MINISTERO DELL ISTRUZIONE,
UFFICIO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via G. Fattori n. 60 - Palermo -Tel. 09116909111 -Fax n.
091/518136
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE
ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'A.S. 2007/2008
Il giorno 19 giugno 2007, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia in Palermo, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte
pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono
in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata
regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2007/2008.
LE PARTI
VISTO il C.C.N.I. 6.6.2007,
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2006/2007, che conferma integralmente
il precedente contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni
ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola dato, che non è
intervenuto alcun mutamento normativo, confermano i contratti decentrati
relativi all’a.s. 2006/07 del 16 giugno 2006 e del 5 luglio 2006. Ovviamente
i riferimenti all’a.s. 2006/07 vanno intesi riferiti al 2007/2008, e le date
di scadenza per la presentazione delle domande relative alle utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie sono stabilite, come da contrattazione nazionale e
cioè:
·
Domande di utilizzazione ed
assegnazione provvisoria del personale docente ed educatico: 25/6/2007
·
Domande di utilizzazione ed
assegnazione provvisoria del personale A.T.A. : 2/7/2007
Il personale interessato da eventuali
rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2007/2008
verrà rimesso nei termini, per la presentazione delle soprarichiamate domande
assegnando loro 5 giorni
successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
Il termine previsto dall’accordo del 5 luglio 2006
relativo alle domande di conferma od utilizzazione sui progetti di lotta alla
dispersione è fissato per il 5/7/2007.
Il termine di cui al
titolo I art. 3 dell’accordo del 16/6/2006 e relativo alla pubblicazione del
calendario di massima delle operazioni di utilizzazione è fissato per il 12/7/2007.
Le altre scadenze previste dal contratto del decorso anno
si intendono confermate con ovvio riferimento all’anno 2007.
LE PARTI FIRMATARIE
PER LA PARTE PUBBLICA
Dott. Guido Di Stefano Direttore Generale
U.S.R.
Dott. Rosario Leone Dirigente II Area U.S.R.
PER LA PARTE SINDACALE
C.I.S.L. – Scuola
F.L.C. C.G.I.L. – Scuola
U.I.L – Scuola
S.N.A.L.S. – CONF.S.A.L.
GILDA-UNAMS
Si allegano i contratti decentrati regionali
richiamati:
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER
L'A.S. 2006/2007
Il giorno 16 giugno 2006, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia in Palermo, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica
e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce
il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2006/2007.
LE PARTI
VISTO il C.C.N.I. 6.6.2006,
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2006/2007;
STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE
ART. 1 ‑ Campo di applicazione, finalità, efficacia e
durata del contratto.
1. Il presente contratto, ad integrazione del C.C.N.I.
sottoscritto in data 6.6.2006, a cui si rimanda per quanto non previsto o non
convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto
delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la
determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale
docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà
dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali che saranno
oggetto di informazione alle OO.SS. da parte dei singoli Dirigenti dei CSA,
prima di avviare le relative operazioni di nomina. Limitatamente ai posti di
sostegno in deroga, l'istituzione e la ripartizione verranno effettuate a
livello regionale.
2. Il presente contratto disciplina, altresì, l'utilizzazione in
altri insegnamenti del personale docente appartenente a ruoli e classi di
concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e professionali
posseduti, prevedendo per gli stessi un contratto integrativo, da stipulare
con i Dirigenti dei singoli CSA, con
l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante. L'utilizzazione
in altra classe di concorso sarà disposta esclusivamente per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.
3. Il contratto ha validità per
l'anno scolastico 2006/2007 e sostituisce i C.C.D.R. stipulati negli anni
scolastici precedenti.
4. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni
del personale docente ed educativo é formulata, da ciascuna istituzione
scolastica, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità
del personale della scuola sottoscritto in data 21 dicembre 2005 per le parti
relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e
integrazioni:
·
nei titoli di servizio, va valutato
anche l’anno scolastico in corso;
·
per ottenere il punteggio per il
comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano
effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data
stabilita per la presentazione delle domande;
·
l’età dei figli è riferita al 31
dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni;
·
in caso di parità di precedenze e di
punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
·
limitatamente alla utilizzazione
nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati
validi i titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15/7/87 e
successive modificazioni e integrazioni.
5. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni
del personale A.T.A. (All. 4 ) é formulata, da ciascuna istituzione
scolastica, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità
del personale della scuola sottoscritto in data 21 dicembre 2005 per le parti
relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e
integrazioni:
·
nei titoli di servizio, va valutato
anche l’anno scolastico in corso;
·
per ottenere il punteggio per il comune
di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano
effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data
stabilita per la presentazione delle domande;
·
l’età dei figli è riferita al 31
dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni;
·
in caso di parità di precedenze e di
punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
·
l’espressione “servizio pre-ruolo” di
cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita
dall’’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o
riconoscibile”.
6. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni
provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 2 -
Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella personale
A.T.A..
7. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su
tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere
presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è
fissato, per tutto il personale docente ed educativo alla data 23/6/2006 e
alla data 30/6/2006 per il personale A.T.A.. Il personale interessato da
eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s.
2006/2007 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande,
prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica
stessa.
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
ART. 2 ‑ Docenti destinatari delle utilizzazioni.
1. Destinatari dei provvedimenti di
utilizzazione per l'anno scolastico 2006/2007 sono i docenti indicati
nell'art.2 e nell’art.6, comma 1, del C.C.N.I. 6.6.2006, nonché i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado che prestano servizio in corsi
funzionanti presso le strutture ospedaliere e negli istituti di pena.
2. Le tabelle di valutazione ed i titoli
relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri
stabiliti per i trasferimenti d'ufficio previsti dal C.C.N.I. concernente la
mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 21.12.2005.
ART. 3 ‑ Criteri per la definizione dei quadro delle
disponibilità.
1. Premesso che l’eventuale decremento del
numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificatosi
nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, può comportare modifiche
al numero delle classi autorizzate in organico di diritto, gli incrementi del
numero delle classi, necessari per rispettare i parametri di cui ai DD.MM.
24.7.1998, n.331 e 141/99, sono disposti da ciascun dirigente scolastico.
2.I posti e gli
spezzoni orario derivanti da tali variazioni unitamente ad altri posti
disponibili per l'intero anno scolastico, anche per effetto di provvedimenti
aventi efficacia limitata ad un anno (es. esoneri e semi‑esoneri dei
collaboratori del dirigente scolastico, comandi, part time, ore di avviamento
alla pratica sportiva, ecc...), dovranno essere comunicati dai dirigenti
scolastici entro il 10 luglio 2006
ai CSA, quali articolazioni sul
territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale, dopo aver effettuato eventuali
assorbimenti (totali o parziali), previo consenso degli interessati nei
confronti dei docenti assegnati ad una cattedra‑orario esterna
istituita nell'organico di diritto. Il dirigente scolastico dovrà trasmettere
immediatamente copia del
provvedimento di assorbimento al C.S.A. territorialmente competente e ai
dirigenti scolastici delle altre scuole interessate, in vista degli
adempimenti di rispettiva competenza.
3. I
dirigenti dei CSA competenti per territorio, utilizzando tutte le
disponibilità reperite, eventualmente costituendo nuove cattedre secondo le
modalità di cui al D.M. 331/98, predisporranno il quadro delle disponibilità
complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà
contenere, oltre i posti e gli spezzoni resíduati dalle operazioni di movimento,
i posti e gli spezzoni derivanti dagli incrementi di classi, nonché tutti i
posti comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno in
deroga autorizzati dal Direttore Generale.
Entro il 30 giugno 2006 il docente titolare su cattedra orario
esterna può chiedere la riaggregazione della cattedra al fine di renderla più
funzionale. Ciò non comporta la necessità di riaggregare l’eventuale spezzone
residuo libero.
4. Prima di avviare le operazioni, il quadro
complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite
affissione all'Albo del C.S.A. e portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie
del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali
fissati da questo contratto; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e
comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per
qualsiasi motivo. Entro il 15
luglio 2006, insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà
essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il
predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in
relazione ad esigenze organizzative e tecniche del Centro Servizi
Amministrativi.
5. Nella determinazione delle disponibilità
di cui al presente contratto si richiama integralmente l'art. 3 del CCNI del
6.6.2006.
Per quanto riguarda
l'insegnamento dello strumento musicale trova applicazione la Nota
Ministeriale n. 16237 del 11/10/2001; per l’utilizzazione del personale
trova, comunque, applicazione l’art.2, comma 1, lett.J, del predetto
contratto. Le conferme possono essere disposte soltanto in presenza
dei requisiti previsti dal precitato comma.
