D.M. 21 dicembre 2000, n. 452
Regolamento recante disposizioni in materia di assegni
di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L.
23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998,
n. 448
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2001
IL MINISTRO PER LA
SOLIDARIETÀ SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL
TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la
riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternità;
Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo
49, che stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo articolo
49;
Visti gli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti assegni per il nucleo
familiare e di maternità;
Visto il decreto 15 luglio 1999, n. 306 del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta
disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della legge n.
448 del 1998;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 49,
commi 12, 13 e 14 della legge n. 488 del 1999, si rende
necessario apportare modificazioni alla disciplina prevista nel suddetto
decreto 15 luglio 1999, n. 306 del Ministro per la solidarietà sociale e che è
opportuno dettare altresì ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare
ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo
familiare e di maternità ed assicurare l'uniformità nei procedimenti di
concessione dei benefici;
Considerato, altresì, che, a norma dell'articolo 10 del
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il
nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448
del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni
del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi,
fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano l'erogazione in
conformità con le disposizioni del citato decreto
legislativo n. 130 del 2000;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4
dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri n. DASj870jULj648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai
sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
TITOLO I -
Contributi di maternità
1. Ridefinizione dei contributi di
maternità.
1. Per gli enti comunque denominati che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini
del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi,
approvata dai Ministeri vigilanti.
2. Ai fini dell'approvazione della delibera
di cui al comma 1, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione
che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni
erogate.
3. Ai sensi dell'articolo 49,
commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni
di maternità di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge
11 dicembre 1990, n. 379.
TITOLO II - Assegno
di maternità concesso dall'Inps
2. Disposizioni generali.
1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 49,
comma 8, della legge n. 488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine
italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. L'assegno è concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49,
comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si
verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso
di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e può
far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai
nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;
b) quanto il periodo intercorrente tra la
data della perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4,
derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la
data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia
superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia
superiore a nove mesi;
c) quando la donna, in caso di recesso,
anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, può
far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.
2. La richiedente, al momento della nascita
del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un
minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento,
deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di
uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. L'assegno è concesso per uno dei
seguenti eventi:
a) per ogni figlio nato in data non
anteriore al 2 luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel
territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto
in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non
risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresì essere in
possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;
b) per ogni minore che faccia ingresso, in
data non anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente
che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con
esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della
stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al
momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei
anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n.
903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età,
ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge
n. 184 del 1983.
4. Ai fini della concessione dell'assegno,
ai trattamenti previdenziali di maternità sono equiparati i trattamenti
economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento
dei contributi di maternità.
5. Nei casi eccezionali in cui il minore in
affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica
dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi
confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia
anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato
l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti
casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella
famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della
coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento
preadottivo.
6. L'assegno non costituisce reddito ai
fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze in
favore della maternità erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione
dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge
n. 448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente
articolo è concesso limitatamente alla quota differenziale.
3. Periodo di contribuzione.
1. I tre mesi di cui all'articolo 2, comma
1, devono essere relativi ad attività lavorativa per la quale sia stata versata
o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternità
ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano
90 giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana,
si calcolano 13 settimane di attività lavorativa retribuita; per quelli
retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
2. Per le lavoratrici di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternità, la tutela
previdenziale della maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora
all'interessata risultino attribuite le mensilità di contribuzione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto 27 maggio 1998 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998,
n. 171.
3. Ai periodi di attività lavorativa di cui
al comma 1 sono equiparati i periodi di attività lavorativa subordinata
retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonché i periodi di attività
lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al
versamento di contributi di maternità.
4. Individuazione delle pressioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b.
1. Le prestazioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), sono le seguenti:
a) prestazioni per lavori socialmente utili
o di pubblica utilità;
b) indennità di mobilità;
c) indennità di disoccupazione, compresa
quella con requisiti ridotti;
d) indennità di cassa integrazione
ordinaria e straordinaria;
e) indennità per malattia o maternità.
