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19-06-2007 n° - Regionali - Provinciali

Argomenti trattati: Regionali - Provinciali,
C.C.D.R. Sicilia Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2007/2008

MINISTERO DELL ISTRUZIONE,

MINISTERO DELL ISTRUZIONE,

UFFICIO REGIONALE PER LA SICILIA

DIREZIONE GENERALE

Via G. Fattori n. 60 - Palermo -Tel. 09116909111 -Fax n. 091/518136

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE

CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI

PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

PER L'A.S. 2007/2008

 

 

Il giorno 19 giugno 2007, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in Palermo, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2007/2008.

 

LE PARTI

 

VISTO il C.C.N.I. 6.6.2007, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2006/2007, che conferma integralmente il precedente contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola dato, che non è intervenuto alcun mutamento normativo, confermano i contratti decentrati relativi all’a.s. 2006/07 del 16 giugno 2006 e del 5 luglio 2006. Ovviamente i riferimenti all’a.s. 2006/07 vanno intesi riferiti al 2007/2008, e le date di scadenza per la presentazione delle domande relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sono stabilite, come da contrattazione nazionale e cioè:

 

·          Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente ed educatico: 25/6/2007

·          Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale A.T.A. : 2/7/2007

 

Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2007/2008 verrà rimesso nei termini, per la presentazione delle soprarichiamate domande assegnando loro 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

Il termine previsto dall’accordo del 5 luglio 2006 relativo alle domande di conferma od utilizzazione sui progetti di lotta alla dispersione è fissato per il 5/7/2007.

Il termine di cui al titolo I art. 3 dell’accordo del 16/6/2006 e relativo alla pubblicazione del calendario di massima delle operazioni di utilizzazione è fissato per il 12/7/2007.

Le altre scadenze previste dal contratto del decorso anno si intendono confermate con ovvio riferimento all’anno 2007.

 

LE PARTI FIRMATARIE

 

PER LA PARTE PUBBLICA

 

Dott. Guido Di Stefano Direttore Generale U.S.R.

 

Dott. Rosario Leone Dirigente II Area U.S.R.

 

PER LA PARTE SINDACALE

 

C.I.S.L. – Scuola

 

F.L.C. C.G.I.L. – Scuola

 

U.I.L – Scuola

 

S.N.A.L.S. – CONF.S.A.L.

 

GILDA-UNAMS

 

 

Si allegano i contratti decentrati regionali richiamati:

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE

CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2006/2007

 

 

Il giorno 16 giugno 2006, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in Palermo, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2006/2007.

 

LE PARTI

 

VISTO il C.C.N.I. 6.6.2006, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2006/2007;

 

 

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

 

ART. 1 ‑ Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.

1. Il presente contratto, ad integrazione del C.C.N.I. sottoscritto in data 6.6.2006, a cui si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali che saranno oggetto di informazione alle OO.SS. da parte dei singoli Dirigenti dei CSA, prima di avviare le relative operazioni di nomina. Limitatamente ai posti di sostegno in deroga, l'istituzione e la ripartizione verranno effettuate a livello regionale.

 

2. Il presente contratto disciplina, altresì, l'utilizzazione in altri insegnamenti del personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e professionali posseduti, prevedendo per gli stessi un contratto integrativo, da stipulare con i Dirigenti dei singoli CSA, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante. L'utilizzazione in altra classe di concorso sarà disposta esclusivamente per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

 

3. Il contratto ha validità per l'anno scolastico 2006/2007 e sostituisce i C.C.D.R. stipulati negli anni scolastici precedenti.

 

4. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo é formulata, da ciascuna istituzione scolastica, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 21 dicembre 2005 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

·          nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;

·          per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;

·          l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni;

·          in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;

·          limitatamente alla utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15/7/87 e successive modificazioni e integrazioni.

 

5. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) é formulata, da ciascuna istituzione scolastica, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 21 dicembre 2005 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

·          nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;

·          per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;

·          l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni;

·          in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;

·          l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita dall’’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.

 

6. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella personale A.T.A..

 

7. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, per tutto il personale docente ed educativo alla data 23/6/2006 e alla data 30/6/2006 per il personale A.T.A.. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2006/2007 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

 

 

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

 

ART. 2 ‑ Docenti destinatari delle utilizzazioni.

 

1.   Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2006/2007 sono i docenti indicati nell'art.2 e nell’art.6, comma 1, del C.C.N.I. 6.6.2006, nonché i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che prestano servizio in corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere e negli istituti di pena.

 

2.      Le tabelle di valutazione ed i titoli relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti d'ufficio previsti dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 21.12.2005.