6. Nel quadro delle disponibilità rientrano anche le attività di
lotta alla dispersione, già da anni in atto, la cui prosecuzione è ritenuta
prioritaria vista anche la tendenza ad incremento del tasso di dispersione
che si è rilevato nella scuola primaria e secondaria. I criteri di
assegnazione e di utilizzazione dei docenti saranno definiti con successiva
sequenza contrattazione.
ART. 3 bis ‑
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC
Le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono
effettuate avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi,
d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano
competente, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di
insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.
ART. 4 ‑ Rilevazione delle situazioni di esubero e di
soprannumerarietà e criteri di individuazione dei soprannumerari
1. Sulla base dei dati comunicati dal
sistema informativo del MI, non appena concluse le operazioni di mobilità,
vengono individuati i ruoli, i posti e le classi di concorso con situazione
di esubero. I dati sono affissi all'albo dei singoli CC.SS.AA.
2. Poiché, peraltro, la situazione
attinente all'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto può subire
variazioni rispetto alla situazione concernente la previsione dell'organico,
si considera non sussistente la situazione di esubero e, pertanto, non si
procede ad utilizzazione in altro ruolo o classe di concorso se i docenti
interessati possono essere utilizzati nell'ambito del ruolo, della tipologia
di posto o della classe di concorso di appartenenza per l'intero anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche e per un numero di ore
superiore a quelle per cui si chiede l'utilizzazione.
3. Relativamente all'insegnamento di
sostegno, l'individuazione di situazione di esubero verrà effettuata in
relazione all'ordine e grado di scuola e alla tipologia di insegnamento.
4. L'individuazione del personale soprannumerario si effettua
sulla base dei criteri e dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione
allegate al C.C.N.I. sottoscritto in data 6.6.2006.
5. Per gli istituti di istruzione
secondaria, nel caso che una contrazione parziale comporti la trasformazione
del posto da cattedra interna a posto‑orario esterno, l'individuazione
del docente da assegnare al predetto posto orario esterno deve avvenire sulla
base di graduatorie d'istituto, formulate in applicazione della tabella di
valutazione dei titoli ai fini dell'individuazione dei soprannumerari. Il
docente che viene assegnato su cattedra orario esterna permane su tale tipo
di cattedra anche negli anni scolastici successivi, fino a quando non si
determini la disponibilità di una cattedra interna nell'ambito della scuola.
I titolari di cattedra orario esterna hanno diritto ad essere assegnati alla
cattedra interna disponibile, per quell'anno, nella scuola.
6. I docenti individuati in posizione di
soprannumero a seguito dell'adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto saranno utilizzati ai sensi dell’art.5, comma 8, del C.C.N.I. del
6.6.2006. L’eventuale domanda volontaria di utilizzazione dovrà essere
prodotta entro cinque giorni dal provvedimento di notifica.
ART. 5 ‑ Scadenze, modalità di
presentazione delle domande e criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Nel rinviare all'art.5 del C.C.N.I.
6.6.2006 per ciò che attiene ai
criteri di articolazione delle utilizzazioni, si conviene che tutte le
domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria potranno essere prodotte direttamente, o tramite le scuole di
servizio, ai CSA. competenti ad adottare il relativo provvedimento
entro e non oltre il 23 giugno 2006.
Il personale interessato da
eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s.
2006/2007 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate
domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della
rettifica stessa.
Nell'ipotesi in cui vengano
richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia
della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente del
C.S.A. di titolarità.
2. L'assegnazione
della sede di utilizzazione avverrà secondo quanto previsto dal C.C.N.I. del
6.6.2006.
3. E' ammessa la rinuncia
alla domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria purché pervenga
al C.S.A. competente almeno tre giorni prima della relativa operazione.
4. I
provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire
modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive
disponibilità, ad esclusione delle operazioni di rientro nella scuola o
istituto di attuale o precedente titolarìtà, che, comunque, avverranno a
domanda e potranno essere effettuate in qualsiasi momento entro il ventesimo giorno dall'inizio
delle lezioni.
5. Il personale in esubero destinatario di
provvedimenti di messa a disposizione, nel
corso dell’anno non
potrà essere utilizzato contestualmente, nell’arco dell’orario obbligatorio
settimanale, in più di tre scuole e comunque a condizione che siano
raggiungibili, dalla sede di assegnazione secondo le tabelle di associabilità.
6. In
presenza di posti di insegnamento vacanti e disponibili di scuola carceraria
ed in assenza di altro personale docente fornito di specifico titolo di
specializzazione, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o di
utilizzazione, ove ve ne siano le condizioni, per tali posti, gli insegnanti
di ruolo titolari su posto comune utilzzando, ovviamente, l’apposito codice
meccanografico.