2. Per le prestazioni per le quali non sia
individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde,
nell'ordine, allo gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato
diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile,
a quello per il quale è dovuta la prestazione.
5. Concessione dell'assegno di
maternità ad altri soggetti.
1. In luogo dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, possono beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti
che si trovino in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo
2, comma 1, lettere a) e b):
a) il padre che, al momento della nascita
del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento
esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente
soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto, e che
il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia
anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in
affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via
esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al
momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente,
cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga
separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del
1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia
già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente
abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la
presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di
adozione senza affidamento;
c) l'adottante non coniugato, residente,
cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione
pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma,
della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la
famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque
non sia in affidamento presso terzi.
2. In caso di decesso della madre del
neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato
ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna
aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha
riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi
soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello
Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto
alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in
alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che
sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire
l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente
alla concessione dell'assegno è sempre la sede dell'INPS del territorio di
ultima residenza della persona deceduta.
3. In caso di neonato non riconoscibile o
non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il
soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a
condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente
regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del
giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidata rio.
6. Misura dell'assegno
1. L'importo dell'assegno è determinato ai
sensi dell'articolo 49,
commi 8 e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente
a quella spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o
di adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia
anagrafica del richiedente.
2. Per la determinazione della quota
differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 5 del presente regolamento,
si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati
nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione
senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità
spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione
obbligatoria.
3. Quando l'assegno è richiesto in
occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si
ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o
percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente
alla nascita.
4. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi
dell'articolo 5, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o
dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha
riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti
o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si
applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della
legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di più adottanti.
5. Dalla quota spettante ai sensi del
presente articolo è detratta la misura dell'assegno eventualmente concesso ai
sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.
7. Domanda per la concessione
dell'assegno.
1. La domanda per l'assegno è presentata in
carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del
figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della
donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento,
alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre
legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla
donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma
1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS
competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del
medesimo comma 2, della persona deceduta, al termine perentorio di sei mesi a
decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha
ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o
alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno
spetti al padre in via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma
1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla
data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda per la concessione
dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non sia tenuto
a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:
a) i requisiti che danno titolo alla
concessione dell'assegno;
b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli
articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti
previdenziali o economici di maternità per la nascita, l'affidamento
preadottivo o l'adozione;
c) l'eventuale presentazione, per lo stesso
evento, di domanda per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del
1998[1].
5. In caso di incapacità di agire, la
domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante
dell'incapace, in norme e per conto di lui.
8. Funzioni dell'INPS.
1. L'assegno di cui all'articolo 2 è
concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia già
stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di
presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il
termine è sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS
predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce
ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati
all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda è contenuta,
altresì, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni.
2. L'INPS controlla la veridicità della
situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti
dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a
campione.
3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni
indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero
delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
4. I dati contenuti nelle domande e nelle
dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione
alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli
assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a
fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS
può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri
soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi
e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti.
5. L'INPS può effettuare il trattamento dei
dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano
all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione
alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in
possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono,
l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati
sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di
selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo
con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con
proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere
comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati
sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche,
di studio, di informazione e di ricerca.
6. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49,
comma 15, della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarietà
sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini
dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a
quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri
sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle
risultanze del proprio conto consuntivo.
TITOLO III - Assegni
di maternità e per il nucleo familiare concessi dai comuni
Capo I -
Disposizioni applicabili
9. Disciplina dell'ISE.
1. A decorrere dall'anno 2001, per
l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed
integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina
dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e
ai relativi decreti attuativi.
2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1
si applica altresì per l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per
le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento
avvenuti in data non anteriore allo luglio 2001[2]
TITOLO III - Assegni di maternità e per il nucleo
familiare concessi dai comuni
Capo II - Assegno di
maternità
10. Disposizioni
generali.
1. L'assegno di maternità di cui
all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla madre, cittadina
italiana residente, nonché, per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi
indicati.
