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07-07-2008 n° - Regionali - Provinciali

Argomenti trattati: Regionali - Provinciali,
Contratto Decentrato Regionale Piemonte 7 luglio 2008
operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria, per ogni ordine e grado di istruzione

L’anno 2008, il mese di luglio, il giorno 7, presso l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte in Torino, in sede di negoziaz

L’anno 2008, il mese di luglio, il giorno 7, presso l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte in Torino, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra la delegazione di parte pubblica  ed i rappresentanti della delegazione sindacale,

 

le Parti concordano

 

che il Contratto Integrativo decentrato Nazionale concernente le operazioni aventi effetto limitato ad un anno del personale docente, educativo, IRC ed ATA per l’anno scolastico 2008/2009 venga integrato dal presente CCDR, come di seguito definito.

 

 

CAMPO D’APPLICAZIONE  E DURATA

 

1. Il presente contratto decentrato regionale integra il contratto decentrato nazionale e si applica al personale docente, educativo, IRC ed A.T.A. delle scuole statali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a quello di cui agli art. 43 e 44 della L. n. 270/82.

 

2. Gli effetti giuridici  decorrono dalla stipula del presente contratto e hanno validità fino al termine dell’A.S. 2008/09.

 

3. I provvedimenti emessi sulla base del presente contratto hanno durata annuale e non possono subire modifiche o trasformazioni, salvo nei casi previsti e disciplinati dal presente accordo.

 

4. Si concorda di raccogliere  a cura degli USP:

·          e richieste di nuovi posti e  cattedre;

·          le disponibilità dopo i movimenti e gli  spezzoni che  non sono stati utilizzati per costituire cattedre in organico di diritto, compresi i posti derivanti dall’esonero o semiesonero del collaboratore del Dirigente scolastico, da part-time, distacchi sindacali, ecc., compresi i dati relativi alla scuola dell’infanzia, ai progetti e delle disponibilità per gli I.R.C..

 

Le informazioni relative al piano provinciale delle disponibilità verranno trasmesse alla DGR e alle OO.SS. della provincia di competenza, a cura degli USP, entro il 16 luglio 2008.

 

L’informazione sul piano complessivo delle disponibilità verrà data alle OO.SS. regionali, a cura della DGR, entro il 18 luglio 2008.

 

4 bis. In sede di confronto sull’organico di fatto saranno definite la quantità e la qualità dei progetti attuabili.

 

5. Le OO.SS.  concordano con la determinazione della D.G.R. di consentire a ciascun USP la scelta di procedere alle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria, per ogni ordine e grado di istruzione, secondo le procedure meccanografiche o manuali, adottando la modulistica più adeguata.

 

 

MOBILITA’ ANNUALE

 

6. Il conferimento degli incarichi di presidenza si conclude entro il 25 luglio 2008, fatte salve le operazioni ministeriali relative alle nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici da effettuare in ottemperanza all’art. 24 quinquies del D.L. 31/12/07 n. 248 convertito con legge 28/2/08 n. 31.

 

7. La conclusione dei movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali e interprovinciali  per il personale docente, educativo ed IRC avverrà entro il 20 luglio 2008; per il personale ATA la conclusione delle operazioni avverrà entro il 18 luglio 2008.

 

8. Le assegnazioni ed utilizzazioni potranno avvenire su tutte le sedi disponibili.

 

9. Si concorda di associare tra loro gli spezzoni orario risultanti dalla rilevazione svolta, formando il maggior numero di cattedre possibili, al massimo su due scuole e in non più di due comuni. E’ possibile, tuttavia, costituire, in deroga, cattedre anche su tre scuole e/o su tre  comuni se i plessi ivi ubicati appartengono alla stessa istituzione scolastica. La valutazione, caso per caso, è affidata agli USP, su esplicita richiesta delle Istituzioni scolastiche e con il consenso del docente interessato. Alle OO.SS. sarà data informativa sui provvedimenti.

 

 

PIANO DELLE DISPONIBILITA’

 

10. Il piano delle disponibilità sarà articolato per singole province. Nel piano saranno compresi:

a)            tutti i posti e le cattedre disponibili in organico di diritto e vacanti dopo i movimenti;

b)            tutti i posti e le cattedre risultanti dall’associazione degli spezzoni rilevati con le modalità di cui al precedente punto 9;

c)            tutti i posti di sostegno;

d)            tutti i posti e le cattedre derivanti da variazioni apportate all’autorizzazione al  funzionamento delle classi o da autorizzazioni in organico di fatto;

e)            tutte le disponibilità che venissero a determinarsi a qualunque titolo e sino a due giorni prima dello svolgimento delle singole operazioni, con integrazione fino all’avvio delle singole operazioni;

f)             i posti vacanti e/o disponibili per i DSGA;

g)            i posti derivanti dalla prosecuzione  dei progetti;

h)            i posti di lingua straniera, in organico di diritto, vacanti dopo i movimenti e  quelli eventualmente istituiti in organico di fatto compresi gli spezzoni orario;

i)             i posti lasciati dagli assistenti amministrativi per ricoprire i posti vacanti e/o disponibili da DSGA che risultano liberi sino al 31 agosto.