ART. 6 ‑ Precedenze
1. Le operazioni saranno effettuate tenendo
conto delle precedenze di cui al C.C.N.I., documentate secondo le modalità
previste dalle norme vigenti.
2. Le situazioni che danno titolo alle
precedenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda, ad eccezione dello stato di lavoratrice madre che, invece, deve
sussistere alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono le
operazioni.
3. Al fine del riconoscimento del diritto
di precedenza, qualora, alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria, il parto non sia
ancora avvenuto, la lavoratrice madre dovrà allegare alla domanda idonea
certificazione medica, contenente l'indicazione della data presunta del parto
ed inviare successivamente la dichiarazione attestante la nascita del figlio
avvenuta in data antecedente all'inizio dell'anno scolastico. Quanto sopra
vale anche in caso di adozione, affidamento preadottivo o affidamento, sempre
che il relativo provvedimento venga adottato prima dell'inizio dell'anno
scolastico e che, a tale data, il minore abbia età inferiore a tre anni.
4. Qualora alla data d'inizio dell'anno
scolastico il parto non sia avvenuto o il provvedimento di adozione o di
affidamento non sia stato adottato e il docente abbia utilizzato la suddetta
precedenza, l'operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria
adottata resta valida, ma il docente non potrà richiedere tale precedenza,
per lo stesso motivo, l'anno successivo.
5.
In caso di concorrenza tra più
docenti aventi titolo alla medesima precedenza, essa sarà determinata dal
punteggio e, a parità di punteggio, dalla maggiore età anagrafica.
6.
In caso di concorrenza tra più persone
nel rientro nella scuola di precedente titolarità (art.8,comma 1 punto II
C.C.N.I. 6.6.2006), prevale l’istanza del docente appartenente alla stessa
tipologia di posto o classe di concorso.
ART. 7 ‑ Sequenza delle
operazioni
1.
L’ordine delle operazioni è regolato dall’allegato 3 del C.C.N,I. del
6.6.2006.
2. I docenti trasferiti d’ufficio potranno chiedere di essere
utilizzati su spezzoni orario, disponibili e che non fanno già parte di
cattedre orario, fino ad un massimo di tre scuole, anche non associabili, a
condizione che venga raggiunto o superato l'orario di cattedra e che nella
scuola di precedente titolarità siano presenti almeno un terzo delle ore
costituenti l'orario di cattedra.
ART. 8 ‑ Utilizzazione insegnanti
di sostegno
1. Il personale docente assunto a tempo indeterminato e
determinato, in servizio su posti di sostegno, ove nel corso dell'anno
scolastico si verificassero lunghe assenze per qualsiasi motivo degli alunni
diversamente abili presenti nelle classi assegnate, è utilizzato dal
Dirigente Scolastico per la quantità di ore previste dal piano educativo
individualizzato, sulla base della delibera del collegio docenti sul piano
annuale delle attività, preferibilmente all'interno della medesima classe
nella scuola dell'obbligo o in attività di sostegno o in altre attività
all'interno della scuola o del circolo; viceversa, in presenza dei propri
alunni diversamente abili, il docente di sostegno non può essere utilizzato
per la sostituzione di docenti assenti né
per altre attività.
2. In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola,
l'insegnante di sostegno, a domanda, potrà essere utilizzato nella nuova scuola
per garantire la continuità didattica.
3. Il
docente con incarico a tempo determinato, nel caso di mancata frequenza
dell’alunno o degli alunni cui è assegnato, sempre che nella scuola non si
siano determinate nuove esigenze, potrà essere utilizzato nell’ambito del
comune di servizio per motivate necessità.
ART. 9 ‑ Assegnazioni provvisorie
1.
L’assegnazione provvisoria può essere
richiesta per una sola provincia utilizzando l’apposita modulistica per i
seguenti motivi:
-
ricongiungimento al coniuge o al convivente,
purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
-
ricongiungimento ai figli minori, o
maggiorenni inabili o handicappati, e ai minori o inabili affidati con
provvedimento giudiziario;
-
per gravi esigenze di salute del richiedente
comprovate da certificazione sanitaria.
-
ricongiungimento ai genitori, in assenza dei
motivi precedenti; tale limitazione non si applica al personale separato non
affidatario, con provvedimento giudiziario, di figli minori o maggiorenni
inabili o handicappati;
2. In caso di
ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che
svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione
anagrafica.
