art. 7
del CCNL 2004/2005.
In applicazione del comma 2
dell’art. 11 bis del CCNI, a parità di diritto al conferimento dell’incarico
prevale, a domanda, il diritto alla conferma rispetto all’A.S. 2007/08.
Il personale assistente
amministrativo utilizzato sui posti di DSGA vacanti e/o disponibili sarà
sostituito con incarico sino al 31 agosto.
Nel caso in cui, al termine di
tutte le procedure di cui ai punti precedenti, risultino ancora disponibili
posti di DSGA, i Dirigenti degli USP potranno accedere alle graduatorie
provinciali delle province viciniori. I tempi e le modalità di tutte le suindicate
operazioni saranno definiti da circolari dei singoli USP.
Esperite tutte le precedenti
casistiche, in caso di posti ancora disponibili, si farà ricorso alle reggenze;
in tal caso l’USP pubblicherà l’elenco delle sedi libere e
successivamente le disponibilità
manifestate dai DSGA in servizio ad
assumere tale incarico; il conferimento di detto incarico avverrà a cura degli
USP sulla base delle preferenze indicate dagli interessati che saranno graduati
secondo la loro anzianità nel ruolo di DSGA.
A parità di punteggio prevale la
più giovane età.
29. Il piano delle disponibilità
del personale ATA prevede anche quelle disponibilità di posti derivanti dalle
ulteriori esigenze, autorizzate dal MIUR, conseguenza della presenza di personale parzialmente inidoneo e dal rientro
dal collocamento fuori ruolo di personale già dichiarato inidoneo e i posti
resisi vacanti per distacco dei titolari presso gli USP, qualora il MIUR li
abbia già autorizzati.
30. Il personale ATA appartenente
ai profili di infermiere e guardarobiere in soprannumero sono utilizzati
prioritariamente in altre scuole della provincia di appartenenza nelle quali
siano previste professionalità affini.
31. Il personale collaboratore
scolastico nominato custode dal dirigente scolastico in una istituzione
scolastica diversa dalla propria scuola di titolarità può essere utilizzato a
domanda nella sede in cui svolge la funzione di custodia, qualora il posto sia
vacante o disponibile alla conclusione delle operazioni di utilizzo e
assegnazione provvisoria.
32. Non si può procedere a scambio
fra unità di posti afferenti a profili differenti del personale ATA.
INSEGNANTI
DI RELIGIONE CATTOLICA
33. Il personale IRC presenta la
domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria alla Direzione
Generale Regionale che appronta il piano, sulla base degli elenchi approvati
dagli USP, delle disponibilità regionale.
La D.G.R. formula gli elenchi del
personale che ha presentato domanda di movimento annuale in ambito regionale e
trasmette agli ordinari diocesani della regione interessati ai movimenti le copie di utilizzazione e/o di
assegnazione provvisoria.
Tutte le operazioni di utilizzo
e/o assegnazione provvisoria all’interno dell’ambito regionale saranno
effettuate dalla D.G.R.
Per le diocesi a scavalco delle
regioni, si stipuleranno apposite intese fra i Direttori regionali interessati.
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA ED EVENTUALI INTEGRAZIONI
Qualora insorgano
controversie sull’interpretazione del
contratto, le parti che l’hanno sottoscritto si riuniscono entro 5 giorni dalla
richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il
significato della clausola controversa o eventualmente non disciplinata.
L’accordo raggiunto è parte
integrante del presente contratto.
NORME
FINALI
Per quanto non previsto dal
presente contratto si fa riferimento al CCDN sulle utilizzazioni.
Tutte le operazioni concernenti
gli organici e la individuazione delle disponibilità debbono essere effettuate
in tempi congrui e comunque nel rispetto delle scadenze previste dalla legge
333/2001.
Parte
pubblica
Il Direttore dell'U.S.R. per il
Piemonte
Dott. Francesco de SANCTIS
Il Vice Direttore dell'U.S.R. per
il Piemonte
Dott. Paolo IENNACO
Il Dirigente
Dott. Giuseppe BORDONARO
Parte sindacale
FLC - CGIL Piemonte
CISL Scuola Piemonte
UIL Scuola Piemonte
SNALS Piemonte
GILDA –UNAMS Scuola Piemonte
NOTA A
VERBALE
le parti firmatarie il presente
accordo convengono sul seguente principio:
“In occasione di elezioni
politiche e/o amministrative, nel caso di un plesso totalmente adibito a seggio
elettorale, il personale scolastico in servizio nel medesimo plesso non può
essere utilizzato in altro plesso dell’istituto o essere soggetto a recuperi,
salvo diversa indicazione da contratto d’istituto. “
e si impegnano a trasmettere tale
disposizione in una nota specifica riguardante la contrattazione di istituto
per l’A.S. 2008/9