2. A decorrere dallo luglio 2000, l'assegno
di maternità è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, per uno dei seguenti eventi:
a) per ogni figlio nato in data non
anteriore allo luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel
territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto
in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti
cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresì essere in possesso di
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;
b) per ogni minore che faccia ingresso, in
data non anteriore allo luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che
lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi
della legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44,
primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere concesso
se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o
dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le
adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater,
primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.
3. Per gli assegni da concedersi ai sensi
del comma 2, la richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al
momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria
famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento.
4. L'assegno è concesso alle condizioni
previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il
figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
5. Nei casi eccezionali in cui il minore in
affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica
dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi
confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia
anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato
l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi,
le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella
famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della
coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento
preadottivo[3]
11. Concessione
dell'assegno di maternità ad altri soggetti.
1. In luogo dei soggetti di cui
all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti
soggetti:
a) il padre che, al momento della nascita
del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento
esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente
soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che
il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia
anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in
affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via
esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al
momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente,
cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga
separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del
1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia
già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente
abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la
presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di
adozione senza affidamento;
c) l'adottante non coniugato, residente,
cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione
pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma,
della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la
famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque
non sia in affidamento presso terzi.
2. In caso di decesso della madre del
neonato o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della donna che ha ricevuto il
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il
beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che
sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente
Titolo può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha
riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano
regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si
trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e
comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti
possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti
per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni
effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo;
nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno
è sempre il comune di ultima residenza della persona deceduta.
3. In caso di neonato non riconoscibile o
non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il
soggetto residente, cittadino italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
comunitario o in possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei
requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato
affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica
dell'affidatario[4]
12. Indicatore della
situazione economica e misura dell'assegno.
1. Il requisito della situazione economica
del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto
riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, secondo le
prescrizioni del decreto
legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei
relativi decreti attuativi, nonché di quanto previsto dal presente
regolamento[5].
2. I valori previsti dall'articolo 66 della
legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e
all'importo dell'assegno di maternità, sono quelli vigenti alla data della
nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza
affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del
minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
3. Per la determinazione della quota
differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 11 del presente regolamento
si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il
numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di
affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento
previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito
dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
4. Quando l'assegno è richiesto in
occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si
ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o
percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente
alla nascita.
5. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi
dell'articolo 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o
dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha
riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante
o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si
applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della
legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di più adottanti[6]
13. Domanda per la
concessione dell'assegno.
1. La domanda per l'assegno di maternità è
presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla
data di nascita del figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso
del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla
madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha
ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'articolo 11,
comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di
residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona
deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del
termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere
presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne
sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via
esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'articolo 11,
comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi
dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda, il richiedente è tenuto a
dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica
documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di
non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per
l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonché
l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di
maternità di cui all'articolo 49,
comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [7].
5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati
i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
6. AI fine di conseguire la quota
differenziale di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in
presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternità di cui ai commi
4 e 5 del presente articolo, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la somma
complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che è
tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternità,
ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo[8].
7. In caso di incapacità di agire, la
domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante
dell'incapace, in nome e per conto di lui [9]
TITOLO III - Assegni di maternità e per il nucleo
familiare concessi dai comuni
Capo III - Assegno
per nuclei familiari con tre figli minori
14. Disposizioni
generali.
1. Il diritto all'assegno per il nucleo
familiare decorre dallo gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni
prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli
minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente;
in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è
verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo
familiare, ovvero dallo gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi
del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei
relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della
situazione economica[10].
2. Ai fini della concessione dell'assegno
per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai
sensi dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini,
il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera
soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella
famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi
dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983.
3. Il richiedente dichiara, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche contestualmente
alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare
tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo
familiare[11].
4. Il comune provvede alla concessione
dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai
componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso[12]
15. Concessione
dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti.