 

ART. 3 ‑ Criteri per la definizione dei quadro delle disponibilità.

 

1.   Premesso che l’eventuale decremento del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificatosi nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, può comportare modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto, gli incrementi del numero delle classi, necessari per rispettare i parametri di cui ai DD.MM. 24.7.1998, n.331 e 141/99, sono disposti da ciascun dirigente scolastico.

 

2.I posti e gli spezzoni orario derivanti da tali variazioni unitamente ad altri posti disponibili per l'intero anno scolastico, anche per effetto di provvedimenti aventi efficacia limitata ad un anno (es. esoneri e semi‑esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico, comandi, part time, ore di avviamento alla pratica sportiva, ecc...), dovranno essere comunicati dai dirigenti scolastici entro il 10 luglio 2006 ai CSA, quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale, dopo aver effettuato eventuali assorbimenti (totali o parziali), previo consenso degli interessati nei confronti dei docenti assegnati ad una cattedra‑orario esterna istituita nell'organico di diritto. Il dirigente scolastico dovrà trasmettere immediatamente copia del provvedimento di assorbimento al C.S.A. territorialmente competente e ai dirigenti scolastici delle altre scuole interessate, in vista degli adempimenti di rispettiva competenza.

 

3.      I dirigenti dei CSA competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite, eventualmente costituendo nuove cattedre secondo le modalità di cui al D.M. 331/98, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre i posti e gli spezzoni resíduati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dagli incrementi di classi, nonché tutti i posti comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno in deroga autorizzati dal Direttore Generale.

 Entro il 30 giugno 2006 il docente titolare su cattedra orario esterna può chiedere la riaggregazione della cattedra al fine di renderla più funzionale. Ciò non comporta la necessità di riaggregare l’eventuale spezzone residuo libero.

 

4.   Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo del C.S.A. e portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Entro il 15 luglio 2006, insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche del Centro Servizi Amministrativi.

 

5.      Nella determinazione delle disponibilità di cui al presente contratto si richiama integralmente l'art. 3 del CCNI del 6.6.2006.

Per quanto riguarda l'insegnamento dello strumento musicale trova applicazione la Nota Ministeriale n. 16237 del 11/10/2001; per l’utilizzazione del personale trova, comunque, applicazione l’art.2, comma 1, lett.J, del predetto contratto. Le conferme possono essere disposte soltanto in presenza dei requisiti previsti dal precitato comma.

 

6. Nel quadro delle disponibilità rientrano anche le attività di lotta alla dispersione, già da anni in atto, la cui prosecuzione è ritenuta prioritaria vista anche la tendenza ad incremento del tasso di dispersione che si è rilevato nella scuola primaria e secondaria. I criteri di assegnazione e di utilizzazione dei docenti saranno definiti con successiva sequenza contrattazione.

 

 

ART. 3 bis ‑ Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC

 

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

 

 

ART. 4 ‑ Rilevazione delle situazioni di esubero e di soprannumerarietà e criteri di individuazione dei soprannumerari

 

1.      Sulla base dei dati comunicati dal sistema informativo del MI, non appena concluse le operazioni di mobilità, vengono individuati i ruoli, i posti e le classi di concorso con situazione di esubero. I dati sono affissi all'albo dei singoli CC.SS.AA.

 

2.      Poiché, peraltro, la situazione attinente all'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto può subire variazioni rispetto alla situazione concernente la previsione dell'organico, si considera non sussistente la situazione di esubero e, pertanto, non si procede ad utilizzazione in altro ruolo o classe di concorso se i docenti interessati possono essere utilizzati nell'ambito del ruolo, della tipologia di posto o della classe di concorso di appartenenza per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e per un numero di ore superiore a quelle per cui si chiede l'utilizzazione.

 

3.      Relativamente all'insegnamento di sostegno, l'individuazione di situazione di esubero verrà effettuata in relazione all'ordine e grado di scuola e alla tipologia di insegnamento.

 

4. L'individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei criteri e dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. sottoscritto in data 6.6.2006.

 

5.      Per gli istituti di istruzione secondaria, nel caso che una contrazione parziale comporti la trasformazione del posto da cattedra interna a posto‑orario esterno, l'individuazione del docente da assegnare al predetto posto orario esterno deve avvenire sulla base di graduatorie d'istituto, formulate in applicazione della tabella di valutazione dei titoli ai fini dell'individuazione dei soprannumerari. Il docente che viene assegnato su cattedra orario esterna permane su tale tipo di cattedra anche negli anni scolastici successivi, fino a quando non si determini la disponibilità di una cattedra interna nell'ambito della scuola. I titolari di cattedra orario esterna hanno diritto ad essere assegnati alla cattedra interna disponibile, per quell'anno, nella scuola.