 

11. Nel piano delle disponibilità sono compresi i posti di lingua straniera  nella scuola elementare che sono costituiti in non più di 7/8 classi, per non meno di 18 ore salvaguardando la continuità didattica e, prioritariamente, in senso verticale, con l’invito a strutturare i posti in modo tale da assicurare un’equa distribuzione di classi fra il personale interessato. L’attribuzione di organico, sempre per la lingua straniera nella scuola elementare, per singola classe, non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente. Gli eventuali spezzoni che non costituiscono posto comprendono anche il tempo di lavoro necessario per la programmazione di team, nella seguente misura: per lo spezzone fino a 6 ore una ora aggiuntiva; spezzone da 7 in poi due ore aggiuntive.

 

12. Il piano delle disponibilità provinciale è oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. territoriali, comprese le disponibilità sopravvenute. I posti compresi nel piano delle disponibilità e non utilizzati per le operazioni aventi durata annuale sono destinati alla stipula di contratti a tempo indeterminato e alle operazioni delle fasi successive.

Le cattedre, i posti e gli spezzoni superiori alle 6 ore presenti nel piano delle disponibilità non possono essere smembrati.

 

 

PARTE COMUNE

 

13. Nei casi in cui il CCNI preveda la possibilità di confermare le operazioni svolte nell’anno precedente, le conferme precederanno i nuovi provvedimenti.

 

14. Fatta eccezione per la data  di inizio prevista dal CCNI e la data di conclusione di tutte le operazioni stabilite dal presente CCDR in alla mobilità annuale, il calendario delle operazioni di nomina definito da ciascun USP, verrà preventivamente comunicato alle OO.SS. territoriali.

 

15. Ai fini delle assegnazioni provvisorie viene considerato l’intero piano delle disponibilità e le relative operazioni saranno effettuate nel rispetto  del CCNI del 16 giugno 2008.

 

16. Il personale docente transitato dagli EE.LL. e sprovvisto del prescritto titolo di studio viene utilizzato  presso l’istituzione scolastica di precedente assegnazione su apposito progetto da presentare alla D.G.R. entro il 10 settembre 2008.

 

17. E’ possibile lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

 

18. Vanno considerate regolari  tutte le domande di movimento interprovinciale, anche non redatte sugli appositi modelli, purché contengano gli elementi utili ai fini della valutazione.

 

19. Sono decentrate a livello provinciale le seguenti relazioni sindacali preventive rispetto all’avvio delle operazioni:

a)                l’informazione sul piano delle disponibilità complessivo;

b)                l’articolazione provinciale del calendario delle operazioni;

c)            la considerazione degli effetti delle disponibilità sopravvenute nel caso di cattedre orario esterne nelle singole scuole;

d)            le condizioni di fattibilità e i limiti numerici di cui al successivo punto 33.

 

20. In relazione al comma 7 dell’art. 7 e all’art 18 del CCNI 6/6/2006,  si concorda che, limitatamente all’area metropolitana di Torino,  è possibile concedere l’assegnazione provvisoria richiesta per scuole appartenenti a distretti diversi da quello di titolarità, pur nell’ambito dello stesso comune di Torino.

 

 

PERSONALE DOCENTE ED  EDUCATIVO

 

21. Si concorda di consentire, a domanda, l’utilizzo e/o l’assegnazione provvisoria anche su posti di sostegno al personale docente sprovvisto di specifico titolo di specializzazione, previa considerazione del numero di docenti specializzati non di ruolo.

22. Si concorda di consentire l’utilizzo a domanda sui CTP, prioritariamente, al personale docente avente titolo all’utilizzo che abbia maturato almeno un anno di esperienza sui CTP.

 

22 bis. Si concorda di consentire la presentazione della  domanda di utilizzo al personale  la cui cattedra interna o orario esterna sia stata trasformata, nel corso della fase associativa, senza aver avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento.

 

22 ter. In relazione all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, il Dirigente Scolastico proporrà al  personale di L 2, divenuto soprannumerario e trasferito d’ufficio su posto comune nella stessa scuola, di essere utilizzato sull’insegnamento della lingua.