1. Quando, nel corso del procedimento di
concessione o di erogazione del beneficio, è stata accertata, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive
modificazioni, l'irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli
atti del procedimento che il richiedente è stato escluso dall'esercizio della
potestà genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono
stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, il
comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare
e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione
dell'assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di altro
componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori,
dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già
concesso.
2. Quando il genitore avente diritto è
deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe
spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, in
luogo del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore
dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore
deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia
anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica
nella quale si trovano i tre minori [13]
16. Domanda per
l'assegno per il nucleo familiare.
1. La domanda per l'assegno per il nucleo
familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste
il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale è richiesto il beneficio.
2. La domanda è presentata al comune di
residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel
territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre
suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori
del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il
richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal
richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la
disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10[14] (17).
3. L'esercizio della potestà genitoria non
è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità
disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la
domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di
questi.
4. La domanda può essere presentata a
condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal
richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti
che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno
successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento
ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
5. Le condizioni per la presentazione della
domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui
all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.
5-bis. Nel caso in cui la domanda è
proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti
soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può
provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il
medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la
sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario
di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del
rigetto della sua domanda[15].
TITOLO III - Assegni di maternità e per il nucleo
familiare concessi dai comuni
Capo IV -
Disposizioni comuni
17. Dichiarazione
sostitutiva e calcolo dei benefici.
1. Il richiedente, unitamente alla domanda
di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a
presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno
è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di
validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a
quello di presentazione della domanda medesima[16].
2. Il nucleo familiare, rilevante per il
calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni
per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal coniuge
e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a
carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal
decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del
nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri
soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al
richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti
casi particolari[17].
3. La riparametrazione del valore
dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66
della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o
per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo
di cui all'allegato A.
4. Nell'allegato A è altresì specificato il
criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici,
comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo
familiare; l'assegno per il nucleo familiare è concesso se, a seguito del
calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non
inferiore a L. 20.000[18].
18. Funzioni dei
comuni.
1. Gli assegni per il nucleo familiare e di
maternità di cui al presente Titolo sono concessi con provvedimento del comune.
2. Salvo il caso di cui all'articolo 11,
comma 2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di
concessione, gli atti relativi al procedimento di concessione sono trasmessi al
comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha
concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i
provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.
3. Ai fini del presente regolamento, il comune
nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato «ente erogatore»
agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del
decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
4. I comuni assicurano, anche attraverso i
propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al
richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni
necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza
fiscale.
5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1,
della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternità,
ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso
dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
6. I comuni controllano, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare
dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli
possono essere effettuati anche a campione.
7. I comuni provvedono, nel caso di
prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal
momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso
all'lNPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata
dall'lNPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le
disposizioni del presente articolo si applicano all'lNPS in quanto
compatibili[19]
19. Cumulo dei
benefici.
1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66
della legge n. 448 del 1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e
previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli
enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3,
della legge medesima.
2. L'assegno di cui all'articolo 66 della
legge n. 448 del 1998 non spetta se è stato concesso, per lo stesso evento,
l'assegno di cui all'articolo 49,
comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato
articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione
dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di
revoca[20]
20. Pagamento degli
assegni.
1. AI pagamento degli assegni concessi dai
comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.
2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo
specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine,
su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:
a) l'elenco dei beneficiari e i dati
necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita,
codice fiscale e indirizzo del beneficiario;
b) la denominazione, il codice, il numero
telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;
c) la data della presentazione della
domanda;
d) l'importo da pagare, semestrale per
l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;
e) il periodo di riferimento per il quale
deve essere corrisposto l'assegno;
f) le coordinate bancarie in caso di
richiesta di accredito su conto corrente.
3. I comuni comunicano tempestivamente
l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della
prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.
4. L'INPS provvede al pagamento
dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla
base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del
semestre.
5. L'INPS provvede al pagamento in unica
soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione
dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto
della misura mensile vigente alla data del parto.
6. In sede di prima attuazione, il
pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta
giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.
