DECRETO 26 febbraio 2010
Definizione delle
modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni
di malattia al SAC. (10A03028) (GU n. 65 del 19-3-2010 )
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 febbraio 2010
Definizione delle
modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio
telematico dei dati delle
certificazioni di malattia al SAC.
(10A03028)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 13
novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto l'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed,
in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico
in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle certificazioni di
malattia all'INPS;
Visto il DPCM 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo
del citato art. 50, comma 5-bis, concernente le modalita' tecniche per il
collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia all'INPS;
Visto l'art. 8, comma 3
del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono
stabilite le modalita' attuative del citato art. 50, comma 5-bis;
Visti gli articoli 1 e 2
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, che
disciplinano le modalita' di erogazione delle prestazioni economiche di
malattia nonche' il rilascio e l'utilizzazione del certificato di diagnosi e dell'attestazione
sull'inizio e la durata presunta della malattia ai fini dell'erogazione delle
medesime prestazioni economiche;
Visto il decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
242 del 15 ottobre 1991, che disciplina l'impiego di modulari standardizzati a
lettura automatica per la certificazione di malattia ai fini dell'erogazione
delle relative prestazioni economiche da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e in particolare l'art. 5 il quale prevede DECRETO 26
febbraio 2010 Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e
l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. (10A03028)
(GU n. 65 del 19-3-2010 )
Ricordiamo che l'unico
testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa,
che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel
formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere
non autentico e gratuito che le regioni adottino le necessarie misure per la
fornitura e l'aggiornamento dei dati anagrafici dei medici di medicina generale
ai fini dell'attuazione degli adempimenti a carico dell'INPS;
Visto l'art. 1, comma
149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che il
medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e
sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line e che con
decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' tecniche,
operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova
procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia
all'INPS e dell'eventuale inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al
datore di lavoro;
Vista la crcolare INPS 13
maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante abilitato al
rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e
medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza
ovvero comunque per esigenze correlate alle specificita' della patologia
sofferta;
Visto l'art. 20
dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale siglato il
27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a
regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta
elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto
di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di
cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di
inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera
sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;
Visto l'art. 17
dell'accordo collettivo nazionale con i pediatri di libera scelta siglato il 27
maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a
regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta
elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto
di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di
cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di
inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria,
sia applicata dalla competente azienda sanitaria;
Visto l'art. 22
dell'accordo collettivo nazionale con i medici specialisti convenzionati
siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento
dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei
medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione,
il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto
degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente
sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del
sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;
Considerato che, per i
medici dipendenti del SSN, l'inadempienza, documentata attraverso le verifiche
del sistema tessera sanitaria, relativa al puntuale rispetto degli adempimenti
di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 dal momento dell'avvio a regime da parte
della regione del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei
medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, comporta
l'applicazione delle misure introdotte a tal fine a livello regionale, in
conformita' con quanto previsto dal contratto DECRETO 26 febbraio 2010 Definizione
delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati
delle certificazioni di malattia al SAC. (10A03028) (GU n. 65 del 19-3-2010 )
Ricordiamo che l'unico
testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa,
che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel
formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere
non autentico e gratuito collettivo nazionale vigente;
Visto il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, concernente «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», con il
quale e' stato previsto per il settore pubblico la trasmissione, per via
telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalita' stabilite
per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50,
comma 5-bis, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime
modalita', all'amministrazione interessata;
Visto l'art. 69 del
citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale introduce, al
comma 4 del capoverso 55-septies, in relazione all'inosservanza degli obblighi
di trasmissione telematica delle certificazioni mediche concernente l'assenza
dei lavoratori del settore pubblico, ulteriori sanzioni inerenti il
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie,
la decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile, dai contratti o accordi
collettivi;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il
codice dell'amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice
dell'amministrazione digitale»);
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il
Codice per la protezione dei dati personali;
Visto l'accordo datato 25
gennaio 2010 tra l'Istituto nazionale diprevidenza sociale (INPS) e l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica
(INPDAP), con il quale i predetti Istituti hanno concordato le modalita'
tecniche utili per l'identificazione dei dipendenti pubblici e delle relative Amministrazioni
di dipendenza, al fine di consentire all'INPS il puntuale adempimento
dell'attivita' attribuitagli dall'art. 55-septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Considerato che con il
presente decreto sono definite le modalita' attuative dell'art. 8 del citato
DPCM 26 marzo 2008, concernente la trasmissione telematica da parte dei medici
curanti all'INPS dei dati del certificato di malattia;
Sentitol'Istituto
nazionale di previdenza sociale (INPS);
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini di quanto
previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel DPCM 26
marzo 2008 citato nelle premesse.
Art. 2
Finalita'
1. Con il presente
decreto vengono definite le modalita' per la predisposizione e l'invio
telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite
del SAC.
Art. 3
Modalita' di trasmissione telematica Medico -
INPS
1. Il certificato di
malattia e' inviato per via telematica direttamente dal medico all'INPS,
secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico
allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il medico curante
rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato
di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del
codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi
definiti nel disciplinare tecnico allegato 1.
Art. 4
Modalita' di trasmissione INPS - Datore di
lavoro
1. L'INPS rende
immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia
rilasciata dal medico curante, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare
tecnico allegato 1. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma
149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del
settore privato e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare
o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione
della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il
caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della
suddetta attestazione, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico
allegato 1.
Art. 5
Piani di diffusione
1. L'applicazione e la
messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al
presente decreto e' definita attraverso accordi specifici tra il Ministero
della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni,
da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali
di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo 2008.
2. Nelle more della messa
a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante
procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei
certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di
certificati gia' inviati, nonche' alle operazioni di stampa della copia
cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una
delle modalita' rese disponibili dal SAC in conformita' a quanto definito nel
disciplinare tecnico allegato 1.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2010
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Allegato 1