 

23. Nel caso in cui l’alunno in situazione di handicap per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1:1 si trasferisca dall’istituzione scolastica, in corso d’anno, l’insegnante di sostegno è tenuto a seguirlo nell’ambito del comune di servizio. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

In caso di trasferimento dell’alunno in altra Istituzione scolastica fuori dal comune o di cessazione della frequenza da parte dell’alunno stesso,  qualora il relativo  posto venga assegnato ad altra scuola nello stesso comune, l’insegnante  a tempo indeterminato è assegnato sul nuovo posto. Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell’ordine:

- sulla scuola di titolarità con completamento in altra scuola viciniore e facilmente raggiungibile;

-  sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all’interno della propria scuola,

- in supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole viciniori (bacini di utenza contigui).

Nel caso in cui si trasferisca dall’istituzione scolastica un alunno in situazione di handicap per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1:2,  l’insegnante medesimo segue l’alunno, nell’ambito del comune di servizio purché sia scuola viciniore e facilmente raggiungibile. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

Tutti i posti di sostegno compresi nei piani delle disponibilità potranno essere modificati solo sulla base dei criteri sopra enunciati.

 

24. Le cattedre orario esterne si modificano nel caso in cui siano attribuite all’istituzione scolastica ulteriori disponibilità orarie in organico di fatto e sia possibile costituire cattedre interne.

 

25. Il personale educativo soprannumerario sulla scala provinciale è utilizzato nelle istituzioni convittuali della propria provincia per progetti didattici da svolgersi con i convittori e semiconvittori.

 

26. Il personale docente ed educativo che abbia prestato servizio nel corso dell’A.S. 2007/2008 presso istituzioni scolastiche speciali (S.M. per ciechi, Convitto per sordomuti) privo della abilitazione o idoneità specifica di tabella B, a domanda, può ottenere la conferma dell’utilizzo per l’A.S. 2008/09 su posti vacanti, in assenza di richiedenti con titolo specifico.

 

27. Sulla base delle disponibilità determinatesi a seguito della concessione di provvedimenti di assegnazione provvisoria in uscita, è possibile, al termine delle operazioni, accogliere domande di rientro nella scuola di precedente titolarità per il personale docente, educativo e ATA non soddisfatte durante le operazioni precedenti purché non pregiudichino le operazioni già effettuate.

 

27 bis. I docenti neo-immessi in ruolo, con decorrenza 1 settembre 2007, che hanno ottenuto come sede definitiva una scuola non richiesta, possono produrre domanda di utilizzo o assegnazione provvisoria (da trattare in coda al punto n. 30 della tabella Allegato n. 3 al CCNI del 16/6/2008).

 

 

PERSONALE ATA

 

28. La copertura dei posti vacanti e/o disponibili dei DSGA, dopo gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie, avviene secondo i criteri generali stabiliti dall’art. 11bis del CCNI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2007/8, secondo il seguente ordine delle operazioni:

a) stipula dei contratti a tempo indeterminato;

b) individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato (art. 56 comma 6 del CCNL- personale incluso nelle graduatorie permanenti). Gli assistenti amministrativi di ruolo inclusi nella graduatoria  permanente che concorrono alla nomina sui posti da DSGA possono optare per essere nominati, prioritariamente, come supplenti ai sensi dell’art. 56 o attendere le successive operazioni di utilizzo ai sensi dell’art. 11bis CCNI.

c) esaurimento delle procedure previste dall’art. 47 del CCNL  nelle singole scuole (individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato fra il personale interno) con l’osservanza dei contenuti della nota 5 ottobre 2006, prot. n. 125 che dispone sia la volontarietà dell’aspirante sia il rispetto dei criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto.  Gli assistenti amministrativi di ruolo che hanno chiesto il trasferimento per l’A.S. 2008/09 concorrono all’incarico da DSGA, ai sensi dell’art. 47, nella scuola dove hanno ottenuto il trasferimento,  producendo immediatamente apposita domanda.

d) qualora si verificasse il permanere di una disponibilità di posti, acquisizione  da parte degli USP, delle domande del personale assistente amministrativo interessato a svolgere le mansioni di DSGA in scuole diverse dalla propria.

 

Gli USP formuleranno una graduatoria alla quale si potrà accedere  se si è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) laurea specialistica

2) laurea quadriennale

3) laurea triennale

4) diploma di ragioniere – o analista contabile

5) altro diploma di maturità quinquennale

6) almeno due anni di servizio effettivo prestato nella qualifica da DSGA o nelle figure professionali confluite.

Ai titoli su indicati verrà attribuito il seguente punteggio:

1) laurea specialistica  o quadriennale vecchio ordinamento   punti 12

2) laurea triennale    punti 8

3) diploma di ragioniere – o analista contabile   punti 6

4) altro diploma di maturità quinquennale   punti 4

5) servizio effettivo prestato nella qualifica da DSGA o nelle figure professionali confluite   Punti 0,50 per ogni mese di servizio.