 

6.   I docenti individuati in posizione di soprannumero a seguito dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto saranno utilizzati ai sensi dell’art.5, comma 8, del C.C.N.I. del 6.6.2006. L’eventuale domanda volontaria di utilizzazione dovrà essere prodotta entro cinque giorni dal provvedimento di notifica.

 

 

ART. 5 ‑ Scadenze, modalità di presentazione delle domande e criteri di articolazione delle utilizzazioni

 

1.   Nel rinviare all'art.5 del C.C.N.I. 6.6.2006 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, si conviene che tutte le domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria potranno essere prodotte direttamente, o tramite le scuole di servizio, ai CSA. competenti ad adottare il relativo provvedimento entro e non oltre il 23 giugno 2006.

Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2006/2007 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente del C.S.A. di titolarità.

 

2.      L'assegnazione della sede di utilizzazione avverrà secondo quanto previsto dal C.C.N.I. del 6.6.2006.

 

3.   E' ammessa la rinuncia alla domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria purché pervenga al C.S.A. competente almeno tre giorni prima della relativa operazione.

 

4.      I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità, ad esclusione delle operazioni di rientro nella scuola o istituto di attuale o precedente titolarìtà, che, comunque, avverranno a domanda e potranno essere effettuate in qualsiasi momento entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni.

 

5. Il personale in esubero destinatario di provvedimenti di messa a disposizione, nel

corso dell’anno non potrà essere utilizzato contestualmente, nell’arco dell’orario obbligatorio settimanale, in più di tre scuole e comunque a condizione che siano raggiungibili, dalla sede di assegnazione secondo le tabelle di associabilità.

 

6. In presenza di posti di insegnamento vacanti e disponibili di scuola carceraria ed in assenza di altro personale docente fornito di specifico titolo di specializzazione, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione, ove ve ne siano le condizioni, per tali posti, gli insegnanti di ruolo titolari su posto comune utilzzando, ovviamente, l’apposito codice meccanografico.

 

 

ART. 6 ‑ Precedenze

 

1.      Le operazioni saranno effettuate tenendo conto delle precedenze di cui al C.C.N.I., documentate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

 

2.      Le situazioni che danno titolo alle precedenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, ad eccezione dello stato di lavoratrice madre che, invece, deve sussistere alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni.

 

3.      Al fine del riconoscimento del diritto di precedenza, qualora, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria, il parto non sia ancora avvenuto, la lavoratrice madre dovrà allegare alla domanda idonea certificazione medica, contenente l'indicazione della data presunta del parto ed inviare successivamente la dichiarazione attestante la nascita del figlio avvenuta in data antecedente all'inizio dell'anno scolastico. Quanto sopra vale anche in caso di adozione, affidamento preadottivo o affidamento, sempre che il relativo provvedimento venga adottato prima dell'inizio dell'anno scolastico e che, a tale data, il minore abbia età inferiore a tre anni.

 

4.      Qualora alla data d'inizio dell'anno scolastico il parto non sia avvenuto o il provvedimento di adozione o di affidamento non sia stato adottato e il docente abbia utilizzato la suddetta precedenza, l'operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria adottata resta valida, ma il docente non potrà richiedere tale precedenza, per lo stesso motivo, l'anno successivo.

 

5.       In caso di concorrenza tra più docenti aventi titolo alla medesima precedenza, essa sarà determinata dal punteggio e, a parità di punteggio, dalla maggiore età anagrafica.

 

6.       In caso di concorrenza tra più persone nel rientro nella scuola di precedente titolarità (art.8,comma 1 punto II C.C.N.I. 6.6.2006), prevale l’istanza del docente appartenente alla stessa tipologia di posto o classe di concorso.

 

 

ART. 7 ‑ Sequenza delle operazioni

 

1. L’ordine delle operazioni è regolato dall’allegato 3 del C.C.N,I. del 6.6.2006.

 

2. I docenti trasferiti d’ufficio potranno chiedere di essere utilizzati su spezzoni orario, disponibili e che non fanno già parte di cattedre orario, fino ad un massimo di tre scuole, anche non associabili, a condizione che venga raggiunto o superato l'orario di cattedra e che nella scuola di precedente titolarità siano presenti almeno un terzo delle ore costituenti l'orario di cattedra.