3
Alla domanda di assegnazione
provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti
richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il
punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a"
della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei genitori
abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno
in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli
che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettuano le assegnazioni provvisorie. Si richiama, per le dichiarazioni
personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall’art. 9
del C.C.N.I. del 21.12.2005 e dall’art. 4 dell’O.M. n 94 del 29.12.2005.
1.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie
nell'ambito del comune di titolarità.
2.
Le operazioni di assegnazione provvisoria
possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per
l’intero anno scolastico; per il personale part time, anche su spezzoni
corrispondenti al proprio orario di servizio.
3.
In sede di contrattazione regionale decentrata
saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra
coniugi anche fra province diverse.
4.
Le assegnazioni provvisorie da altra provincia
sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo
indeterminato previsto per l’a.s. 2006/2007.
6. Il personale docente titolare o
trasferito nei Centri Territoriali Permanenti EDA non può chiedere
l'assegnazione provvisoria per il Comune sede del Centro.
5.
Al contrario della utilizzazione,
l'assegnazione provvisoria interrompe la continuità didattica.
Si precisa che nel caso di
ricongiungimento per comuni suddivisi in più distretti è sufficiente anche la
sola indicazione del codice del comune di ricongiungimento.
ART. 10 ‑ Scambio di posto tra coniugi
1 A conclusione di tutte le
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e comunque entro il
l'inizio delle lezioni saranno disposti eventuali scambi di posto tra coniugi
o conviventi di fatto , purché la stabilità della convivenza risulti da
certificazione anagrafica, alla condizione che entrambi appartengano allo
stesso ordine e grado di scuola nonché alla stessa classe concorso o alla
stessa tipologia di posto .
2. Tale scambio può essere disposto
all'interno dello stesso Comune e Provincia. Nei casi in cui si chiede lo
scambio tra posti di due diverse Province le domande vanno presentate ad
entrambi i Centri Servizi Amministrativi interessati che le esamineranno di
concerto.
3. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2006. Nel caso in
cui uno o
entrambi i coniugi siano stati oggetto di utilizzazione le
domande dovranno essere presentate entro 5 giorni dal relativo provvedimento.
TITOLO Il
PERSONALE EDUCATIVO
ART. 11 ‑ Utilizzazioni.
1. Si stabilisce che, prima di procedere alle
utilizzazioni, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82, del personale
educativo in soprannumero sulla dotazione provinciale, viene consentito al
medesimo di chiedere, con formale domanda, la messa a disposizione presso una
delle istituzioni convittuali.
TITOLO III
PERSONALE A.T.A.
ART. 12 – Sostituzione dei DSGA
Espletate le
fasi delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, nei casi eccezionali in
cui non sia stato possibile provvedere alla copertura dei posti vacanti e
disponibili di D.S.G.A. secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 55 del CCNL
24.07.03 e dell’art. 7 del CCNL 7.12.2005, i C.S.A. procederanno alla
copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico anche
mediante provvedimento di utilizzazione di personale ATA appartenente ai
profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra
scuola. In tal caso il personale interessato è retribuito ai sensi dell’art.
142, lettera g, numero 7) del CCNL 24 luglio 2003, così come sostituito dalla
Sequenza Contrattuale del 2 febbraio 2005.
Pertanto l’ordine delle operazioni sarà il seguente:
a)nomina dalla graduatoria
permanente così come previsto dall’art.55-comma 3- del CCNL;
b) nomina del personale della
scuola che goda dei benefici di cui all’art.7 del CCNL 7.12.2005;
c) nomina del personale
della scuola cui viene conferito un incarico specifico di cui all’art.47 del
CCNL.
Esaurite le predette fasi operative i C.S.A. utilizzeranno le
graduatorie provinciali formulate secondo i seguenti criteri:
·
per ogni mese di sostituzione di DSGA o di
responsabile amministrativo o di coordinatore amministrativo ….. punti 2
·
per ogni mese di servizio di assistente
amministrativo ……. punti 0.50
A parità di punteggio complessivo la
precedenza è determinata dalla maggiore età.
Il servizio di sostituzione in qualità di
DSGA, coordinatore amministrativo e responsabile amministrativo non è
cumulabile per lo stesso periodo con nessun altro servizio.
L’utilizzazione sarà disposta
prioritariamente nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali
di accesso al profilo di area D di cui alla Tabella D) allegata al CCNL.Nel
conferimento degli incarichi i C.S.A. non terranno conto di coloro che hanno
rifiutato l’incarico ai sensi dell’art.47 del CCNL nella propria scuola.