 

A parità di punteggio, è data preferenza agli aspiranti che hanno ottenuto i benefici previsti dall’art. 7 del CCNL 2004/2005.

In applicazione del comma 2 dell’art. 11 bis del CCNI, a parità di diritto al conferimento dell’incarico prevale, a domanda, il diritto alla conferma rispetto all’A.S. 2007/08.

 

Il personale assistente amministrativo utilizzato sui posti di DSGA vacanti e/o disponibili sarà sostituito con incarico sino al 31 agosto.

Nel caso in cui, al termine di tutte le procedure di cui ai punti precedenti, risultino ancora disponibili posti di DSGA, i Dirigenti degli USP potranno accedere alle graduatorie provinciali delle province viciniori. I tempi e le modalità di tutte le suindicate operazioni saranno definiti da circolari dei singoli USP.

 

Esperite tutte le precedenti casistiche, in caso di posti ancora disponibili, si farà ricorso alle reggenze; in tal caso  l’USP  pubblicherà l’elenco delle sedi libere e successivamente le  disponibilità manifestate dai  DSGA in servizio ad assumere tale incarico; il conferimento di detto incarico avverrà a cura degli USP sulla base delle preferenze indicate dagli interessati che saranno graduati secondo la loro anzianità nel ruolo di DSGA.

A parità di punteggio prevale la più giovane età.

 

29. Il piano delle disponibilità del personale ATA prevede anche quelle disponibilità di posti derivanti dalle ulteriori esigenze, autorizzate dal MIUR, conseguenza  della presenza di personale parzialmente inidoneo e dal rientro dal collocamento fuori ruolo di personale già dichiarato inidoneo e i posti resisi vacanti per distacco dei titolari presso gli USP, qualora il MIUR li abbia già autorizzati.

 

30. Il personale ATA appartenente ai profili di infermiere e guardarobiere in soprannumero sono utilizzati prioritariamente in altre scuole della provincia di appartenenza nelle quali siano previste professionalità affini.

 

31. Il personale collaboratore scolastico nominato custode dal dirigente scolastico in una istituzione scolastica diversa dalla propria scuola di titolarità può essere utilizzato a domanda nella sede in cui svolge la funzione di custodia, qualora il posto sia vacante o disponibile alla conclusione delle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria.

 

32. Non si può procedere a scambio fra unità di posti afferenti a profili differenti del personale ATA.

 

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

 

33. Il personale IRC presenta la domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria alla Direzione Generale Regionale che appronta il piano, sulla base degli elenchi approvati dagli USP, delle disponibilità regionale.

La D.G.R. formula gli elenchi del personale che ha presentato domanda di movimento annuale in ambito regionale e trasmette agli ordinari diocesani della regione  interessati ai movimenti le copie di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria.

Tutte le operazioni di utilizzo e/o assegnazione provvisoria all’interno dell’ambito regionale saranno effettuate dalla D.G.R.  

Per le diocesi a scavalco delle regioni, si stipuleranno apposite intese fra i Direttori regionali interessati.

 

 

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED EVENTUALI INTEGRAZIONI

 

Qualora insorgano controversie  sull’interpretazione del contratto, le parti che l’hanno sottoscritto si riuniscono entro 5 giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il significato della clausola controversa o eventualmente non disciplinata.

L’accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.

 

 

NORME FINALI

 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al CCDN sulle utilizzazioni.

Tutte le operazioni concernenti gli organici e la individuazione delle disponibilità debbono essere effettuate in tempi congrui e comunque nel rispetto delle scadenze previste dalla legge 333/2001.

 

 

Parte pubblica

 

Il Direttore dell'U.S.R. per il Piemonte

Dott. Francesco de SANCTIS 

 

Il Vice Direttore dell'U.S.R. per il Piemonte

Dott. Paolo IENNACO

 

Il Dirigente

Dott. Giuseppe BORDONARO

 

 

Parte sindacale

 

FLC - CGIL  Piemonte

 

CISL Scuola Piemonte

 

UIL Scuola Piemonte

 

SNALS Piemonte 

 

GILDA –UNAMS Scuola Piemonte

 

 

 

NOTA A VERBALE

 

le parti firmatarie il presente accordo convengono sul seguente principio:

“In occasione di elezioni politiche e/o amministrative, nel caso di un plesso totalmente adibito a seggio elettorale, il personale scolastico in servizio nel medesimo plesso non può essere utilizzato in altro plesso dell’istituto o essere soggetto a recuperi, salvo diversa indicazione da contratto d’istituto. “

e si impegnano a trasmettere tale disposizione in una nota specifica riguardante la contrattazione di istituto per l’A.S. 2008/9

Scadenze di: aprile 2025