 

 

ART. 8 ‑ Utilizzazione insegnanti di sostegno

 

1. Il personale docente assunto a tempo indeterminato e determinato, in servizio su posti di sostegno, ove nel corso dell'anno scolastico si verificassero lunghe assenze per qualsiasi motivo degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, è utilizzato dal Dirigente Scolastico per la quantità di ore previste dal piano educativo individualizzato, sulla base della delibera del collegio docenti sul piano annuale delle attività, preferibilmente all'interno della medesima classe nella scuola dell'obbligo o in attività di sostegno o in altre attività all'interno della scuola o del circolo; viceversa, in presenza dei propri alunni diversamente abili, il docente di sostegno non può essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti né per altre attività.

 

2. In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola, l'insegnante di sostegno, a domanda, potrà essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.

 

3. Il docente con incarico a tempo determinato, nel caso di mancata frequenza dell’alunno o degli alunni cui è assegnato, sempre che nella scuola non si siano determinate nuove esigenze, potrà essere utilizzato nell’ambito del comune di servizio per motivate necessità.

 

 

ART. 9 ‑ Assegnazioni provvisorie

 

1.       L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia utilizzando l’apposita modulistica per i seguenti motivi:

-         ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

-         ricongiungimento ai figli minori, o maggiorenni inabili o handicappati, e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;

-         per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

-         ricongiungimento ai genitori, in assenza dei motivi precedenti; tale limitazione non si applica al personale separato non affidatario, con provvedimento giudiziario, di figli minori o maggiorenni inabili o handicappati;

2.     In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

3         Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I. del 21.12.2005 e dall’art. 4 dell’O.M. n 94 del 29.12.2005.

1.       Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.

2.       Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico; per il personale part time, anche su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio.

3.       In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.

4.     Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2006/2007.

6. Il personale docente titolare o trasferito nei Centri Territoriali Permanenti EDA non può chiedere l'assegnazione provvisoria per il Comune sede del Centro.

 

5.     Al contrario della utilizzazione, l'assegnazione provvisoria interrompe la continuità didattica.

Si precisa che nel caso di ricongiungimento per comuni suddivisi in più distretti è sufficiente anche la sola indicazione del codice del comune di ricongiungimento.

 

 

ART. 10 ‑ Scambio di posto tra coniugi

 

1 A conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e comunque entro il l'inizio delle lezioni saranno disposti eventuali scambi di posto tra coniugi o conviventi di fatto , purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, alla condizione che entrambi appartengano allo stesso ordine e grado di scuola nonché alla stessa classe concorso o alla stessa tipologia di posto .

 

2. Tale scambio può essere disposto all'interno dello stesso Comune e Provincia. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse Province le domande vanno presentate ad entrambi i Centri Servizi Amministrativi interessati che le esamineranno di concerto.

 

3. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2006. Nel caso in cui uno o

entrambi i coniugi siano stati oggetto di utilizzazione le domande dovranno essere presentate entro 5 giorni dal relativo provvedimento.

 

 

TITOLO Il

PERSONALE EDUCATIVO

 

ART. 11 ‑ Utilizzazioni.

 

1. Si stabilisce che, prima di procedere alle utilizzazioni, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82, del personale educativo in soprannumero sulla dotazione provinciale, viene consentito al medesimo di chiedere, con formale domanda, la messa a disposizione presso una delle istituzioni convittuali.

 

 

 TITOLO III

PERSONALE A.T.A.

 

ART. 12 – Sostituzione dei DSGA

 

      Espletate le fasi delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, nei casi eccezionali in cui non sia stato possibile provvedere alla copertura dei posti vacanti e disponibili di D.S.G.A. secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 55 del CCNL 24.07.03 e dell’art. 7 del CCNL 7.12.2005, i C.S.A. procederanno alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico anche mediante provvedimento di utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra scuola. In tal caso il personale interessato è retribuito ai sensi dell’art. 142, lettera g, numero 7) del CCNL 24 luglio 2003, così come sostituito dalla Sequenza Contrattuale del 2 febbraio 2005.

     

Pertanto l’ordine delle operazioni sarà il seguente:

a)nomina dalla graduatoria permanente così come previsto dall’art.55-comma 3- del CCNL;

b) nomina del personale della scuola che goda dei benefici di cui all’art.7 del CCNL 7.12.2005;

c)  nomina del personale della scuola cui viene conferito un incarico specifico di cui all’art.47 del CCNL.

 

Esaurite le predette fasi operative i C.S.A. utilizzeranno le graduatorie provinciali formulate secondo i seguenti criteri:

·                   per ogni mese di sostituzione di DSGA o di responsabile amministrativo o di coordinatore amministrativo ….. punti 2

·                   per ogni mese di servizio di assistente amministrativo ……. punti 0.50

 

A parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dalla maggiore età.