7. Le informazioni relative ai pagamenti
effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'lNPS per via telematica; in
mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni
sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali [21]
21. Trattamento dei
dati.
1. I dati contenuti nelle domande e nelle
dichiarazioni sostitutive di cui al presente Titolo possono essere scambiati
tra i comuni e l'INPS, che possono trattarli in relazione alle finalità di
interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono
trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di
studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS possono
comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri
soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di rispettiva
competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di
effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini statistici
secondo le indicazioni del Ministro per la solidarietà sociale, e trasmette a
questi i risultati della rilevazione. I risultati della rilevazione possono
essere resi pubblici ed ulteriormente trattati a fini statistici.
2. AI fine di semplificare le procedure per
l'erogazione dei benefici, l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il
necessario supporto informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni
e delle domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di
cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di calcolo
del beneficio è resa disponibile previa approvazione della Dipartimento per gli affari sociali.
3. I comuni e l'INPS possono effettuare il
trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi
eventualmente pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in
relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai
soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di
abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti.
Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le
operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono
consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e l'INPS sono
tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i
dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti;
la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima
per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca[22]
4. A valere sui Fondi previsti dagli
articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale
provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini
dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a
quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri
sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle
risultanze del proprio conto consuntivo[23]
TITOLO IV -
Disposizioni finali
23. Province
autonome di Trento e di Bolzano.
1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23
dicembre 19981 n. 448, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità
previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed
erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione, nell'àmbito del livello e dei
requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai relativi
regolamenti attuativi[24]
24. Efficacia delle
disposizioni del regolamento.
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento è abrogato il decreto 15 luglio 1999, n. 306 del Ministro
per la solidarietà sociale. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi
del decreto medesimo.
2. Le disposizioni del Titolo III si
applicano, salvo quanto stabilito dai commi successivi, anche ai procedimenti
di concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di
competenza dei comuni in corso alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, per i quali non sia intervenuto il provvedimento di concessione
del beneficio ai sensi del decreto 15 luglio 1999, n. 306 del Ministro per la
solidarietà sociale.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 2, e 16, comma 2, relative ai minori in affidamento presso terzi, si
applicano per le domande per l'assegno per il nucleo familiare relative
all'anno 2001.
4. L'assegno di maternità di cui
all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 può essere richiesto, per i figli
nati entro la data del 30 giugno 2000, dal soggetto, cittadino italiano
residente, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle
condizioni ivi previste, sempre che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non
sia già stato concesso alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento. La domanda è presentata al comune di
residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13,
ovvero, se detto termine è spirato, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. In sede di prima attuazione, la domanda
per l'assegno di maternità, per gli eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e
10, comma 2, del presente regolamento può essere comunque presentata entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
25. Entrata in
vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore
il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato A
1. Ai fini della riparametrazione dei
valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione
diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del
1998 o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2
del decreto
legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:
a) si pone il valore della scala di
equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998,
corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli
65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la
nuova scala riparametrata;
b) il valore della scala di equivalenza di
cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al
numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella
Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza
corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;
c) il valore così ottenuto, arrotondato al
centesimo (arrotondamento al centesimo superiore nel caso in cui il millesimo è
uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della
situazione economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della
legge n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999 sulla
base dell'indice I5TAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, secondo le seguenti formule:
assegno per il nucleo familiare:
[(valore scala eq. D.Lgs. 109 + eventuali
maggiorazioni)*] . [36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)] / 2,85
assegno di maternità:
[(valore scala eq. D.Lgs. 109 + eventuali
maggiorazioni)*] . [50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)] / 2,04
(*) il valore della divisione deve essere
arrotondato al centesimo
d) l'assegno è concesso, nella misura
stabilita dagli articoli 65 e 66 della legge, se il valore della situazione
economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al
successivo punto 2, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione
economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).