Ai soli
fini della scelta della sede , ove richiesto, sarà confermato il personale
utilizzato nella stessa scuola di servizio dell’anno scolastico precedente.
Tale operazione precederà le nuove utilizzazioni.
Le istanze
d’inclusione nella graduatoria provinciale dovranno essere prodotte entro il
20 luglio 2006.
SOSTITUZIONE
DEL DSGA PER LE ASSENZE BREVI
La
sostituzione per le assenze brevi del DSGA viene effettuata prioritariamente
nei confronti dell’assistente amministrativo in servizio nella scuola cui è
stata attribuita la funzione prevista dall’art.7 del CCNL del 7.12.2005, in
assenza di tale personale la sostituzione sarà effettuata dall’assistente
amministrativo cui è stata assegnata la funzione specifica secondo le modalità
previste dall’art. 47 del CCNL del 24.07.03.
Qualora
l’interessato, per una causa qualsiasi, non assuma l’incarico, il Dirigente
scolastico chiederà la disponibilità al personale amministrativo in servizio
presso la medesima scuola.
Nel
caso di concorrenza, l’incarico sarà assegnato all’assistente amministrativo
sulla base dei criteri individuati dalla contrattazione di scuola per
l’assegnazione della funzione specifica.
In
mancanza di disponibilità del personale in servizio nella scuola, il Dirigente
scolastico ricorrerà alla graduatoria provinciale di cui sopra chiedendo al
C.S.A. l’individuazione dell’avente titolo.
L’eventuale rinuncia non
comporta il depennamento dalla graduatoria provinciale.
ART. 13 ‑ Norma di rinvio.
1. Per la rimanente disciplina concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA, si richiamano
integralmente le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 6.6.2006. La scala
di priorità nelle utilizzazioni sarà determinata dai competenti CSA sulla base
delle effettive esigenze a livello provinciale.
2. Il termine per la presentazione delle domande relative alle
varie operazioni (utilizzazione, assegnazione provvisoria, scambio di sedi
tra coniugi) è fissato al 30
giugno 2006.
TITOLO IV
NORME COMUNI
ART. 14 ‑ Relazioni sindacali.
1. Le
operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema
di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche
disciplinato dal C.C.N.L. 24.7.2003.
ART. 15 ‑ Norma finale.
1. Per quanto non previsto nel presente
accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 26.5.1999 e le altre
disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali
decentrati, con particolare riferimento a quello sottoscritto il 29.5.2002.
2. A norma dell'art.47, comma 3 del
d.lgs. 30.3.2001, n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta,
neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa
eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico
Regionale.
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2006/2007
Il giorno 5 luglio 2006, presso la sede
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in Palermo, ha avuto luogo
l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte
sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per
procedere alla contrattazione decentrata
regionale concernente le utilizzazioni del personale docente già utilizzato o
da utilizzare su progetti per la lotta alla dispersione scolastica.
LE PARTI
VISTO il C.C.N.I.
6.6.2006, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2006/2007;
STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE
Nel quadro delle disponibilità rientrano anche
le attività di lotta alla dispersione, già da anni in atto, la cui
prosecuzione è ritenuta prioritaria vista anche la tendenza ad incremento del
tasso di dispersione che si è rilevato nella scuola primaria e secondaria di
secondo grado. I posti assegnati nelle varie realtà provinciali debbono
essere utilizzati per la prosecuzione dei progetti già avviati. Il personale
già impegnato può chiedere la conferma a domanda. La conferma non compete nel
caso che cambi, d’intesa con le OO.SS. firmatarie del contratto, la natura del progetto pur mantenendo le
stesse finalità. Le domande di conferma e/o di nuova utilizzazione
dovranno essere prodotte entro e non oltre il 14 luglio 2006 ai C.S.A. di
competenza. Le eventuali nuove utilizzazioni avverranno sulla base di criteri
e modalità definiti in sede di confronto provinciale con le OO.SS. firmatarie
del presente contratto, per garantire la funzionalità degli osservatori di
area la cui costituzione è stata fissata da direttive della Direzione
Regionale. Le conferme e le utilizzazioni dovranno concludersi in tempo utile
per potere rendere disponibili, nelle operazioni previste dal presente contratto,
i posti lasciati vacanti. L’utilizzazione di tutto il personale assegnato
alle dette attività dovrà avvenire nel rispetto degli istituti contrattuali
vigenti in materia di orario di servizio.
|