Il servizio di sostituzione in qualità di DSGA, coordinatore amministrativo e responsabile amministrativo non è cumulabile per lo stesso periodo con nessun altro servizio.

 

 L’utilizzazione sarà disposta prioritariamente nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla Tabella D) allegata al CCNL.Nel conferimento degli incarichi i C.S.A. non terranno conto di coloro che hanno rifiutato l’incarico ai sensi dell’art.47 del CCNL nella propria scuola.

 

Ai soli fini della scelta della sede , ove richiesto, sarà confermato il personale utilizzato nella stessa scuola di servizio dell’anno scolastico precedente. Tale operazione precederà le nuove utilizzazioni.

Le istanze d’inclusione nella graduatoria provinciale dovranno essere prodotte entro il 20 luglio 2006.

 

SOSTITUZIONE DEL DSGA PER LE ASSENZE BREVI

 

         La sostituzione per le assenze brevi del DSGA viene effettuata prioritariamente nei confronti dell’assistente amministrativo in servizio nella scuola cui è stata attribuita la funzione prevista dall’art.7 del CCNL del 7.12.2005, in assenza di tale personale la sostituzione sarà effettuata dall’assistente amministrativo cui è stata assegnata la funzione specifica secondo le modalità previste dall’art. 47 del CCNL del 24.07.03.

         Qualora l’interessato, per una causa qualsiasi, non assuma l’incarico, il Dirigente scolastico chiederà la disponibilità al personale amministrativo in servizio presso la medesima scuola.

         Nel caso di concorrenza, l’incarico sarà assegnato all’assistente amministrativo sulla base dei criteri individuati dalla contrattazione di scuola per l’assegnazione della funzione specifica.

         In mancanza di disponibilità del personale in servizio nella scuola, il Dirigente scolastico ricorrerà alla graduatoria provinciale di cui sopra chiedendo al C.S.A. l’individuazione dell’avente titolo.

 L’eventuale rinuncia non comporta il depennamento dalla graduatoria provinciale.

 

ART. 13 ‑ Norma di rinvio.

 

1. Per la rimanente disciplina concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA, si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 6.6.2006. La scala di priorità nelle utilizzazioni sarà determinata dai competenti CSA sulla base delle effettive esigenze a livello provinciale.

2. Il termine per la presentazione delle domande relative alle varie operazioni (utilizzazione, assegnazione provvisoria, scambio di sedi tra coniugi) è fissato al 30 giugno 2006.

 

TITOLO IV

NORME COMUNI

 

ART. 14 ‑ Relazioni sindacali.

 

1. Le operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 24.7.2003.

 

ART. 15 ‑ Norma finale.

 

1.      Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 26.5.1999 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali decentrati, con particolare riferimento a quello sottoscritto il 29.5.2002.

 

2. A norma dell'art.47, comma 3 del d.lgs. 30.3.2001, n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE

CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2006/2007

 

 

Il giorno 5 luglio 2006, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in Palermo, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni del personale docente già utilizzato o da utilizzare su progetti per la lotta alla dispersione scolastica.

 

LE PARTI

 

 

VISTO il C.C.N.I. 6.6.2006, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2006/2007;

 

 

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

 

 

Nel quadro delle disponibilità rientrano anche le attività di lotta alla dispersione, già da anni in atto, la cui prosecuzione è ritenuta prioritaria vista anche la tendenza ad incremento del tasso di dispersione che si è rilevato nella scuola primaria e secondaria di secondo grado. I posti assegnati nelle varie realtà provinciali debbono essere utilizzati per la prosecuzione dei progetti già avviati. Il personale già impegnato può chiedere la conferma a domanda. La conferma non compete nel caso che cambi, d’intesa con le OO.SS. firmatarie del contratto, la natura del progetto pur mantenendo le stesse finalità. Le domande di conferma e/o di nuova utilizzazione dovranno essere prodotte entro e non oltre il 14 luglio 2006 ai C.S.A. di competenza. Le eventuali nuove utilizzazioni avverranno sulla base di criteri e modalità definiti in sede di confronto provinciale con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, per garantire la funzionalità degli osservatori di area la cui costituzione è stata fissata da direttive della Direzione Regionale. Le conferme e le utilizzazioni dovranno concludersi in tempo utile per potere rendere disponibili, nelle operazioni previste dal presente contratto, i posti lasciati vacanti. L’utilizzazione di tutto il personale assegnato alle dette attività dovrà avvenire nel rispetto degli istituti contrattuali vigenti in materia di orario di servizio.

 

Scadenze di: settembre 2024