2. Ai fini della determinazione
dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le
disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 199B, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini
della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente
procedura di calcolo[25]:
1. assegno per il nucleo familiare:
A. indicatore della situazione economica
del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione
reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella
misura del venti per cento dei valori patrimoniali;
B. valore annuo della situazione economica
prevista dalla legge per il nucleo base;
C. beneficio mensile di legge per intero;
D. parametro della scala di equivalenza per
il nucleo base: 2,85;
E. somma dei parametri correttivi
(composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di
cui al decreto legislativo n. 109 del 1998).
F. valore annuo della situazione economica
di legge riparametrata = (E /D)* x B
(*)
valore arrotondato al centesimo
il beneficio può essere concesso se il
valore di A non è superiore al valore di F;
per la sua determinazione si procede come
di seguito:
G. valore della situazione economica per
l'attribuzione dell'assegno in misura intera = F - (13 x C) [26]
H. beneficio mensile intero: indicare il
valore di C se il valore di A è uguale o inferiore al valore di G
I. beneficio mensile in misura ridotta:
indicare il valore di (F-A)/13, se il valore di A è superiore al valore di
G[27]
L. 131^ mensilità: indicare il valore di
H/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di
assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di
1/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di
assegno mensile concesso in misura ridotta.
2. assegno di maternità:
A. indicatore della situazione economica
del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione
reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella
misura del venti per cento dei valori patrimoniali
B. valore annuo della situazione economica
prevista dalla legge per il nucleo base
C. beneficio complessivo di legge per
intero, moltiplicato per il numero figli nati (o affidati o adottati dallo
luglio 2000)
D. parametro della scala di equivalenza per
il nucleo base: 2,04
E. somma dei parametri correttivi
(composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di
cui al decreto legislativo n. 109 del 199B)
F. valore annuo della situazione economica
di legge riparametrata = (E/D)* xB
(*) valore arrotondato al centesimo
il beneficio può essere concesso se il
valore di A non è superiore al valore di F;
per la sua determinazione si procede come
di seguito:
G. trattamento previdenziale o economico di
maternità complessivo già spettante o percepito nel periodo di astensione
obbligatoria;
H. beneficio complessivo da attribuire:
C-G.
[1] Comma così modificato dal comma 6
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[2] Articolo così sostituito dal comma 1
dell'art. 1, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, quanto disposto dai
commi 2 e 3 dell'art. 6 dello stesso decreto.
[3] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
[4] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[5] Comma così modificato dal comma 2
dell'art. 1, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[6] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[7] Comma così modificato dal comma 6
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[8] Comma così modificato dal comma 6
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[9] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[10] Comma così modificato dal comma 1
dell'art. 2, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[11] Comma così modificato dal comma 6
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[12] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[13] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
[14] Comma così sostituito dal comma 2
dell'art. 2, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[15] Comma aggiunto dal comma 3 dell'art.
2, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione. Vedi, anche, quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.
6 dello stesso decreto.
[16] Comma così sostituito dal comma 1
dell'art. 3, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[17] Comma così sostituito dal comma 2
dell'art. 3, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[18] Comma così modificato dal comma 3
dell'art. 3, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, quanto disposto dai
commi 2 e 3 dell'art. 6 dello stesso decreto.
[19] Comma aggiunto dall'art. 4, D.M. 25
maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Vedi, anche, quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 dello
stesso decreto.
[20] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[21] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[22] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. 22. Trasferimento delle risorse
aIl'INPS.
[23] Vedi quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'art. 6, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[24] La Corte costituzionale, con sentenza
3-22 luglio 2003, n. 267 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30 - Prima serie
speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato vincolare le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nella concessione ed erogazione degli assegni
di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione degli artt. 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto del livello e dei requisiti di
accesso previsti «dai relativi regolamenti attuativi» ed ha annullato, di conseguenza,
il presente articolo, limitatamente alle parole «e dai relativi regolamenti
attuativi», nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e
Bolzano.
[25] Punto così modificato dal comma 1
dell'art. 5, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[26] Lettera così modificata dal comma 2
dell'art. 5, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
[27] Lettera così modificata dal comma 3
dell'art. 5, D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.